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Errori dei magistrati e controllo disciplinare del Csm: è giusto farsi qualche domanda
Ancora una volta è utile ricordare perché la responsabilità disciplinare dei magistrati merita grande attenzione. La rilevanza del controllo disciplinare è dovuta, quanto meno, a tre ordini di ragioni. In primo luogo, essa è collegata al sistema di reclutamento dei magistrati in vigore nel nostro Paese (e comune a molte democrazie dell’Europa continentale) che è basato su un concorso pubblico volto ad accertare le conoscenze teoriche dei candidati. Le capacità e le qualità professionali per essere un buon magistrato vanno però ben oltre la mera conoscenza del diritto, per cui è necessario che vi siano ulteriori strumenti di controllo e valutazione dell’operato dei magistrati nel corso della loro carriera. Controllare e valutare i magistrati non è dunque sintomo di sfiducia nei loro confronti, ma un’esigenza imprescindibile connaturata al sistema di reclutamento in uso (e ai suoi limiti). Il controllo disciplinare inoltre (seconda ragione) ha assunto nel nostro sistema un rilievo centrale per la scarsa efficacia di un altro importante elemento e cioè le valutazioni di professionalità quadriennali (generalmente positive con una percentuale superiore al 99%). Esso, dunque, è divenuto il principale strumento per contrastare comportamenti scorretti, lacune o manchevolezze dei magistrati nell’esercizio della loro professione. Il suo ruolo, invece, dovrebbe essere residuale rispetto alle valutazioni di professionalità.
L’ultima ragione riguarda la legittimazione del potere giudiziario che nel nostro ordinamento (come in altri paesi democratici) si fonda proprio sulle garanzie di autonomia, indipendenza e professionalità dei magistrati, da cui discendono l’autorevolezza e il prestigio dell’intera categoria. Autorevolezza e prestigio non hanno un valore formale ma sostanziale, cioè non sono attribuiti al magistrato in quanto tale, solo in virtù dell’ufficio ricoperto, ma vanno invece verificati in concreto. Lo stesso Vicepresidente del Csm, avv. Pinelli, ha ricordato di recente in un convegno a Bologna che indipendenza, autonomia e terzietà “non fanno parte del kit” che viene fornito al magistrato (insieme alla scrivania, al pc, ecc.) ma vanno guadagnate tutti i giorni attraverso la competenza, la serietà, la cultura del dubbio e del dovere. Attraverso il controllo disciplinare, il Csm (la sezione disciplinare) presidia questi valori e svolge anche una funzione didattica perché, sanzionando o non sanzionando certi comportamenti, responsabilizza non solo il magistrato sottoposto a giudizio disciplinare ma l’intera magistratura. Il controllo disciplinare, dunque, è una garanzia per il buon funzionamento della giustizia, “trascende gli interessi specifici e settoriali del corpo giudiziario e risponde a un interesse pubblico” (Procuratore generale presso la Corte di cassazione, intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, p. 192). Per raggiungere questo scopo deve assicurare effettività, proporzionalità e rigore.
In concreto, però, il funzionamento della giustizia disciplinare appare molto discrezionale e il suo esito difficilmente prevedibile. Nel suo ultimo intervento, il Procuratore generale ha illustrato l’andamento della giustizia disciplinare nel 2025, confermando le tendenze già da tempo in essere. La gran parte degli esposti disciplinari (oltre 1500) si è conclusa con l’archiviazione immediata (96,5%, valore massimo negli ultimi 9 anni), mentre solo il 2,5% ha dato luogo a un’azione disciplinare; il restante 1% è stato definito in altro modo. In realtà, il 70% dei procedimenti archiviati è costituito da definizioni de plano mediante atti di segreteria; questi procedimenti vengono comunicati solo “periodicamente” al Ministro della giustizia, ma non si sa né quando né in che modo, né vi sono informazioni in merito al loro contenuto. Per quanto riguarda la conclusione dei giudizi disciplinari, nel 2025 il numero delle decisioni è leggermente aumentato (118, contro le 90 del 2024) e con esso il numero delle condanne (35, contro le 24 del 2024). Di queste condanne, 20 sono lievi (1 ammonimento e 19 censure) e 15 più severe (tra cui 4 rimozioni). Questo aumento, in realtà, riporta i dati di procedimenti e condanne in linea con quelli degli anni precedenti al 2023, posto che nel 2024, come detto sopra, ma anche nel 2023 si è assistito a un calo significativo (68 procedimenti, di cui 15 condanne, nel 2023 e 90 procedimenti, di cui 24 condanne, nel 2024). Vanno monitorate attentamente anche le riabilitazioni, che nel 2025 sono state 26. La riabilitazione porta a “cancellare” le condanne disciplinari più lievi (ammonimento e censura) decorso un certo lasso di tempo (rispettivamente 3 e 5 anni) e a condizione che il magistrato abbia ottenuto una valutazione di professionalità positiva. Visto, però, che le valutazioni di professionalità tendono a essere tutte positive, la riabilitazione rischia di avere un’applicazione massiva e automatica.
Da ultimo, un elemento di forte discrezionalità continua a essere l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis, d.lgs. 109/2006 (non punibilità dei fatti di scarsa rilevanza) che in realtà viene riferita anche a illeciti di particolare gravità. Tale discrezionalità emerge dallo stesso intervento del Procuratore generale (pag. 234) ove richiama la pronuncia della Cass. civ. (sez. un.) n. 22095/2025 che ha annullato con rinvio una sentenza disciplinare di assoluzione a carico di un p.m. che non si era avveduto della decorrenza dei termini di custodia cautelare protratta in eccesso per 43 giorni. Se non fosse intervenuta la Cassazione (a seguito di ricorso del Ministro della Giustizia) la sezione disciplinare (n. 8/2025) avrebbe chiuso il procedimento decretando il fatto di scarsa rilevanza perché, a suo dire, non lesivo dell’immagine della magistratura. A seguito di rinvio è stata poi comminata la censura, sanzione poco più grave di quella minima (ammonimento). Leggendo questo caso, ma ve ne sono anche altri (sez. disc. nn. 122/2024, 18/2023, 50/2021, solo per citarne alcuni) è più che legittimo interrogarsi sulla reale efficacia del controllo disciplinare svolto finora dal Csm a tutela dell’interesse della collettività.
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