Le “riserve” di una banca centrale non sono, di regola, lingotti parcheggiati in un caveau, ma soprattutto depositi in valuta e titoli (spesso governativi) custoditi presso intermediari e depositari internazionali, oppure su conti detenuti presso altre banche centrali. Cambiando il “luogo” di custodia e il circuito di regolamento, cambia anche la giurisdizione che può bloccare (o sbloccare) quell’attivo: e quindi cambia il potere politico che passa attraverso il diritto.

Su questo snodo tecnico si innesta la scelta del Consiglio dell’Unione europea che, il 12 dicembre 2025, ha adottato il regolamento (UE) 2025/2600, che vieta in via temporanea e sotto revisione, qualsiasi trasferimento diretto o indiretto delle attività e riserve della Banca centrale russa (o di soggetti che agiscono per suo conto) immobilizzate nell’Unione. Il Consiglio – è questo il passaggio tecnico più delicato – ha qualificato il provvedimento come misura di emergenza «per gravi difficoltà economiche» e fondandolo sull’art. 122, par. 1, TFUE.

La portata concreta è enorme: in Europa risultano immobilizzati circa 210 miliardi di euro riconducibili alla banca centrale russa, in larga parte a Bruxelles, presso Euroclear Bank, che è uno dei grandi depositari internazionali di titoli e uno snodo di custodia e regolamento dei trasferimenti settlement per banche e investitori: non “possiede” le riserve altrui, ma le contabilizza sui conti dei partecipanti e ne assicura la circolazione tecnica. Per capire la portata, basti pensare che, all’inizio di febbraio, Euroclear ha presentato i risultati 2025 che, a fronte di 222 miliardi di totale attivo, vedono 195 miliardi ormai legati agli asset russi sanzionati. In un simile contesto, l’Unione Europea ha varato una rilevante novità istituzionale. Il regime sanzionatorio “classico” passa dalla PESC (decisione del Consiglio ex art. 29 TUE e, quando servono effetti uniformi sul mercato interno (come i congelamenti), regolamento ex art. 215 TFUE).

È un circuito che, per sua natura politica, vive dell’unanimità e dei rinnovi periodici: dunque è esposto al veto, e al veto come moneta di scambio. Al contrario, l’art. 122 TFUE è una clausola d’emergenza pensata per introdurre misure di politica economica, specie quando emergono difficoltà gravi nell’approvvigionamento di beni essenziali (con un riferimento emblematico all’energia). In più, è una base che consente al Consiglio di agire su proposta della Commissione senza coinvolgere il Parlamento europeo: rapidità, ma anche riduzione del circuito democratico. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2025, il Consiglio europeo ha rivendicato apertamente la scelta di ricorrere all’art. 122 TFUE, definendo le misure “eccezionali, temporanee e debitamente giustificate” e volte a mantenere immobilizzati gli asset russi “in modo più sostenuto”.

Quasi in parallelo, l’operazione ha iniziato a mostrare i suoi costi di sistema: Fitch ha posto Euroclear Bank in rating watch negative (poi rimosso pochi giorni dopo), richiamando rischi legali e di liquidità connessi alla gestione degli asset russi e a metà gennaio, un tribunale di Mosca ha avviato l’esame dell’azione promossa dalla Banca centrale russa contro Euroclear, per un importo che le cronache quantificano in circa 18,2 trilioni di rubli. Nel frattempo, il 22 dicembre il Consiglio ha comunque rinnovato il provvedimento fino al 31 luglio 2026 e, in parallelo, la Commissione lavora a nuovi pacchetti sanzionatori: segno che la tentazione di soluzioni rapide e di basi giuridiche più flessibili difficilmente rientrerà.

Andrea Chiloiro

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