“Quis custodiet ipsos custodes?”, si domandava Giovenale a proposito dei sorveglianti della moglie. Ma la domanda torna buona anche oggi. Come proviamo a richiamare alla memoria collettiva dalle colonne di questo inserto, la magistratura associata nostrana ha storicamente assunto una posizione di deciso arroccamento in vista di ogni riforma, messa in campo più o meno timidamente negli ultimi decenni, che potesse anche solo lambire lo status quo di giudici e pubblici ministeri. Non è (ancora) un giudizio di valore, beninteso, quanto piuttosto una semplice constatazione. E così, con puntualità svizzera, anche al primo baluginare della rivoluzione cartabìta (cit. Luca Marafioti), la voce monolitica di ANM non ha tardato a far sentire quanto l’ordine giudiziario ritenesse inappropriate tutte le prospettate modifiche. La riforma, val bene ricordarlo, ha interessato complessivamente una serie di interventi che hanno toccato le valutazioni di professionalità, l’omologazione delle procedure relative ai criteri organizzativi delle Procure a quelle relative alla formazione delle tabelle per la giudicante, i test psico-attitudinali, l’attribuzione degli incarichi direttivi e semi-direttivi e la questione dei fuori ruolo. Insomma, una serie di punti nevralgici sui quali un intervento era, in certa misura, necessario per non abbandonare l’ordine magistratuale sul piano inclinato di una autoreferenzialità dannosa, in primo luogo, per i magistrati stessi; per quella stragrande maggioranza di essi che vivono e operano quotidianamente applicando con coscienza il diritto e lontani dai riflettori.
Non è la sede – e la mera elencazione dei temi focali degli interventi normativi rende conto di quanto si dice – per una valutazione puntuale delle posizioni assunte dalla magistratura in relazione ai contenuti delle singole tematiche; del resto, non è lo scopo di questa breve riflessione. Quello che invece si vuol segnalare è come, anche a fronte di interventi proteiformi quali quelli richiamati, il leitmotiv della reazione di ANM è sempre quello di una netta e generalizzata chiusura. È sufficiente rileggere le dichiarazioni alla stampa di quel primo scorcio del 2022, nel quale si cominciava a ragionare della delega (che sarà esercitata con i decreti nn. 44 e 45 del 2024), per rendersene conto. Il timore di generare “ansia competitiva”, agitato ad osteggiare le nuove rime per le valutazioni di professionalità; l’effetto di “gerarchizzazione degli uffici” come freno alle valutazioni circa le attitudini organizzative dei singoli appannaggio dei rispettivi dirigenti; la critica generalizzata al depotenziamento del criterio “dell’esperienza maturata nella giurisdizione” ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi; fino al paventato rischio nientemeno che di alterazione di una metafisica “parità delle parti” (quella stessa che oggi, mutati gli scopi, si rimette invece in discussione dovendosi osannare un pubblico ministero, volta per volta, parte imparziale, primo giudice del fatto, organo di giustizia, funzionario pubblico) determinata dal preteso maggior coinvolgimento dell’Avvocatura nelle decisioni dei consigli giudiziari. Per non parlare dell’asserita drasticità del divieto di re-immissione nella funzione giurisdizionale dei magistrati prestati alle cariche elettive, i cc.dd. fuori ruolo.
Un armamentario consueto, insomma, declinato all’unisono dai vertici di ANM, e caratterizzato sempre e comunque dall’avversione al nuovo. Ma perché ogni qualvolta si tratti di modificare gli assetti costituiti del potere più potere che ci sia, quel potere insorge e talvolta con veemenza (l’aprile del 2022 fu anche il mese della proclamazione di uno sciopero, “non per protesta, ma per essere ascoltati” sic)? È una domanda ingenua: ogni potere custodisce gelosamente i suoi confini e arruffa gli aculei come un istrice quando qualcuno a quelli si avvicina, foss’anche un mansueto osservatore. Ma questa riflessione vorrebbe guardare la questione in tralice ed anche, se si potesse, aprire una linea comunicativa che muova dall’idea che l’impossibilità di immaginare un dialogo sul cambiamento a prescindere rischia talvolta di irrigidire le posizioni, radicalizzandole e producendo le premesse per uno scontro frontale.
Per andare all’oggi, se il dibattito pubblico sul referendum ormai prossimo è inquinato da toni talvolta parossistici (l’intervento di Mattarella ne è la migliore conferma), lo si deve, io credo, anche a questa storica tendenziale chiusura al dialogo effettivo nei tempi sereni, quelli in cui c’è ancora ampio margine per ragionare su riforme di ampio respiro e condivise nei modi e negli obiettivi. La naturale tendenza di un ordine così importante per la vita del paese ad entrare in modalità protezione, insomma, ha condizionato in certa misura i metodi, quando non le forme, degli interventi che oggi ci troviamo a commentare. Eppure, il rischio di autoreferenzialità non è invenzione d’oggigiorno: basta rileggere i lavori della Costituente che si accingeva a redigere l’articolato sul CSM per capire quanto il fragile equilibrio politico perseguito nella formazione dell’organo di governo autonomo dei magistrati fosse animato dallo scopo di impedire che quella autoreferenzialità divenisse la cifra dell’ordine.
E basterebbe, prima che la notte della polemica si addensasse sul cielo delle riforme, predisporsi al dialogo con autentica apertura, piuttosto che svicolare da ogni possibile riforma salvo poi a lamentare che essa sia stata assunta d’emblée, magari per minare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura che, si sa, come argomento torna sempre buono alla bisogna.
