L’approvazione della legge che introduce la pena di morte per i terroristi sta provocando sentimenti contrastanti tanto in Israele quanto nella diaspora e tra gli amici di Israele e del popolo ebraico. L’ordinamento giuridico israeliano prevede già la pena di morte limitandola a due soli casi: quello dei crimini contro l’umanità e quello di alto tradimento.

La prima volta della pena di morte in Israele

Nel 1948, durante la prima guerra arabo-israeliana, la pena capitale è stata applicata per la prima volta nei confronti di Meir Tobianski, ufficiale dell’esercito israeliano condannato per alto tradimento. In seguito, Tobianski fu scagionato postumo e riabilitato con onori militari dopo che si scoprì la sua innocenza. La seconda e ultima volta che è stata comminata ed eseguita la pena di morte in Israele fu nel 1962 nei confronti di Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili della Shoah, lo sterminio degli ebrei perpetrato dai nazisti. Quindi, come si può comprendere, i due casi in cui la pena capitale ha trovato applicazione sono del tutto particolari e, in qualche misura, estremi.

La difesa della vita è al centro di ogni insegnamento

Al contrario, la norma approvata dalla Knesset rischia di determinare un numero imprecisato di esecuzioni. L’etica ebraica affonda le sue radici nell’insegnamento che ci deriva dalla Torah e da altri testi sacri, in cui la difesa della vita è al centro di ogni insegnamento al punto che vengono richieste prove testimoniali e attenzioni tanto rigorose da rendere l’esecuzione quasi impossibile. Inoltre, nel Talmud si tramanda che il Sinedrio cessò di sentenziare la morte 40 anni prima della distruzione del Secondo Tempio, quindi più di duemila anni fa. Alcuni hanno avanzato un paragone tra la pena di morte per reati di terrorismo e la legittima difesa, al fine di scongiurare una minaccia nei confronti di altri individui, che però risulta debole: la legittima difesa presuppone che il pericolo sia attuale e che la difesa sia necessaria, nel senso di non avere la possibilità di fuggire; tutte condizioni completamente differenti da quelle di un terrorista arrestato e detenuto per i reati che ha commesso.

La pena di morte non riduce i crimini

Dal punto di vista pratico, va considerato che la pena di morte non riduce i crimini. Quindi, se si tiene a mente che i terroristi islamici spesso aspirano al “martirio”, introdurre la pena capitale per i loro crimini non ha alcun valore di deterrenza. Anche la motivazione che la condanna a morte eliminerebbe o ridurrebbe il rischio di sequestri di cittadini israeliani (perché verrebbe a cadere l’eventualità di scambi con i terroristi detenuti) appare più una mera speranza che una concreta possibilità. Infatti, se finora Israele si è trovato a dover barattare la libertà degli ostaggi con la liberazione di detenuti per terrorismo, nel caso di terroristi condannati a morte, il ricatto a cui le autorità israeliane si esporrebbero sarebbe tra la vita degli ostaggi e quella dei terroristi, con rischi ancora maggiori per l’incolumità dei rapiti dalle organizzazioni terroristiche.

Inoltre l’estradizione dei terroristi arrestati all’estero sarà in molti casi impossibile, considerando che, ad esempio, l’Unione europea vieta l’estradizione verso Paesi che prevedono la pena capitale, a meno che vengano fornite garanzie certe che la pena non sarà eseguita. L’impatto del voto della Knesset rischia di avere conseguenze anche all’estero sulle comunità ebraiche della diaspora, già oggetto di minacce e attacchi. Riverberi che non andrebbero sottovalutati, nell’interesse degli ebrei e nell’interesse stesso di Israele. Ed è anche per questo motivo che questa legge non può che provocare la disapprovazione di molti, anche tra coloro che da sempre si espongono per difendere Israele da accuse infamanti e per sostenere le sue ragioni nella guerra al terrorismo.

Daniele Coppin

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