Il Consiglio di Stato ignora il diritto UE: l’Italia chiamata a risarcire il danno

Una recente fondamentale sentenza della Corte di cassazione (Sez. III civ. 33241/2025) segna un punto fermo nei rapporti tra giudice amministrativo e diritto dell’Unione europea: la mancata sottoposizione alla Corte di giustizia Ue, da parte del Consiglio di Stato quale giudice di ultima istanza, delle questioni dedotte in giudizio attinenti al possibile contrasto tra atti della Pubblica amministrazione e norme eurounitarie, può integrare un vero e proprio illecito civile, fonte di responsabilità risarcitoria dello Stato, che nel caso di specie è arrivata alla cifra di 1 miliardo di euro.

La Suprema Corte affronta il tema non in astratto, ma con riferimento a una vicenda paradigmatica, nella quale il Consiglio di Stato aveva respinto una domanda fondata su una disciplina europea già oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, giungendo a conclusioni opposte rispetto al significato chiaramente espresso dal giudice dell’Unione. In tale contesto, il giudice amministrativo aveva ritenuto di non dover procedere a un nuovo rinvio pregiudiziale, affermando la compatibilità dell’ordinamento interno con il diritto Ue.

La Cassazione ribalta l’impostazione e chiarisce che, quando sono dedotte in giudizio questioni di diritto europeo rilevanti e non manifestamente infondate, il giudice nazionale di ultima istanza non dispone di una libertà discrezionale assoluta: l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia scatta ogniqualvolta la soluzione adottata non sia imposta con evidenza dal diritto Ue o dalla giurisprudenza europea consolidata. In caso contrario, l’omissione del rinvio si traduce in una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione.

Il punto di maggiore rilievo sistematico sta però nelle conseguenze. La Corte afferma che l’errore del giudice amministrativo non resta confinato sul piano interno del giudicato: anche se il diritto Ue non impone la rimozione della decisione passata in giudicato, resta comunque ferma la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla violazione del diritto europeo, anche quando questa derivi da una sentenza. In altri termini, il giudicato amministrativo non è uno “scudo” contro il principio di effettività della tutela eurounitaria. Ne deriva una responsabilità che non è penale né politica, ma civile, che si fonda sull’inadempimento di obblighi precisi gravanti sul giudice di ultima istanza, quali l’esame effettivo delle censure eurounitarie, il rispetto del primato del diritto Ue e, se necessario, l’attivazione del dialogo con la Corte di giustizia. Quando ciò non avviene, e il diniego di tutela derivi da una lettura manifestamente incompatibile con il diritto dell’Unione, lo Stato è chiamato a risarcire il danno.

La sentenza assume così un valore che va oltre il caso concreto: riafferma che l’integrazione europea passa anche attraverso la responsabilità dello Stato-giudice e che il dialogo con Lussemburgo non è una facoltà, ma un dovere giuridico, la cui mancata attivazione ha un costo, anche economico, per l’ordinamento nazionale, ed è oltretutto punita dall’art. 2 della legge n. 18/2015 come illecito civile del giudice che l’ha omessa.