Torino, Borgo Vittoria. Il commesso di un minimarket, quarantadue anni, abbraccia più volte una tredicenne entrata a comprare una bibita e le tocca il seno; pochi minuti prima aveva fatto qualcosa di simile con un’altra cliente. Il pubblico ministero chiede il carcere. Il gip riconosce i gravi indizi e il pericolo che il fatto si ripeta, ma non convalida il fermo, perché di fuga non c’è pericolo, e sceglie l’obbligo di firma: incensurato, si è dato da fare per consegnare le telecamere del negozio, ha ammesso e chiesto scusa, ha già provato il trauma della prima notte in cella. Poi la serranda del negozio si è coperta di scritte, da via Arenula sono partiti gli ispettori e la Procura ha impugnato.

Ecco: la Procura ha impugnato. È il rimedio che l’ordinamento prevede per un’ordinanza che si ritiene sbagliata; e questa, a mio avviso, lo è, perché due condotte in quaranta minuti su due donne diverse dicono qualcosa di più di un impulso mal contenuto, e l’obbligo di firma pesa quanto una cambiale. Ma criticare una decisione dopo averla letta è una cosa; gridarle contro sulla base di un titolo è un’altra. La prima è un diritto, la seconda non è un servizio alla verità dei fatti.

Chi grida, poi, confonde due cose che il codice Vassalli ha separato nel 1989. Prima c’era la carcerazione preventiva, cioè l’anticipo di pena. Oggi c’è la misura cautelare, che non assolve e non condanna: serve a fronteggiare un pericolo concreto e attuale, con il minor sacrificio possibile, e il carcere è l’ultima delle opzioni, non la prima (art. 275 c.p.p.). Nessuno è stato «liberato»: è stato messo sotto controllo in attesa di un processo che si farà. Ulpiano riporta nel Digesto il rescritto di Traiano: nec de suspicionibus debere aliquem damnari; nessuno va condannato sulla base di sospetti. Diciotto secoli dopo, una serranda a Torino ha condannato sulla base di un titolo. Se il tribunale darà ragione alla Procura, sarà il diritto ad averla ottenuta. Non le scritte sulla serranda.

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