Caso Regeni: condannati a 10 anni i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Assolto invece, dai giudici del Tribunale di Roma, Tariq Sabir. Non sono state tenute in considerazione le richieste del procuratore Sergio Colaiocco che aveva chiesto l’ergastolo per Sharif e 17 anni e 6 mesi per Helmi. Di fatto cade l’accusa di omicidio ma rimane quella di sequestro di persona.

Ai familiari di Regeni è stato predisposto un risarcimento di 200mila euro e 150 mila per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il processo si è svolto in assenza dei colpevoli, in quanto l’Egitto non ha voluto rilasciare gli indirizzi degli imputati. E qui la vicenda Regeni intreccia diplomazia, diritti umani, interessi strategici e realpolitik. Dimostra, inoltre, che sussiste una distanza siderale fra le proclamazioni di difesa dei diritti umani e la loro effettiva tutela quando entrano in campo interessi politici. La vicenda di Giulio, giovane ricercatore di Cambridge, va spiegata e ne vanno circoscritti i fatti. Regeni si trovava in Egitto per studiare le «trade union» arabe, egiziane, e in generale le condizioni dei lavoratori nel Paese. D’un tratto è scomparso, si sono perse le sue tracce per essere poi trovato dalle autorità privo di vita e con segni evidenti di tortura. Va ricordato molto della sua vicenda.

Il 2016 è un anno chiave per la storia di Giulio e per il mancato intervento italiano. Mentre l’Italia chiedeva all’Egitto di fare luce sulla morte di Regeni, Eni portava avanti importanti accordi energetici con il Cairo: il 21 febbraio 2016 l’Egitto approvò il contratto per lo sviluppo di Zohr, il maxi-giacimento scoperto da Eni pochi mesi prima. Rimane legittimo ciò che ha fatto la partecipata statale, meno quello che non ha fatto il governo. Senza contare che i filmati dalle autorità egiziane sono arrivati solo nel 2018 e incompleti. Di fronte alla morte di Giulio Regeni, l’Italia non era priva di strumenti giuridici per chiedere conto all’Egitto. Il primo era la protezione diplomatica: Roma avrebbe potuto invocare la responsabilità internazionale del Cairo, chiedere una riparazione per la violazione dei diritti del proprio cittadino e adottare contromisure, fino a ridurre o sospendere i rapporti diplomatici e commerciali (l’accordo con Eni citato poc’anzi). C’era poi la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata da entrambi i Paesi: il trattato obbliga gli Stati a prevenire la tortura e, quando esistano ragionevoli motivi per ritenere che sia stata commessa, ad avviare un’indagine tempestiva e imparziale. Prevede, inoltre, la più ampia cooperazione giudiziaria possibile.

La stessa Convenzione offriva un ulteriore strumento. L’articolo 30 prevede, infatti, la possibilità di ricorrere all’arbitrato internazionale e, in determinate circostanze, alla Corte internazionale di giustizia quando una controversia tra Stati non venga risolta attraverso i negoziati. Il confronto con il Cairo avrebbe quindi potuto uscire dal solo terreno diplomatico e approdare a quello della responsabilità internazionale. C’è, poi, un elemento particolarmente significativo: nel 2006 era stata proprio l’Italia a proporre alla Commissione di diritto internazionale dell’Onu una formulazione che prevedesse un obbligo di esercitare la protezione diplomatica nei casi di violazioni particolarmente gravi, come la tortura e la violazione del diritto alla vita. Strumenti, questi, che non sono stati adottati e mentre il caso Regeni restava senza una soluzione, l’Italia ristabiliva i rapporti diplomatici con l’Egitto e riportava il proprio ambasciatore al Cairo. Una sentenza che non mette un punto, ma che riporta a capo, senza un giusto finale.