Il “Punto di Paolo Pagliaro” del 9 gennaio 2026 riporta dati esatti; tuttavia, l’autore li utilizza per rispondere in modo corretto a una domanda sbagliata. Il “punto”, difatti, non è l’assenza di tensioni tra Pm e apparato investigativo: la polizia giudiziaria opera alle dipendenze del Pubblico ministero, ne segue le direttive e ne condivide l’impostazione esecutiva.

Il tema, semmai, riguarda la qualità del vaglio esercitato dal giudice sulle iniziative del Pm, non il rapporto di quest’ultimo con le Forze di polizia. Il dato rilevante emerge dalla replica del Ministero della Giustizia all’interrogazione parlamentare di Enrico Costa (14 novembre 2025). Dal documento risulta che le eterogenee richieste del Pm – intercettazioni, proroghe, misure cautelari – vengono accolte in percentuali che si collocano intorno al 90%. Una soglia così elevata non può essere spiegata solo con l’accuratezza delle indagini. Piuttosto, essa riflette una configurazione ordinamentale che vede Pm e giudice quali membra di un medesimo corpo. In siffatto contesto, il controllo giurisdizionale tende a trasformarsi in una verifica interna, non in un esame effettivo.

Anche il numero delle riparazioni per ingiusta detenzione, che Pagliaro cita come indice di equilibrio, non è un parametro affidabile. La giurisprudenza di Cassazione richiede l’assenza totale di condotte che abbiano contribuito alla formazione del sospetto: basta un alibi incoerente, una reticenza, un’omissione, una dichiarazione contraddittoria o un comportamento ambiguo dell’indagato per vedersi negare l’eventuale risarcimento. Le riparazioni dunque rappresentano solo una quota marginale delle detenzioni rivelatesi infondate, e non possono essere impiegate per dimostrare la tenuta istituzionale del sistema cautelare. Inoltre, si valuti che non tutte le persone sofferenti una detenzione ingiusta presentano domanda, hanno un difensore che li assiste, rispettano i termini, riescono a provare il danno. Quanti rinunciano o non sanno di poter chiedere il risarcimento? Pertanto, il numero di ordinanze non esprime il totale reale delle ingiuste detenzioni, data la presumibile consistente cifra oscura delle medesime.

Neppure la quantità di assoluzioni successive alla misura è significativa. La “cautela” si fonda su “gravi indizi di colpevolezza”, la “sentenza” penale sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”: due parametri di giudizio non raffrontabili. Per chiarezza: che una misura cautelare non venga smentita, che sia “giusta”, non implica che fosse altresì necessaria o proporzionata, ma solo che essa non era priva di base legale. Si osservi, poi, che in aggiunta a una ragguardevole dose di discrezionalità nella concessione del risarcimento, quest’ultimo non coinvolge ipotesi comunque invasive della libertà personale. Si pensi, per esemplificare, alle misure interdittive o al divieto di dimora.

Il referendum, in definitiva, non riguarda le misure custodiali, né il numero delle riparazioni, né la fisiologica mancanza di frizioni tra Pm e polizia. Esso concerne l’assetto del controllo di legalità costituzionale il quale, peraltro, incide plausibilmente sulla ragionevole durata del contenzioso. Un sistema in cui chi promuove l’azione penale e chi valuta le richieste connesse appartengono allo stesso corpo ordinistico, con un tasso di accoglimento delle istanze dell’organo accusatorio che sfiora il 90%, pone un tema di equilibrio istituzionale che la statistica menzionata dall’autore non può eludere.

Francesco Gandolfi

Autore