BLOG

Hormuz: comprendere il conflitto leggendo la costituzione iraniana e perché un accordo è impossibile (o quasi).

Giurista, saggista, editorialista
Hormuz: comprendere il conflitto leggendo la costituzione iraniana e perché un accordo è impossibile (o quasi).

La crisi dello Stretto di Hormuz non può essere letta esclusivamente come un episodio di politica internazionale o di sicurezza militare. Essa rappresenta uno dei più significativi banchi di prova della nuova politica economica europea nella quale energia, commercio, diritto costituzionale e geopolitica sono ormai elementi inscindibili. Lo Stretto di Hormuz costituisce uno dei principali snodi del commercio mondiale e secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, nel 2025, vi sono transitati circa 20 milioni di barili al giorno tra petrolio greggio e prodotti raffinati, pari a circa un quarto del commercio mondiale via mare di petrolio. Attraverso lo stesso passaggio, inoltre, transita quasi il 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto (GNL) con una dipendenza particolarmente elevata per il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. L’Europa, quindi, è tra gli attori maggiormente esposti a tali dinamiche: i rapporti economici con il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), che riunisce Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Oman e Bahrein, hanno assunto un carattere strutturale. Infatti, gli scambi commerciali tra Unione europea e Paesi del Golfo hanno raggiunto circa 165,6 miliardi di euro, mentre oltre tre quarti delle importazioni europee provenienti dall’area riguardano prodotti energetici. A ciò si aggiungono oltre 84 miliardi di euro di scambi nei servizi e investimenti diretti reciproci superiori ai 350 miliardi di euro, indicatori di una relazione economica ormai strategica.

Anche il sistema produttivo italiano risente direttamente delle tensioni mediorientali: le analisi del Centro Studi di Assolombarda evidenziano come l’instabilità nell’area possa tradursi in un incremento dei costi energetici in una crescita dei costi di trasporto e assicurazione marittima e in un rallentamento delle catene di approvvigionamento. Le imprese maggiormente esposte, leggendo i dati, sono quelle manifatturiere ad alta intensità energetica, ma le ricadute interessano progressivamente l’intero tessuto economico nazionale, dall’industria alla logistica, fino ai consumatori finali. Quindi, ridurre la questione al solo prezzo del petrolio significherebbe sottovalutare il ruolo geopolitico dell’Iran. Come evidenziato dagli studi dell’ISPI, la Repubblica islamica occupa una posizione geografica unica: rappresenta il punto di connessione tra Golfo Persico, Caucaso, Asia Centrale, subcontinente indiano e Mediterraneo. Più che una semplice potenza energetica, oggettivamente, l’Iran è un attore geograficamente cruciale nel contesto euroasiatico, destinato ad assumere un ruolo crescente nello sviluppo dei corridoi commerciali tra Oriente e Occidente (salvo cambi di peso politico futuri). E questa centralità geografica attribuisce a Teheran una ordinarietà strategica che va ben oltre la disponibilità di idrocarburi, incidendo sulle reti infrastrutturali, logistiche e commerciali dell’Eurasia.

È proprio in questa prospettiva che emerge un tema raramente affrontato nel dibattito pubblico: il rapporto tra diritto costituzionale iraniano e politica economica tout court. Le decisioni strategiche dell’Iran non possono essere comprese senza considerare la particolare architettura costituzionale della Repubblica islamica. L’articolo 45 della Costituzione iraniana prevede che “i mari… i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell’autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell’interesse della nazione”. Principio costituzionale, quest’ultimo, che va collegato con un articolo (precedente) ovverosia il 43 che prevede letteralmente “Rifiuto e impedimento della dominazione sull’economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere”. Detti articoli, letti isolatamente possono condure chiunque a ritenere (banalmente) che ogni stato del mondo debba avere mari a disposizione delle autorità statali e che chiunque non vorrebbe vedere sfruttate le proprie risorse o potenzialità economiche da altri. Ma i meccanismi costituzionali iraniani sul caso Hormuz sono ben più complessi in quanto, nella visione islamico sciita al potere, il posizionamento americano sull’area del golfo in sé (visti anche gli accordi di Abramo con alcuni paesi) è un atteggiamento probabilmente (facendo uno sforzo di immedesimazione nella cultura politica di Teheran) usurpatorio o, per dirla meno duramente, aggressivo verso i musulmani in quanto tali (come lascia intendere la lettura dell’articolo 153 della Costituzione predetta).

Comprendere tali meccanismi, in definitiva, significa comprendere anche le modalità attraverso cui maturano decisioni suscettibili di incidere sui mercati mondiali. In questa ottica di valutazione, risulterebbe impossibile un accordo tra Iran e USA (o comunque mondo occidentale) nella misura in cui c’è un limite costituzionale vero a proprio che impone alle istituzioni iraniane stesse il divieto di stipula di “qualsiasi patto che implichi un’egemonia straniera sulle risorse naturali, economiche, culturali e militari del Paese e su ogni altra sua prerogativa” (leggendo l’articolo 154 della Costituzione islamica in questione). In caso di accordo, diversamente immaginando, la politica iraniana dovrebbe spiegare ai propri cittadini perché ciò non violerebbe la propria Costituzione.

Il podcast de Il Riformista

RIFOCAST - Il podcast de Il Riformista

Al Torchio

di Aldo Torchiaro

Ascolta "Al Torchio" su Spreaker.
SCOPRI TUTTI GLI AUTORI