Lorenzo Castellani è professore e studioso di storia delle istituzioni politiche. Nei suoi lavori analizza il rapporto tra politica, diritto e istituzioni. Il suo ultimo libro, Riserva di carica, affronta la ragion di Stato e la giuristocrazia.

Che cosa significa oggi la «riserva di carica» e perché è difficile riconoscerla nelle democrazie contemporanee?
«La “riserva di carica” è la capacità dello Stato di mobilitare poteri straordinari quando le procedure ordinarie non bastano più: di fronte a una guerra, a una pandemia o a una grave minaccia alla sicurezza. Non è un potere che compare dal nulla, ma appartiene alla struttura stessa della politica e alla sua esigenza di conservare l’ordine dello Stato. Oggi è difficile riconoscere la ragion di Stato perché il costituzionalismo ha incorporato l’eccezione nel linguaggio delle norme, dei diritti e della proporzionalità. Questo è un progresso nelle garanzie, ma può farci credere che la decisione sia diventata puramente giuridica. La necessità politica, invece, non è scomparsa: si manifesta dentro quelle forme e talvolta ne forza i confini».

Dove passa il confine tra garanzia costituzionale e sostituzione della politica da parte dei giudici?
«Il confine passa tra controllare una decisione e prenderla. Una corte deve impedire che governo e Parlamento violino la Costituzione, soprattutto quando sono in gioco le libertà fondamentali. Ma se da principi molto generali si ricava un programma giudiziario su politiche di immigrazione, spesa sociale o ambiente, il controllo costituzionale non si limita più a garantire le regole del gioco: sceglie gli obiettivi e gli strumenti della politica. Non nego che interpretare la Costituzione comporti valutazioni, ma confuto l’idea che queste possano sostituire stabilmente la deliberazione rappresentativa e l’azione di governo. Il giudice deve motivare il limite che pone al potere, lasciando alle istituzioni elette lo spazio per scegliere fra soluzioni costituzionalmente ammissibili».

Kelsen o Schmitt: qual è il paradosso del costituzionalismo contemporaneo?
«Sì, è il paradosso che mi interessa. Kelsen aveva ragione a sostenere che una Costituzione superiore alla legge richiede un organo capace di farne rispettare i limiti. Nel dopoguerra questa soluzione si è affermata in larga parte delle democrazie costituzionali. Schmitt, però, aveva intuito un’altra conseguenza: se alla corte si chiede di decidere ogni grande controversia sociale, il giudizio costituzionale diventa esso stesso terreno di conflitto politico. Non considero le due diagnosi equivalenti, né traggo da Schmitt una proposta istituzionale. Il punto è che la vittoria del modello kelseniano non ha cancellato il problema schmittiano: chi custodisce la Costituzione esercita anche un potere, e quel potere ha bisogno di limiti, altrimenti lo stesso potere giudiziario si delegittima».

Quando un conflitto politico diventa giuridico, che cosa accade alla responsabilità degli eletti?
«Accade che una parte della scelta si sposti dal circuito in cui i cittadini possono premiare o sanzionare i governanti a uno in cui la decisione è giustificata come interpretazione dei diritti. Il controllo giudiziario è indispensabile se una maggioranza oltrepassa i limiti costituzionali. Ma non ogni alternativa controversa è, per questo, un abuso: decidere quante risorse destinare alla sanità, come proteggere l’ambiente, calcolare le pensioni o conciliare sicurezza e libertà comporta priorità e costi che gli eletti devono spiegare agli elettori. In Italia siamo al paradosso in cui la legge più politica che c’è – quella elettorale – deve passare il vaglio della Consulta, dove la costituzione dice soltanto la base su cui vengono elette le camere e come si ripartiscono i seggi ma non altro, la quale stabilisce se il “livello di rappresentanza” è congruo o meno a sua discrezione. Se queste scelte vengono presentate come esiti obbligati di principi astratti desunti dai giudici costituzionali, la responsabilità politica si offusca. Di conseguenza, governo e Parlamento finiscono a scaricare sui giudici decisioni che dovrebbero assumersi pubblicamente».

La «costituzione totale» rischia di trasferire ai giudici decisioni sul bene comune?
«È precisamente il rischio. Se ogni interesse può essere formulato come diritto costituzionale, quasi ogni conflitto può arrivare davanti a un giudice: non soltanto per verificare il rispetto di una garanzia, ma per stabilire quale equilibrio fra valori debba prevalere. Eppure libertà, uguaglianza, sicurezza e solidarietà non producono sempre una risposta univoca. Parlare di «costituzione totale» significa interrogarsi sull’opportunità di questa espansione, non negare la tutela dei diritti. Una corte deve correggere una violazione costituzionale, ma non dovrebbe presumere che la propria lettura del bene comune esaurisca tutte le opzioni legittime. Altrimenti il dissenso politico non viene risolto ma trasferito nella giurisdizione. Il costituzionalismo totale pretende troppo: ridurre la politica al diritto. Questo è impossibile perché politico e giuridico sono due sfere distinte: la ragion di Stato ne è la testimonianza perché fin dalla nascita dello Stato moderno, nelle emergenze, un governo può sospendere o derogare la legge per salvare l’integrità della nazione».

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Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.