La parità di dignità sociale e di diritti tra gli esseri umani, senza distinzioni di condizioni personali e sociali, è uno dei principi essenziali su cui si fonda la nostra Costituzione.
La capacità negoziale, intesa come diritto di compiere atti aventi con valenza giuridica, è una manifestazione di tale diritto e, pertanto, non può essere limitata, salvo casi particolari.
Per gli incapaci, l’intervento in atto è fatto con l’assistenza o la rappresentanza di un curatore, un tutore o un amministratore di sostegno o, nel caso di minori di età, con l’intervento dei genitori.
Nel caso invece di soggetti capaci, ma non in grado di esprimersi, occorre predisporre strumenti idonei a consentire agli interessati di manifestare la propria volontà e al Notaio di comprendere detta volontà.
Il legislatore è intervenuto sul punto già con la Legge Notarile del 1913, prevedendo che gli atti in cui vi siano parti prive dell’udito e/o della parola devono essere redatti con l’intervento di un interprete che conosca il linguaggio con segni e gesti e sia pertanto in grado di comunicare con la parte ed il Notaio.
Manca invece ancora oggi una norma che regoli la partecipazione in atto di soggetti che, pur non essendo tecnicamente muti o sordi, non siano in grado di esprimersi “normalmente”.
Pensiamo ai malati di SLA. La malattia normalmente non incide sulla capacità del soggetto, che mantiene le proprie capacità cognitive, ma rende impossibile la comprensione delle sue volontà, se non attraverso l’ausilio di strumenti particolari.
Il puntatore oculare (PO) è uno strumento che consente di comunicare con gli occhi mediante un particolare software che legge lo sguardo e lo traduce in comunicazione scritta o verbale. Ciò consente, anche a chi non è in grado di emettere alcun suono né di scrivere, di esprimere comunque le proprie determinazioni in maniera autonoma ed anche nei casi in cui l’intervento di un interprete non sarebbe in alcun modo di aiuto.
La materia è stata -ed è- tutt’oggi di grande interesse ed attualità e, tanto il notariato italiano quanto la giurisprudenza, hanno apportato contributi notevoli, sottolineando sempre l’importanza di verificare l’attendibilità dello strumento e l’accuratezza del sensore.
In materia testamentaria, si ritiene dai più possibile redigere un testamento pubblico, senza l’ausilio di interpreti, attraverso l’utilizzo del PO (alla medesima conclusione non sembra potersi pervenire per il testamento olografo che, per la sua validità, richiede il requisito dell’autografia che non sembra possa ritenersi soddisfatto dall’utilizzo del PO).
Se così è, non vi è motivo per escludere che lo stesso ragionamento possa farsi per la stipula di tutti gli altri negozi giuridici. Pur con le necessarie cautele, con l’ausilio della tecnologia moderna e le garanzie proprie degli atti notarili, abbiamo l’opportunità di compiere un passo decisivo verso un reale e completo riconoscimento del diritto inviolabile di ciascun individuo di attuare la propria capacità negoziale.
