La carriera unica dei magistrati è un retaggio del fascismo. Perché non si può prescindere dalla separazione

La carriera unica della magistratura nasce, nel nostro Paese, con l’avvento del fascismo. Il dato storico è fondamentale per comprendere la matrice culturale e ideologica dell’assetto ordinamentale unitario della magistratura, quello che si vorrebbe mantenere con il “no” al referendum e che rappresenta tuttora un’eccezione italiana nel quadro delle grandi democrazie occidentali che hanno accolto un sistema processuale penale accusatorio. Il primo ordinamento giudiziario del neonato Regno d’Italia (regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626) prevedeva, infatti, che le funzioni giudiziarie fossero affidate a un corpo di magistrati di carriera, nominati dall’esecutivo, ma dotati di uno status che ne garantiva l’indipendenza, inquadrati in carriere “parallele e distinte” di giudici e pubblici ministeri, con la previsione “eccezionale” del passaggio dall’una all’altra. La strutturazione della magistratura nella carriera unica è, quindi, il frutto della ideologia fascista e della visione autoritaria del sistema penale fondato sui due codici del 1930, quello penale e quello di procedura penale, entrambi voluti dal Ministro Alfredo Rocco.

La carriere unica

Sul versante processuale, l’autoritarismo penale si manifestava in un rito che vedeva il giudice istruttore, ossia l’accusatore giudice, raccogliere le prove di colpevolezza necessarie per emettere la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio. L’imputato era così pregiudicato dalla decisione del giudice istruttore ed affrontava un dibattimento fondato sulle prove d’accusa raccolte nella fase istruttoria. Nel procedimento pretorile, poi, entrava in scena il giudice accusatore, in una perfetta commistione di funzioni d’accusa e di decisione che il regime considerava perfettamente fungibili. L’architettura fascista della giustizia penale venne completata, nel 1941, con la riforma dell’ordinamento giudiziario voluta dal ministro Grandi. L’idea di fondo era che la carriera unica di giudici e pubblici ministeri rappresentasse la soluzione migliore per realizzare quella indistinta e unitaria autorità giudiziaria incaricata di attuare l’interesse punitivo dello Stato. Lo Stato autoritario veniva così rappresentato, nella sua proiezione processuale, dall’autorità giudiziaria.

Nel pensiero di Grandi l’autorità giudiziaria, composta tanto da giudici quanto da pubblici ministeri, incarnava l’unitaria funzione statale di persecuzione penale che veniva affidata a due sotto funzioni di accusa e di decisione. La magistratura doveva essere unica e i magistrati dovevano condividere la stessa cultura della punizione. Va sottolineato che, pur nella unicità delle carriere, il pubblico ministero era sottoposto all’esecutivo. Ciò dimostra che non vi è storicamente un rapporto diretto fra unicità della magistratura ed indipendenza della stessa dal potere politico.

Il sistema

Caduto il regime fascista, l’ordinamento giudiziario rimase sostanzialmente immutato. La VII disposizione transitoria e finale della Costituzione ne rinviò la riforma, pur sentita dai costituenti come necessaria. Il completo superamento del retaggio della concezione autoritaria del processo penale e del ruolo dei suoi protagonisti si realizzò con il nuovo codice di procedura penale del 1989, ispirato al modello accusatorio, firmato dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli e scritto dalla Commissione presieduta da Gian Domenico Pisapia. La riforma processuale, tuttavia, non fu accompagnata da quella dell’ordinamento giudiziario, a causa della ferma opposizione della magistratura. Vassalli era perfettamente consapevole di questa gravissima asimmetria, in quanto “parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice … che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”.

La debolezza del processo

La debolezza strutturale del processo accusatorio, non accompagnato da un diverso ordine giudiziario, era inevitabilmente destinata a crollare sotto i colpi di chi aveva il processo accusatorio sulle labbra, ma l’inquisitorio nel cuore. Ancora una volta, la magistratura si trovò in prima linea nell’opera di destrutturazione del processo accusatorio. Ciò nondimeno, la ferma convinzione di Vassalli, per cui il giusto processo accusatorio non può prescindere dalla separazione delle carriere, ha trovato conferma nella riforma costituzionale del 1999. Da allora, l’art. 111 Cost. impone che il giusto processo si svolga “nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. L’odierna riforma degli art. 104 e 105 Cost. non è altro che l’attuazione, sul piano ordinamentale, delle regole del giusto processo che postulano la posizione di terzietà del giudice, ben distinta da quella del pubblico ministero, quale condizione irrinunciabile per rendere effettiva la parità fra le parti (sent. cost. n. 91 del 2023).

Non si può prescindere dalla separazione

Il breve excursus storico dimostra come vi sia una perfetta specularità fra modelli processuali e assetti della magistratura. Nel giusto processo, a funzioni distinte, di accusa e di decisione, devono corrispondere posizioni ordinamentali distinte. C’è un filo rosso che lega l’opzione accusatoria, il rafforzamento della stessa mediante l’inserimento in Costituzione dei principi del giusto processo e l’attuale proposta che separa le carriere di giudice e pubblico ministero. Chi si oppone al completamento di questo lungo e complesso percorso riformista non crede nei valori consacrati dalla nostra Costituzione ed è animato dalla nostalgia per una giustizia penale di stampo autoritario.