Quando l’Alta Corte disciplinare era nel programma elettorale del Pd (2022)

A proposito dell’Alta Corte disciplinare occorre anzitutto ricordare che nei programmi elettorali delle ultime elezioni (2022) solo un partito ne prevedeva esplicitamente l’istituzione: e quel partito era il Pd. Piuttosto curioso che molti democratici se ne siano accorti solo ora perché non era una novità emersa come un fungo in quel momento preciso. La prima proposta risale all’autorevolissima Commissione Paladin del 1991, che invitava con tale nuovo organo a superare la commistione di un Csm chiamato a mescolare alta amministrazione e giurisdizione. Ma anche nei periodi successivi il tema rimase vivo. Lo ricordo bene per le mie due esperienze parlamentari, al Senato dal 2008 al 2013 e alla Camera dal 2018 al 2022.

Tra le decisioni più delicate che prende un parlamentare c’è quella relativa all’autorizzazione all’arresto di propri colleghi. Valutando attentamente tali richieste, in alcuni casi le ho trovate motivate e ho votato a favore e in altre no, votando contro, talora obbligato a rifarmi alla nota dottrina del fumus persecutionis dell’accusatore nei confronti del parlamentare accusato. Ho provato, insieme ad altri, a informarmi successivamente dell’eventuale seguito di tali decisioni e, con mio grande stupore, gli accusatori coinvolti, criticati solennemente da un voto parlamentare, non hanno subito alcuna conseguenza disciplinare tranne credo in un solo caso. Per carità: non che ci dovesse essere un automatismo, le Camere non sono certo infallibili. Eppure stupisce che, rispetto a vari dinieghi in nome del fumus persecutionis, non accadesse (quasi) mai alcunché. Per di più, e qui viene il punto chiave, se questo accadeva nei confronti dei parlamentari, cosa era lecito aspettarsi per errori di valutazione nei confronti di singoli cittadini, in casi ovviamente privi di analoga pubblicità come un voto solenne dell’Aula con dibattito annesso? Le cose che ben conosciamo, ossia un sistema sanzionatorio poco efficiente e molto lacunoso. Da qui nacque il largo consenso su una Corte disciplinare ad hoc.

Ovviamente i modi concreti con cui costruire una Corte disciplinare possono essere vari, non coincidenti col progetto adottato e quindi non basta dire che si è creato un organo dal nome simile per ritenerlo accettabile. Però possiamo stabilire due criteri di fondo per valutarlo. Il primo è quello del carattere non punitivo verso i magistrati, che comporta una loro significativa maggioranza al suo interno. Il criterio è soddisfatto perché è stata loro conferita una quota di tre quinti dell’insieme, nove su quindici (il progetto Pd all’inizio di questa e della scorsa legislatura ne prevedeva cinque su quindici). Vi sono poi le obiezioni relative al sorteggio, che però non sono risolutive. Per quanto si possano adottare sistemi migliori, come i collegi uninominali, anche il sorteggio può essere adeguato a rendere i singoli componenti indipendenti dalle correnti e non può essere ritenuto irragionevole, applicandosi a un organo di garanzia e a una base non troppo ampia e comunque qualificata. Il secondo criterio è quello di un peso non eccessivo e costitutivamente plurale del correttivo affidato ai membri laici. La soluzione affidata è quella di conferire al Presidente della Repubblica, che non potrebbe essere qui presente direttamente perché si tratta di un organo giurisdizionale, la nomina di un quinto dei componenti, ossia tre, e il quinto ulteriore, gli ultimi tre, al Parlamento. In questo caso con un meccanismo analogo ai Csm e al sistema già vigente per i giudici costituzionali aggregati nei giudizi per alto tradimento e attentato alla Costituzione relativi al Presidente della Repubblica.

L’esperienza delle nomine presidenziali dei giudici della Corte ha sempre rivelato la capacità di scegliere in termini pluralistici. Quanto ai membri laici di estrazione parlamentare, anche qui, come per il Csm, non potendo attaccare direttamente il testo, si profetizzano forzature unilaterali nella normativa di applicazione nel senso di abbattere i quorum e di riservarle solo alla maggioranza pro tempore. Peraltro una scelta del genere si baserebbe sull’idea che la maggioranza che voterebbe la legge sarebbe assolutamente certa di vincere le elezioni successive, rischiando altrimenti di affidare la scelta ai propri oppositori. Ma entriamo nel merito. Se questa scelta fosse possibile e fosse desiderata non si capisce peraltro perché non sia stata praticata già nel Csm odierno, dato che la maggioranza di tre quinti è prevista in legge ordinaria. Il punto è però che sia il Csm odierno sia i due Csm futuri sia la Corte disciplinare sono organi di garanzia e quindi a Costituzione invariata o anche riformata un qualsiasi quorum che non fosse debitamente rafforzato, tale da portare ad accordi, sarebbe manifestamente incostituzionale e certamente censurato dalla Corte costituzionale. Del resto, tutto questo modello di elezione seguita da un sorteggio ripropone qualcosa di ben noto, la scelta dei sedici giudici costituzionali aggregati che si sommano ai quindici in carica per giudicare il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

La stessa cosa avverrebbe per l’altro pericolo che viene prospettato anche in questo caso non sul testo (ad ulteriore dimostrazione che il testo non è attaccabile), ma sulla normativa di applicazione rispetto al lavoro per sezioni. Si dice: la normativa successiva potrebbe costruire sezioni dove i magistrati per quanto maggioritari nel plenum potrebbero trovarsi in minoranza. Ma è evidente che se si fissano proporzioni per il plenum non si potrebbero in alcun modo costruire legittimamente sezioni che dal punto di vista numerico ribaltassero le proporzioni dell’insieme. La norma che prevede comunque che vi sia almeno un giudicante o un requirente non è fatta per consentire il ribaltamento ma a scopo difensivo a tutela dell’indagato, la cui categoria deve essere in ogni caso rappresentata.

I criteri adottati ci rivelano quindi una Corte disciplinare che rientra nel novero dei modelli a cui si è pensato sin dalla Commissione Paladin e, pertanto, meritevole di un consenso ragionato.