Il Procuratore Generale Emerito Vitaliano Esposito è una delle figure più autorevoli della magistratura italiana. In oltre cinquant’anni di carriera, culminata alla guida della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ha contribuito in modo decisivo al dibattito sulle riforme del processo penale e sul ruolo della giurisdizione, partecipando a commissioni di studio e assumendo responsabilità di rilievo anche in ambito europeo. Amico e interlocutore di Giovanni Falcone, il dott. Esposito ha sempre sostenuto una concezione della giustizia fondata sulla terzietà del giudice, sul rigore istituzionale e sulla sobrietà del magistrato. Tra le sue opere più recenti, il volume Dialoghi sull’ingiustizia. Antigone nel labirinto: tra aspirazione alla pace e propensione alle guerre (2025) offre una riflessione profonda sul rapporto fra diritto, potere e conflitto. Nel dibattito contemporaneo, la sua voce è tra le più lucide e appassionate nel sostenere la necessità della separazione delle carriere, intesa come completamento logico del modello accusatorio e come garanzia di un equilibrio più maturo tra le funzioni requirente e giudicante.

Procuratore, lei sostiene (da tempo) che la separazione delle carriere sia il naturale completamento del modello accusatorio e l’attuazione del giusto processo. Perché è necessario adeguare l’assetto ordinamentale al codice introdotto nel 1989, e quali benefici concreti deriverebbero dalla riforma?

Sin dal momento della compilazione del progetto del nuovo codice – alla cui stesura ho avuto l’onore di partecipare quale componente della Commissione per la cooperazione giudiziaria internazionale – ho sempre espresso il mio fermo convincimento che, in conseguenza della rivoluzione copernicana che il nuovo codice attuava, fosse assolutamente necessario stabilire una netta separazione delle carriere non solo per le esigenze, da un lato, dell’attuazione di un giusto processo, ma per prevenire, d’altro lato, l’incognita in ordine all’espansione incontrollata del potere giudiziario. Esigenze, quindi, di ordine non solo processuale, ma anche ordinamentale. Il distacco, la netta separazione tra il giudice e l’organo che esercita l’azione penale è, invero, connaturata con il processo accusatorio, come infatti avviene in tutti gli ordinamenti che hanno attuato questo rito. Distacco, però, che non è solo funzionale alle esigenze del rito accusatorio, ma costituisce elemento strutturale a quel processo in un sistema democratico.

Perché?

Questo iato appariva già allora assolutamente necessario perché, nei rapporti tra inquirente e polizia giudiziaria, la riforma veniva ad incidere, sconvolgendola, su quella armonia compromissoria che aveva consentito alle diverse anime dei Padri costituenti la previsione dell’unitarietà dell’ordine giudiziario tra giudice e pubblico ministero all’articolo 104 della Costituzione. Ed invero, quel blocco monolitico – successivamente individuato in maniera plastica con un appiattimento del pubblico ministero su posizioni poliziesche – che la riforma instaurava, veniva a scompaginare in radice la base e le condizioni di accettabilità di quel compromesso. Secondo, invero, il sistema previsto dal codice Rocco – quale scampato alla Costituzione e fino a quel momento vigente – il pubblico ministero costituiva il filtro ed il controllo delle indagini di polizia giudiziaria ed espletava, personalmente, nell’istruttoria sommaria per i fatti di minore gravità, quegli atti istruttori che nell’istruttoria formale il giudice istruttore – che non aveva la disponibilità della polizia giudiziaria, ma che dell’intero processo costituiva l’indiscusso dominus – compiva per i fatti di maggiore gravità e dinanzi al quale si formava la prova, con conferma al dibattimento. Ed è proprio per questo che pubblico ministero e giudice facevano parte di un unico Ordine giudiziario, autonomo e indipendente rispetto ad ogni altro potere dello Stato ed il sistema, pur nella perdurante presenza di un rito inquisitorio, era stato ritenuto dal Costituente salvaguardato dal principio di obbligatorietà dell’azione penale (oggi non toccato dalla riforma) ed accettabile quindi sul piano democratico delle garanzie costituzionali. In questa prospettiva appare evidente come, con l’entrata in vigore del nuovo codice – nella mutata situazione rispetto al codice Rocco (con evidente sproporzione nella fase delle indagini tra ruolo e poteri del p.m. e gip), per ripristinare le condizioni di quell’armonia compromissoria voluta dal Costituente, fosse necessario, già quarant’anni or sono, provvedere alla necessaria riforma ordinamentale, individuando nella separazione delle carriere il rimedio per riequilibrare e salvaguardare la posizione del giudice, rafforzandone l’autonomia e l’imparzialità ed assicurandone la terzietà rispetto all’accusa e alla difesa.

Tra le critiche più ricorrenti alla separazione vi è il timore che il pubblico ministero possa diventare un “superpoliziotto”, aumentando i suoi poteri, senza controllo. Esiste davvero questo rischio?

