Nel dibattito sulla riforma della giustizia si è affermata una singolare inversione di prospettiva: ciò che nel confronto internazionale rappresenta la normalità democratica viene descritto come un’eccezione pericolosa; ciò che altrove costituisce una garanzia condivisa è presentato come una minaccia all’autonomia e all’indipendenza della magistratura. La realtà è diversa. Per comprenderla occorre allargare l’orizzonte osservazionale e collocare il nostro sistema in una prospettiva storica e comparata.
Il primo modello inquisitorio
Fino al 1988, nel nostro ordinamento ha resistito un modello processuale di impronta inquisitoria, fondato sul principio di autorità, sulla centralità dell’iniziativa del giudice, sul predominio dello scritto e su una presunzione di colpevolezza di fatto. Coerente con quel modello era l’assetto ordinamentale a carriera unica, nel quale giudici e pubblici ministeri condividevano una comune cultura professionale. Con il nuovo codice di procedura penale, il legislatore ha compiuto una scelta netta: ha abbandonato definitivamente quell’impostazione, adottando il modello accusatorio. Il processo penale è divenuto luogo del confronto tra parti in condizioni di parità, regolato dal contraddittorio, dall’oralità e dalla presunzione di innocenza. Un processo strutturalmente triadico, che presuppone un giudice non solo imparziale, ma anche terzo.
L’esigenza di separarsi
In questo contesto è maturata in modo fisiologico l’esigenza della separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica. Non come opzione ideologica, ma come conseguenza coerente del modello processuale adottato e della sua epistemologia giudiziaria. Come ricordava Giuliano Vassalli, sistema processuale e statuto ordinamentale sono “vasi comunicanti”, l’uno non può realizzarsi pienamente senza l’altro. Questa impostazione è stata poi rafforzata nel 1999 con l’introduzione nell’art. 111 della Costituzione dei principi del giusto processo. Nel sistema accusatorio, il pubblico ministero esercita una funzione essenziale, ma inevitabilmente orientata alla promozione dell’azione penale e alla tutela dell’interesse punitivo dello Stato. Il giudice svolge una funzione diversa: non costruisce il conflitto, lo decide. Non è portatore di una pretesa, ma arbitro del confronto. La sua legittimazione deriva dalla distanza dalle parti e dalla credibilità della sua estraneità al conflitto. Per questo la terzietà non può essere affidata alla sola etica individuale, ma deve essere garantita dall’assetto dell’ordinamento. Il giudice non deve soltanto essere imparziale: deve anche apparire tale agli occhi delle parti e della collettività. Il modello accusatorio richiede dunque una geometria triadica anche sul piano ordinamentale, nella quale ciascun soggetto disponga di un proprio statuto istituzionale, autonomo e distinto.
Giustizia, l’Italia è un’anomalia
Il confronto con gli altri ordinamenti democratici lo conferma senza ambiguità. Negli Stati Uniti la separazione delle carriere discende direttamente dalla separazione dei poteri: il pubblico ministero appartiene all’area dell’esecutivo, mentre il giudice è strutturalmente estraneo all’accusa. Un’impostazione incompatibile con l’idea di una carriera unica. Schemi analoghi si ritrovano nei principali ordinamenti di common law, come Regno Unito, Canada, Australia e India, dove l’azione penale è esercitata da strutture autonome e i giudici svolgono il ruolo di arbitri del conflitto, spesso dopo una lunga esperienza forense. Nei sistemi di civil law la regola non cambia. In Francia le funzioni e le carriere dei magistrati giudicanti (du siège) e requirenti (du parquet) sono nettamente distinte; in Germania la separazione è chiara e irreversibile, con giudici dotati di indipendenza costituzionalmente garantita e pubblici ministeri inseriti in strutture gerarchiche. Spagna e Portogallo hanno costruito consapevolmente questo assetto negli anni 70, all’indomani delle rispettive transizioni democratiche. Ancora, nei Paesi nordici, così come in Giappone, la distinzione tra chi accusa e chi giudica è parte integrante dell’ordinamento penale e della sua credibilità. Sistemi diversi per storia e tradizione giuridica, ma tutti accomunati da una scelta strutturale: la separazione tra chi accusa e chi giudica come presidio della terzietà e indipendenza del giudice.
Se è vero che abbiamo un modello accusatorio allora serve la riforma della magistratura
È in questo quadro che emerge l’anomalia italiana. Pur convivendo da decenni con il modello accusatorio e con i principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione, l’Italia conserva uno statuto ordinamentale fondato sulla carriera unica tra giudici e pubblici ministeri. In compagnia di Bulgaria, Turchia e Romania. Non si tratta, ovviamente, di stabilire impropri parallelismi, ma di prendere atto di un dato oggettivo: l’Italia rappresenta oggi una singolarità nel panorama delle democrazie mature. Separare le carriere, allora, non significa indebolire la magistratura né metterne in discussione l’autonomia. Significa riconoscere la diversità dei ruoli: la terzietà non è un merito personale da dimostrare ogni giorno, è un requisito istituzionale che spetta all’ordinamento assicurare. Per questo, negli ordinamenti democratici la separazione delle carriere è la regola, non l’eccezione. L’eccezione è l’Italia. Fino al 22 di marzo. Si spera.
