I magistrati italiani vogliono lo status quo. E dentro le aule di giustizia il richiamo inquisitorio è ancora forte

L’Associazione Nazionale Magistrati ha quasi messo la sordina al cuore della riforma costituzionale sulla quale i cittadini sono chiamati al referendum confermativo. I campioni eletti dal Sindacato dei Magistrati a portavoce delle ragioni del no non mancano costantemente di segnalare come la separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri sia cosa già realizzata nei fatti con la distinzione delle funzioni prevista dalla riforma Cartabia. Il malanimo si concentra su sorteggio e Alta Corte.

La separazione delle carriere è invece il fulcro nevralgico della nuova disciplina costituzionale approvata dal Parlamento. Tale riforma ordinamentale è il necessario completamento del sistema accusatorio in sede penale. Due diversi Statuti del Giudice e del Pubblico Ministero per garantire la terzietà del Giudice e la sua equidistanza dalle parti che dinanzi a lui esercitano la complessa attività di formazione della prova nelle forme del contraddittorio e, al contempo, l’autonomia e l’indipendenza del Pubblico Ministero, rafforzate dalle nuove norme costituzionali e presidiate dall’obbligatorietà dell’azione penale.

Alta Corte e sorteggio, che pure vanno salutati come novità rilevanti – la prima al fine di rendere socialmente accettabile il giudizio disciplinare dei Magistrati operato da un Giudice estraneo agli organi deputati alle decisioni relative alle loro carriere e alle loro valutazioni di professionalità, il secondo necessario per fermare le improprie invadenze del potere correntizio – non sono certo il centro del nuovo assetto. Il punto è che la Magistratura italiana non ha mai amato il codice accusatorio e, anzi, ha sempre ritenuto che l’idea che l’accusa sia chiamata a dimostrare con la prova pubblica formata davanti al Giudice il fondamento oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell’accusato, non fosse adeguata alla storia del nostro Paese. Un insieme di garanzie finalizzate al controllo dell’attività istruttoria, in tale prospettiva, si sarebbe rivelato più coerente.

Questa la ragione della contrarietà alla odierna riforma costituzionale, contrarietà che è niente di più della conseguenza alla ostilità con la quale gran parte della Magistratura italiana ha osservato prima il lungo dibattito teorico che ha preceduto l’adozione del codice accusatorio del 1988 e poi lo stesso impianto di quel codice. Basti pensare che, all’indomani della sua entrata in vigore, nasceva, per iniziativa del Procuratore della Repubblica di una importante sede giudiziaria, un movimento per la revisione del nuovo codice di procedura penale che ne propugnava il sostanziale smantellamento, in quanto inefficiente quale strumento di lotta contro la criminalità e che avrebbe determinato l’appiattimento del Pubblico Ministero sull’attività della Polizia Giudiziaria e comportato la dispersione dei risultati dell’istruttoria segreta svolta da quel “super poliziotto”. Dunque, la riproposizione di un’idea inquisitoria che vuole nel processo la valorizzazione dei risultati investigativi: l’opposto della scelta accusatoria del legislatore dell’88, che aveva previsto un’agile indagine, finalizzata all’esercizio dell’azione penale, mentre la prova si doveva sviluppare dinanzi al Giudice.

Su questa base è rivendicata l’idea di una cultura della giurisdizione comune ai soli Giudici e Pubblici Ministeri, dunque ai Magistrati, necessaria al funzionamento della macchina della repressione penale. L’opposizione al nuovo codice si trasfuse in tante eccezioni di legittimità costituzionale che furono base delle note sentenze della Corte costituzionale del 1992, con le quali si è tratteggiata la possibilità del recupero, in senso pienamente probatorio, dei risultati dell’attività segreta del Pubblico Ministero, tante e diverse limitazioni delle garanzie difensive e dei presidi probatori finalizzati a garantire contraddittorio, pubblicità del processo e medesimezza del Giudice della prova e della decisione. Non è bastato l’inserimento in Costituzione del nuovo articolo 111 a fermare la deriva.

Cosa succede oggi nelle aule

Chi entrasse oggi in un’aula di giustizia, con bene a mente i princìpi di oralità, pubblicità della prova, medesimezza del Giudice della prova e della decisione, vedrebbe subito come, nella pratica giudiziaria, gli stessi siano disattesi da prassi e arresti giurisprudenziali che consentono, per il tramite del meccanismo delle contestazioni, il pressoché integrale recupero della prova segreta, la limitazione degli spazi della difesa e il mutamento continuo dei Giudici che, difficilmente, soprattutto nei processi più complessi che prevedono la composizione collegiale, mantengono la formazione iniziale. Ecco perché il Sindacato dei Magistrati oggi è in campo per mantenere lo status quo della rappresentanza correntizia ma, in realtà, perché continua a sentire il richiamo delle sirene del sistema inquisitorio che vuole il processo quale strumento di lotta e non quale presidio di regole per la verifica del fondamento dell’accusa. Si tratta allora di scegliere dove sta il progresso del nostro sistema democratico.