Il 13 giugno 2011, dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia della Camera dei deputati, nell’esprimere il mio pensiero sulla separazione delle carriere e significativamente sulle conseguenze ordinamentali della riforma, mi richiamai al magistrale intervento svolto in quei giorni a Roma nel corso della Conferenza dei Procuratori generali dell’Unione europea, da Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’ Europa, che aveva affermato come fosse necessario gettare un muro di sicurezza (firewall) tra pubblico ministero e giudice, chiarendo di avere dalla sua esperienza imparato come la separazione dei poteri tra tali organi sia cruciale anche per gettare le basi per l’eguaglianza delle armi nell’intero sistema. A ben vedere le preoccupazioni del Commissario concernevano le inquietudini che, sul piano della tenuta della stabilità del sistema democratico, ha sempre suscitato la figura dell’inquirente e che sono oggi ancor presenti in alcuni Paesi dell’Est, ancora fedeli al modello della temuta Prokuratura russa, la cui riforma fu dagli organi del Consiglio d’Europa ritenuta condizione essenziale per il loro ingresso nella Grande Europa rispettosa dei diritti umani. Esiste il rischio – disse in quella occasione il Commissario – che un pubblico ministero troppo forte possa trasformarsi in un quarto potere senza obbligo di rendiconto. Questo rischio allo stato non sussiste poiché la legge ha testualmente ribadito che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Occorre però essere vigilanti in sede di strutturazione normativa del Csm requirente a che questo rischio possa divenire concreto, proprio perché il nostro sistema non prevede come quello statunitense, che pur si voleva prendere a modello, una netta separazione tra le funzioni investigative della polizia e quelle giuridiche del pubblico ministero.

Con la separazione delle carriere si vuole rendere effettiva la terzietà del giudice e la parità delle parti, a tutela delle garanzie del cittadino, prima tra tutte la presunzione di innocenza. Come cambierà, a suo avviso, la cultura professionale dei magistrati con carriere separate?

La cultura della giurisdizione – era certamente un mito per i magistrati della mia generazione: il frutto più prezioso che la figura del pretore – che assumeva in sé le funzioni giudicanti e quelle requirenti e che, fino al 1999, doveva essere obbligatoriamente svolta – donava alla Magistratura. Oggi mi sembra difficile ipotizzare che in quel blocco monolitico investigativo di culture diverse che operano all’interno di un ufficio di procura, un poliziotto possa assumere la mentalità del giudice, laddove mi sembra più probabile che un pubblico ministero possa ragionare da superpoliziotto, come talvolta risulta da stupefacenti dichiarazioni televisive. Nei sistemi di common law – da cui il nostro processo è stato malamente mutuato – questo rischio è in pratica inesistente, perché quel modello è caratterizzato, in linea generale, da una rigida separazione tra organismi diversi: la polizia (che ricerca elementi di accusa), l’attorney o figura analoga (che valuta in autonomia, sotto il profilo giuridico, l’utilizzabilità di tali elementi) e il giudice, dinanzi a cui si forma, nel contraddittorio tra le parti, la prova. Separazione che solo apparentemente (ed in parte) esiste nel nostro sistema in cui il pubblico ministero forma un blocco monolitico con la polizia giudiziaria ed assume funzioni inquisitorie nella fase delle indagini preliminari e funzione di parte nella fase dibattimentale, con la conseguenza che le species del pubblico ministero e del giudice risultano ontologicamente diverse. Nelle scuole insegnano – e non è leggenda – che se un attorney, per caso, entra nello stesso ascensore del giudice, quest’ultimo non può, quel giorno, esaminare alcun caso cui è interessato quell’attorney. Pur tuttavia la comune appartenenza ad un unico ordine impone un comune recupero culturale, legato non solo al comune valore dell’indipendenza ma anche al comune rispetto dei canoni di un giusto processo.

Quali competenze, abitudini o sensibilità dovrebbero evolvere, sia nel ruolo giudicante sia in quello requirente? 

Il diritto ad un giusto processo presuppone una giusta indagine e come il diritto ad un giusto processo non è concepibile se il giudice non è indipendente da ogni altro potere, così il diritto ad un giusto processo, e a una giusta indagine che lo precede, non è concepibile se il pubblico ministero non è indipendente da ogni altro potere. Se vi sono condizionamenti all’inizio dell’indagine, si smarrisce il significato dell’autonomia al momento della decisione. Il valore dell’indipendenza – da noi conquistato al momento della Costituzione e per altri Paesi costituente un obiettivo da raggiungere – deve essere salvaguardato. E questo valore deve, a maggior ragione, essere salvaguardato nel momento in cui le linee della giurisprudenza di Strasburgo indicano che il giusto processo deve scaturire dalla giusta azione del pubblico ministero. Nel momento in cui la Convenzione europea vede il pubblico ministero come uno dei principali destinatari degli obblighi positivi che essa impone in un giusto processo, risulta evidente che tali obblighi possono essere adempiuti solo da un pubblico ministero indipendente, che sia subordinato soltanto alla legge. Tra tali obblighi basilare è quello di salvaguardare, nelle indagini come nel processo, la dignità ed i diritti di tutte le parti, ivi compresi, ovviamente, quelli della vittima, che ha il diritto di intervenire nel processo ricostruttivo dei fatti. Il pubblico ministero è così divenuto autonomo organo di giustizia, promotore dei diritti umani, come fu ribadito nel 2011 dalla Conferenza dei Procuratori generali dell’Unione europea da me convocata a Roma, le cui Risoluzioni potranno costituire le linee-guida in materia del costituendo Consiglio superiore requirente.

Francesco Iacopino

Autore

Avvocato penalista