La requisitoria della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, che ha chiesto la conferma dell’assoluzione del ministro Matteo Salvini nel procedimento Open Arms, porge l’occasione per una meditazione che trascende la singola vicenda processuale e investe un nodo tuttora irrisolto della nostra architettura costituzionale: il rapporto tra sovranità politica e potere giudiziario.
Montesquieu, nel De l’esprit des lois, ammoniva che «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo». I Padri costituenti, memori di tale insegnamento, edificarono un sistema nel quale l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, consacrate dall’articolo 101 della Carta fondamentale, rinvenivano il proprio naturale contraltare nell’articolo 68, che sottraeva i parlamentari al rischio di essere perseguitati per l’esercizio delle proprie funzioni. Due pilastri concepiti, sin dai lavori preparatori, in reciproco bilanciamento.
Il 29 ottobre 1993, sull’onda emotiva di Tangentopoli, quella pagina fu in larga parte riscritta: l’abolizione dell’autorizzazione a procedere determinò uno sbilanciamento strutturale a favore del potere giudiziario, che poté d’allora in avanti investire la sfera politica senza più incontrare il vaglio parlamentare. Da quel tornante, la cronaca repubblicana si è tramutata in un rosario ininterrotto di procedimenti che, indipendentemente dagli esiti, ha sconquassato equilibri politici e condizionato la dialettica democratica. Basti rammentare gli oltre trenta processi che hanno accompagnato Silvio Berlusconi, conclusisi quasi tutti con assoluzioni o prescrizioni e con una sola condanna definitiva. O il calvario di Giulio Andreotti, prosciolto per i fatti successivi al 1980 e prescritto per quelli anteriori. O ancora, le vicende di Matteo Renzi per la Fondazione Open, conclusesi nel dicembre 2024 con il totale proscioglimento dopo un lustro di indagini.
La questione non attiene all’obbligatorietà dell’azione penale, né tampoco all’indipendenza della magistratura. Attiene piuttosto all’assenza di un criterio certo che distingua l’atto politico dall’atto amministrativo, distinzione oggi rimessa alla discrezionalità del giudicante. Un intervento del legislatore che dirima siffatta incertezza appare ormai indifferibile. Potrebbe configurarsi un’immunità funzionale che sospenda i procedimenti per atti compiuti nell’esercizio del mandato sino al suo termine, salvaguardando la continuità dell’azione di governo senza istituire zone franche per i reati comuni o per le flagranze. Non si tratterebbe di un privilegio, bensì del ripristino di quell’equilibrio che il Costituente aveva disegnato: magistratura e politica possono convivere armoniosamente soltanto ove ciascuna resti sovrana nel proprio alveo, senza indebite invasioni di campo.
La vicenda Open Arms sia monito per l’avvenire. Troppi procedimenti si sono dissolti come bolle di sapone dopo aver sconquassato governi e lacerato il Paese. È tempo di ristabilire quell’equilibrio che i Costituenti avevano sapientemente edificato: non per sottrarre alcuno alla giustizia, ma perché – come ci ricorda la più alta tradizione del pensiero liberale – senza separazione dei poteri non vi è libertà, e senza libertà non vi è democrazia.
