È il totem attorno a cui danzano in questi giorni tutti i protagonisti della campagna referendaria: che sostenga il «Sì» piuttosto che il «No», ciascuno si affatica a proclamare di farlo per garantire quel supremo bene. L’indipendenza della magistratura dai poteri dello Stato implica la libertà per il singolo magistrato di formarsi il giudizio che prelude all’azione propria del suo ufficio senza che nulla, fuorché la legge, possa imporgli di seguire una via piuttosto che un’altra. Ma che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» implica altresì in maniera non meno cogente che essi siano «pur sempre alla legge soggetti», vale a dire che, nell’amministrare giustizia, pur muovendo dalla propria ineludibile visione del mondo, essi debbano rendere impercettibile l’apporto soggettivo dei moti del proprio animo, confinandolo rigorosamente nel recinto del significato espresso della norma che sono chiamati a interpretare. Sempre nella stessa prospettiva, questa indipendenza, che colora il microcosmo individuale, è affiancata e protetta dall’indipendenza dell’ordine, della magistratura come corpo, la quale rappresenta, all’osso, il reale punto di confine con le indipendenze degli altri poteri dello Stato.
Ora, a ben vedere, è soltanto a questo duplice, ma unitario profilo, per così dire esterno, che la magistratura associata, e più in generale il fronte del «No», oggi volge la propria attenzione quando declina, con agguerrita militanza e argomenti spesso eccentrici, i rischi della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Ma già in questa prospettiva non è a fuoco come l’indipendenza – e l’autonomia – dell’ordine giudiziario sarebbero messe a repentaglio dalla riforma. Nessuno dei tre piedi su cui la riforma cammina ( , Alta corte, sorteggio) ha infatti conseguenze negative sulla capacità dell’ordine di preservare l’indipendenza della funzione. Non la separazione che, in sé, impatta sull’indipendenza amplificandola piuttosto che comprimendola, dacché essa ribadisce espressamente in Costituzione, nel novellato art. 104, l’indipendenza e l’autonomia di entrambe le magistrature, quella giudicante e quella requirente. Non l’Alta corte disciplinare, sia sotto il profilo della composizione che sotto quello del funzionamento.
Sarà infatti formata da nove membri togati – tre pubblici ministeri e sei giudici, con almeno venti anni di attività e che abbiano esercitato o esercitino funzioni di legittimità – e da sei membri laici, tre nominati dal presidente della Repubblica e tre estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento, tutti sempre dotati delle medesime caratteristiche: professori in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di professione. In pratica una sezione allargata della Corte di cassazione, a cui partecipano, in netta minoranza, laici dotati di un profilo professionale particolarmente qualificato. Non, infine, il sorteggio il quale, verissimo che sia la morte dell’idea stessa di rappresentanza perché elide ogni possibile legame tra rappresentato e rappresentante, trova proprio in questo la ragione della sua necessità: il CSM non è un organo di rappresentanza della magistratura, ma un organo costituzionale di alta amministrazione, per il quale la Carta non prevede alcun potere di rappresentanza.
Sennonché, chi contrasta la riforma trascura del tutto il rischio più grave a cui il giudice è esposto singolarmente sul versante interno della sua attività: quello determinato dalla sottoposizione alle correnti della sua stessa categoria, che, nate come centri di approfondimento ideale e culturale di temi di interesse collettivo, si sono trasformate in un “grumo di potere da sciogliere” (Sabino Cassese, in «il Riformista» del 31 maggio 2024, intervista di Aldo Torchiaro) che, pervadendo di sé il sistema, ha finito con il soffocare l’idea stessa dell’autonomia e dell’indipendenza del singolo magistrato che al sistema correntocratico imperante non voglia essere organico. Di tale questione cruciale, di questo profilo di crisi dell’indipendenza del giudice come unico e reale custode della funzione giurisdizionale in concreto, non v’è traccia negli slogan di chi sostiene il «No»; è polvere da ramazzare sotto il tappeto, liquidando con troppa disinvoltura una storia dalla quale invece, proprio la Magistratura, quella con la M maiuscola e che costituisce la schiena dritta del sistema, dovrebbe provare a trarre profitto, in primo luogo affrancandosene con decisione.
E ci si dimentica poi quasi sempre di altre contiguità, soggettive e ordinamentali, che meriterebbero altrettanta avversione perché costituiscono il profilo speculare al disegno costituzionale a cui sopra si è fatto riferimento della soggezione del giudice alla legge. Sotto il primo profilo, quello soggettivo, sarebbe banalizzare il problema affermare che, mancando di iscriversi formalmente a un partito politico, il magistrato possa così adempiere il corredo dei doveri posti a protezione del suo apparire indipendente e autonomo che ha, in materia, pari rilievo dell’esserlo per davvero. Sotto il profilo ordinamentale, la mente corre invece al fenomeno dei cosiddetti “fuori ruolo”: uno stuolo di magistrati distaccati presso il ministero di Giustizia nei ruoli amministrativi del dicastero, dal capo di gabinetto in giù. È una singolarità assoluta del nostro ordinamento, ignota al resto del mondo e che segna in maniera plateale la rottura di quello schema di separatezza che invece altrove si agita per avversare la riforma costituzionale.
Tra miopie, cecità e visioni selettive si consuma così una battaglia tutta politica tesa ad osteggiare le ragioni di una riforma contro la quale però, a un paio di mesi dall’approvazione della legge e a molti dalla sua presentazione in Parlamento, più che argomenti razionali fondati sul testo delle norme, si agitano «tremedismi incomprensibili» (Giuseppe Bianco, sostituto procuratore di Roma, in «PQM» del 17 gennaio 2026) che, oltre all’effetto di intorbidare ulteriormente un’acqua già poco tersa in ragione dell’alto tasso tecnico del quesito, produce anche l’innegabile conseguenza di una caduta del coefficiente di apparenza di imparzialità della magistratura, alimentando quel rischio che, già a partire dalla Costituente, attente riflessioni avevano puntualmente evidenziato: costruire il CSM in modo da trasformare il corpo dei magistrati in una sorta di «mandarinato» (on. Persico).
