PQM
Condanna imputato a 11 anni ma pronuncia la sentenza prima di dare parola alla difesa. Da chi vengono giudicati questi magistrati?
Proviamo ad immaginare la scena. L’avvocato ha le carte del processo perfettamente disposte sul banco della difesa. Dovrà consultarle e citare alcuni passaggi delle deposizioni, seguendo lo schema della sua discussione. Difende un uomo accusato di un reato molto grave: violenza sessuale ai danni della figlia diciassettenne. L’avrebbe toccata e accarezzata nelle parti intime in più occasioni. All’udienza precedente ha discusso il pubblico ministero chiedendo la condanna dell’imputato alla pena di nove anni di reclusione. La parte civile si è associata ed ha chiesto la condanna al risarcimento del danno. È accusata anche la moglie per non aver impedito il fatto commesso dal marito. Il suo difensore ha però già preso la parola alla scorsa udienza chiedendo l’assoluzione dell’imputata al termine di un’articolata discussione che ha imposto il rinvio per l’arringa del difensore del principale imputato, che era ragionevole pensare altrettanto complessa. Il collegio giudicante voleva concedere il giusto tempo alla difesa per esporre la sua tesi. Insomma, si voleva dare spazio al contraddittorio tra le parti, al metodo dialettico per l’accertamento della verità, all’unico sistema che le moderne democrazie riconoscono come legittimo per condannare un uomo al di là di ogni ragionevole dubbio.
La sentenza scritta prima di dare parola alla difesa
I tre giudici entrano in aula. Il difensore rimane in piedi, mette in ordine la toga sulle spalle con un gesto istintivo che aiuta a trovare la giusta concentrazione per le prime parole di esordio di una discussione che non sa ancora di non poter fare. Il presidente del collegio, infatti, non gli dà la parola ma legge l’articolato dispositivo della sentenza: anni undici, mesi uno e giorni dieci di reclusione. “Sentenza già scritta”, si dice quando si preconizza una condanna prima del processo. Qui l’espressione va presa alla lettera: la sentenza è stata scritta prima di dare la parola alla difesa. Il difensore, incredulo per quanto accaduto, segnala di non aver ancora discusso. Il presidente supera se stesso e sprezzante di qualsivoglia senso della giurisdizione, del contraddittorio, del diritto di difesa, del rispetto per l’imputato, prima ancora che per il suo difensore, strappa il dispositivo in modo plateale, si rivolge all’avvocato e, senza alcuna vergogna, dice seraficamente “allora discuta!”.
Il procedimento disciplinare contro due giudici
Nel procedimento disciplinare i due giudici a latere vengono assolti già avanti la Sezione disciplinare del CSM “non potendo in alcun modo opporsi all’inopinata ed imprevedibile condotta di lettura di detto dispositivo da parte del presidente” (Cass. Sez. Unite Civili, 27830/2022). Il presidente viene semplicemente censurato con una sentenza della Sezione disciplinare, prima annullata dalla Corte di Cassazione e poi confermata nel giudizio di rinvio. La sanzione è molto mite per il livello di indifferenza e disprezzo per il contraddittorio. Un giudice che ha eluso la collegialità con gli altri due giudici ed ha condannato senza nemmeno interrogarsi sugli argomenti difensivi in tema di responsabilità e di pena, che mai gli sono stati illustrati dalla difesa. Il presidente è stato persino assolto da uno dei capi di incolpazione che prevede come requisito dell’illecito disciplinare il danno alle parti. Secondo il collegio disciplinare e secondo la Corte di Cassazione l’imputato non avrebbe subito alcun nocumento perché “aveva avuto un nuovo processo e quindi addirittura invece di perdere un’occasione ne aveva avuta una in più, a seguito della inevitabile nullità del dibattimento originario” (CSM, Sezione Disciplinare n. 77/2024). Insomma, secondo i giudici disciplinari, l’imputato dovrebbe solo ringraziare se viene condannato senza che al suo difensore venga concessa la possibilità di discutere perché così anziché un processo ne può fare addirittura due. È solo un altro giro di giostra! E sappiamo quanto sia piacevole essere sottoposti a processo e dover per giunta pagare le spese difensive per due dibattimenti. Inoltre, nemmeno l’allungamento dei tempi processuali – dice il CSM – può considerarsi un danno “in assenza della benché minima valutazione della dannosità in concreto di tale circostanza”.
Il perenne imputato
Qui raggiungiamo vette kafkiane. Il processo penale può anche essere infinito, anzi può consistere in un “eterno ritorno” del dibattimento, con l’audizione ogni volta degli stessi testimoni, senza che tale strabiliante fenomeno, che potrebbe ricordare un romanzo di Philip K. Dick, abbia una qualche incidenza nella vita di quell’uomo che si può piacevolmente crogiolare nel suo status di perenne imputato. Con buona pace del principio costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra posto a tutela di quel giudice che non ha voglia di perdere tempo ad ascoltare le ragioni difensive. Nella sua articolata difesa, il presidente ha anche allegato una consulenza psichiatrica descrittiva di uno stato psichico di tensione ansiosa con vissuti di stanchezza e sovra-affaticamento legati al contesto di lavoro, che ha convinto la Corte di Cassazione ad annullare la prima sentenza di condanna. Strepitoso risultato per il difensore, visto che se un avvocato sostenesse la stessa tesi per un imprenditore accusato di un infortunio sul lavoro o per un conducente per un omicidio stradale, il suo ricorso verrebbe dichiarato manifestamente inammissibile.
Nel giudizio di rinvio, la Sezione disciplinare non si spinge fino all’assoluzione per scusabilità della condotta ma giustifica la sanzione della censura perché si tratterebbe di “un unico episodio, risoltosi in pochi minuti caratterizzati, per stessa ammissione dell’incolpato, da esitazione, sconcerto, turbamento, frustrazione”. Del resto, il procedimento penale per il reato di soppressione e distruzione della sentenza è stato archiviato perché il magistrato avrebbe agito, secondo il pubblico ministero, per porre rimedio ad una svista “seppure con una modalità errata ed impropria, dettata proprio dalla confusione e dalla grande tensione del momento”.
11 anni di reclusione? Che vuoi che sia
Ancora i nostri complimenti al difensore che ci fa francamente impallidire per la nostra inadeguatezza. Mai abbiamo raggiunto risultati simili. Certo è che quel dispositivo, molto complesso e articolato (due persone condannate, pene accessorie, risarcimento del danno, liquidazione delle spese), non è stato scritto in un istante di follia. È stato meditato e formulato con cura, senza consultarsi in camera di consiglio con gli altri due giudici e senza pensare nemmeno di consultare i propri appunti sulle ragioni della difesa, perché appunti non ce ne potevano essere. Alla fine sono solo poco più di undici anni di reclusione, cosa vuoi che sia? Censuretta e tutti a casa.
© Riproduzione riservata






