Processo Giulio Regeni e difensori d’ufficio: l’ultimo baluardo della legalità costituzionale

Il processo per il caso Regeni è un caso clinico di estremo interesse. Era semplicemente impensabile procedere a carico di imputati mai raggiunti dalla citazione a giudizio fino a quando la Corte costituzionale ha introdotto l’eccezione per i processi (in realtà uno solo) riguardanti delitti commessi mediante gli atti di tortura. La gravità del reato, si badi bene della sola ipotesi, giustifica una procedura penale d’eccezione in cui la mancata assistenza giudiziaria dello Stato di appartenenza dell’imputato consente di giudicare gli accusati senza avere la prova che siano stati messi a conoscenza della pendenza del processo.

La Consulta ha così piegato l’inviolabile diritto di (auto)difesa alla ragion di Stato giustizialista. Uno ius singulare che riscrive i fondamenti della procedura penale in funzione di quella tendenza, ormai consolidata, del processo penale del nemico. All’imputato nemico non vanno riconosciuti diritti, non è accompagnato dalla presunzione d’innocenza e l’esigenza di punirlo in modo esemplare fa premio su ogni più elementare garanzia del giusto processo. Il processo assume in sé un valore simbolico che va ben oltre la sua concreta efficacia punitiva. È infatti la stessa Corte costituzionale a precisare che la celebrazione del simulacro di processo a carico dell’imputato inconsapevole fa sempre salvo il suo diritto a un nuovo giudizio in presenza per il riesame del merito della causa. La norma di chiusura, ovvia e scontata ai limiti della decenza, è peggio del principio perché dimostra l’artificiosità di un processo solo simbolico che la stessa Corte sa bene essere destinato all’autodistruzione.

Come se non bastasse lo strappo ai principi costituzionali, nel corso del processo sono emerse tutte le contraddizioni della decisione politica di celebrare ad ogni costo l’ingiusto processo a carico degli imputati di un crimine efferato. La procedura penale, infatti, è un sistema complesso, quando se ne modifica una parte, introducendo eccezioni per di più legate a un caso singolo, si determinano ricadute sull’intero edificio processuale.

Abbiamo così scoperto che gli imputati finti assenti consapevoli, nel senso della fictio iuris, sono stati assistiti da difensori che non hanno potuto presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che hanno affrontato a proprie spese, anticipandone i costi, un dibattimento di straordinaria durata e complessità; che i difensori stessi non hanno potuto nominare un loro consulente, nello specifico un interprete di lingua araba con cui assicurarsi il contraddittorio in occasione del rinnovata perizia sulle traduzioni; che sempre questi difensori d’ufficio non hanno il potere di impugnare la decisione con cui si chiuderà il giudizio di primo grado, e ciò in ragione di quella odiosa norma della Cartabia, non a caso sopravvissuta anche alla riforma Nordio, che richiede il mandato specifico sottoscritto dall’imputato; che la mancanza del potere di impugnare consente, di fatto, al giudice di assumere qualunque decisione nel corso del processo, dalle letture alle nullità, senza che la difesa possa contestarne la legittimità o il merito attraverso l’unico strumento possibile, ossia l’impugnazione.

A tutto c’è un limite e le aporie del processo agli imputati mai notiziati della sua celebrazione sono letteralmente deflagrate nell’ordinanza con cui la Corte d’assise di Roma ha denunciato l’insostenibilità dell’annichilimento della difesa e ha rispedito la questione al mittente, ossia alla Corte costituzionale. Le parole dei giudici romani sono pietre sulla coscienza di chi ha consentito questo scempio giuridico: i difensori d’ufficio sono stati sottoposti a un onere professionale ed economico ingiustificato, sono stati costretti a una «difesa condizionata e sminuita rispetto alle possibilità di esercizio di cui dispongono le restanti parti processuali, pubblica e privata, dopo che l’intero dibattimento è stato già connotato da una difesa sostanzialmente passiva e concretamente priva di possibilità di iniziativa autonoma rispetto alle prove introdotte dal pubblico ministero e dalle parti civili».

Un j’accuse che deve fare riflettere, non solo sull’aberrazione del processo penale del nemico, ma anche sul fatto che i difensori d’ufficio di quel processo non hanno difeso solo gli imputati inconsapevoli, ma la stessa funzione difensiva. I difensori d’ufficio del processo Regeni, nella notte più buia del diritto processuale penale, sono rimasti l’ultimo baluardo della legalità costituzionale e a loro va il nostro sentito ringraziamento. Grazie alla loro resistenza possiamo sperare di rimanere una democrazia fondata sui diritti, senza arrenderci allo stato d’eccezione in cui la stessa Corte costituzionale ha sospeso le garanzie fondamentali nel processo del nemico.