Giustizia
Il pubblico ministero: se cercare le prove a favore dell’indagato diventa una scelta “discrezionale”
Prima il pm era imparziale e obbligato a cercare le prove a favore dell’indagato. Adesso, nella sentenza che ha assolto Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per non aver depositato degli atti a favore delle difese nel processo Eni-Nigeria, la stessa condotta diventa una scelta “discrezionale”. A scriverlo è la giudice di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini che, passato il referendum costituzionale, ha evidentemente cambiato idea sul ruolo del pubblico ministero.
La vicenda è tornata d’attualità questa settimana grazie a un post della magistrata Carmen Giuffrida, che ha evidenziato il “ribaltone” della collega, componente del collegio che ha assolto i due pm milanesi. Travaglini, infatti, era stata una delle voci della magistratura che durante la scorsa campagna referendaria si era schierata apertamente contro la separazione delle carriere. In una intervista a MicroMega prima del voto contestava la necessità della riforma e difendeva a spada tratta l’attuale modello di carriera unica tra giudici e pm. Proprio in quell’intervista Travaglini spiegava che il pubblico ministero è un soggetto «imparziale, istituzionale», diverso dall’avvocato perché non è una parte privata ma un funzionario pubblico. E da questa imparzialità faceva discendere obblighi molto precisi: il pm, diceva, deve necessariamente accertare anche gli elementi a favore dell’indagato, deve trasmettere alle altre parti tutte le informazioni di cui dispone, comprese quelle favorevoli, e deve chiedere l’archiviazione o l’assoluzione quando non emergano elementi sufficienti per sostenere l’accusa.
Poi, però, è arrivata la sentenza della Cassazione sul caso De Pasquale-Spadaro (vedasi il Riformista del primo ottobre), della quale Travaglini è stata relatrice. Ed è scattato il “ribaltone”. Nella motivazione la Corte chiarisce che l’acquisizione degli elementi indicati nel processo non costituiva un atto doveroso per il pm e che la scelta di acquisirli o meno rientrava nella sua discrezionalità. Tradotto: quello che nell’intervista veniva presentato come un obbligo diventa, nel caso concreto, una scelta. Perché se l’acquisizione e la trasmissione degli elementi favorevoli sono un obbligo che discende dall’imparzialità del pm, diventa difficile definirle, quando si passa dal principio generale al caso concreto, una scelta discrezionale.
C’è poi un dettaglio che rende la questione ancora più interessante. Nell’intervista Travaglini parlava dell’indagato e degli obblighi del pm nella fase investigativa. La sentenza riguarda invece gli imputati e una condotta maturata nel procedimento. Se la differenza sta tutta qui, occorre allora spiegare perché l’imparzialità del pm – presentata durante la campagna referendaria come una caratteristica istituzionale – dovrebbe produrre obblighi così diversi a seconda della fase del procedimento.
Come sottolinea Giuffrida nel suo post, che cosa è cambiato tra quelle dichiarazioni e questa sentenza? La domanda, purtroppo, arriva dopo il referendum, quando il voto c’è già stato e non esiste alcun meccanismo per rimettere in discussione una consultazione sulla base di ciò che emerge successivamente. Certo, a saperlo prima…
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