La riforma che costituzionalizza la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti arriverà nel prossimo mese di marzo al vaglio referendario. Al netto delle varie fake circolanti, si susseguono interventi sempre più analitici in merito a vari aspetti tecnici. Si tratta di uno sforzo apprezzabile. Però, è alto il rischio di proporre una frammentazione argomentativa che può lasciare indifferente chi non abbia specifiche competenze giuridiche e di allontanare dal voto. I cittadini sono chiamati a dare il loro ‘Sì’ o ‘No’ sulla riforma nel suo complesso ed è perciò di sicuro più promettente soffermarsi su due suoi pilastri che ne qualificano la portata.
La riforma introduce un cambiamento nell’ordinamento giudiziario allo scopo di fare crescere nei cittadini la sensazione di imparzialità e autorevolezza dei magistrati con funzione giudicante, distinguendoli dai magistrati con funzione inquirente. Con colpevole ritardo, viene dato seguito alla riforma del Codice di Procedura penale risalente al 1988, che ha introdotto in Italia il processo accusatorio. A quella riforma ha fatto seguito nel 1999 l’integrazione dell’art. 111 della Costituzione, dandosi corpo al principio del contraddittorio e della parità delle parti. Si è formalizzato il principio che il magistrato sostenitore dell’accusa è sullo stesso piano della difesa, mentre il magistrato giudicante si trova in posizione di terzietà. Con la riforma che sarà sottoposta a referendum permane la comune appartenenza di tutti i magistrati a un unico ordine giudiziario, ma si scioglie ogni possibile ambiguità nella relazione fra chi accusa e chi giudica. Si rafforza non poco la fiducia dei cittadini nella dinamica processuale.
Coerentemente con queste finalità si prevede l’operatività di due distinti organi di autogoverno (CSM) della magistratura: uno per i magistrati giudicanti, l’altro per gli inquirenti. Questa scelta viene criticata dal fronte del ‘No’. Soprattutto, perché i componenti dei due organi sarebbero individuati per sorteggio e non a seguito di elezione come avviene per l’unico CSM oggi operativo. In una visione retrospettiva, va ricordato che la scelta dell’elezione fu sostanzialmente operata dai Padri costituenti per rendere i magistrati liberi da possibili influenze politiche. Le cose, però, sono andate diversamente. L’entrata in scena nella magistratura delle ‘correnti’ a forte connotazione politica ha prodotto la formazione di cordate e gruppi di potere da cui dipendono la determinazione delle carriere e l’affidamento degli incarichi direttivi. Il sorteggio serve a spezzare il controllo delle correnti.
Corollario del controllo correntizio è la gestione inappagante delle procedure disciplinari. Oggi spetta all’unico CSM. La riforma sottoposta a referendum prevede l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare esterna ai due nuovi CSM. Dei suoi 15 membri 3 saranno nominati dal Presidente della Repubblica, mentre gli altri saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi di alto livello e fra i magistrati. In questo caso, il fine della riforma è contrastare la fattuale ‘impunità’ derivante dall’attuale meccanismo disciplinare, troppo spesso inquinato anch’esso dal ‘gioco’ deteriore delle correnti.
Insomma, non si può certo dire che l’intervento riformatore nelle sue ragioni di fondo sia stato inopportuno o che nasconda chissà quali mire autoritarie. Merita, perciò, la conferma nel prossimo referendum, con l’auspicabile ‘Sì’ dei cittadini.
