Un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, pronunciata nell’ambito del giudizio finalizzato all’accertamento delle responsabilità per la morte di Giulio Regeni, offre lo spunto per riflettere sull’effettività della difesa d’ufficio. Segnatamente, la Corte d’assise di Roma dubita della costituzionalità dell’art. 225, comma 2, c.p.p., nella parte in cui, rinviando alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, impedisce al difensore d’ufficio di nominare un consulente tecnico con spesa anticipata dall’erario allorché l’imputato assente sia irraggiungibile. Sin troppo evidente, in effetti, la disparità delle armi tra accusa e difesa che ne consegue: il pubblico ministero, forte dei fondi statali, esercita con pienezza il diritto alla prova tecnica; il difensore d’ufficio, per converso, è costretto ad assumere un contegno esclusivamente passivo all’interno di un procedimento probatorio saldamente nelle mani dell’accusa. Se ne ricava un emblematico esempio di vicenda giudiziaria a senso unico, ove l’istruzione dibattimentale si riduce a un simulacro di contraddittorio apertamente dissonante con i princìpi del giusto processo tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU.
Impossibile, però, dirsi sorpresi dal fatto che una questione siffatta sia emersa proprio nell’ambito di quello specifico processo. Fin dagli albori, tale giudizio si è voluto celebrare “ad ogni costo”, vale a dire pure a fronte della mancata prova dell’effettiva conoscenza della vocatio in ius in capo agli imputati. Si deve, infatti, a una discutibile sentenza della Corte costituzionale, pronunciata due anni or sono nell’ambito del medesimo procedimento, l’assunto secondo cui, allorché si miri ad accertare delitti commessi mediante atti di tortura, il giudice procede ugualmente se l’assenza dell’imputato è dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza. Preoccupa l’ideologia di fondo: in certe ipotesi, pur di rispondere a una (legittima) domanda di giustizia, è possibile bilanciare garanzie essenziali quali il diritto dell’imputato a partecipare al proprio processo, propedeutico all’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa. Affidando, al contempo, al solo difensore d’ufficio il peso – umano e professionale – della tutela dei diritti.
Si tratta di un compito improbo e persino inattuabile in concreto. Per rendersene conto, è sufficiente allargare lo sguardo dal dibattimento al procedimento penale nella sua interezza. Come noto, l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. impone al difensore d’ufficio (e non a quello nominato fiduciariamente) l’onere di depositare, a pena d’inammissibilità, specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza dall’imputato rimasto assente in primo grado. Con tutta evidenza, la previsione non è tanto giustificata dalla necessità di disporre di un’elezione di domicilio utile alla vocatio in ius in sede di controllo, quanto ispirata da fini efficientistici: in assenza di contatti con il proprio assistito, come di regola accade, il difensore d’ufficio non potrà coltivare utilmente alcun rimedio impugnatorio. L’ineffettività della difesa d’ufficio rappresenta, in questo caso, il danno collaterale derivante dalla volontà legislativa di stabilizzare gli effetti della decisione di primo grado, a prescindere dalla qualità di quest’ultima.
Da questa prospettiva, è fin troppo facile scorgere l’ipocrisia di un sistema che, dapprima, celebra processi irrispettosi dei più basilari diritti difensivi in nome di una simbolica esigenza di “giustizia” e che poi, in un secondo momento, si pone il problema della sostenibilità economica della difesa d’ufficio e delle sue ricadute sul diritto di difesa. Soprattutto se quel medesimo sistema distingue, a livello legislativo, tra difesa di fiducia e difesa d’ufficio, rendendo più ostico a quest’ultima l’esercizio dei diritti, come se quest’ultima fosse una difesa “di serie B”.
