Reddito di cittadinanza, Inps informa: “Decade se i ragazzi lasciano la scuola e se si rifiuta offerta di lavoro congrua” | Stop anche per nuclei senza disabili, minori e over 60

Foto Roberto Monaldo / LaPresse

Con una circolare, l’Inps ha annunciato le nuove norme legate al Reddito di cittadinanza inserite nella Legge di Bilancio per il 2023 con diverse novità per la platea avente diritto e per i beneficiari. Vediamo insieme come cambierà nei prossimi mesi il reddito di base.

Niente quota per i ragazzi che lasciano la scuola

“A decorrere dal 1° gennaio 2023, si legge nella circolare, l‘erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione”.

In fase di presentazione della domanda – si legge nella circolare Inps – dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione – almeno 10 anni di istruzione obbligatoria – non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato.

Rdc decade dopo prima offerta congua rifiutata

Il diritto al reddito di cittadinanza decade se si rifiuta la prima offerta congrua di lavoro. “La legge di Bilancio 2023 – si legge – è ulteriormente intervenuta sulla materia stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua»”.

L’offerta è ritenuta congrua se rispetta i principi di coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione. Il luogo di lavoro dell’offerta deve essere entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Stop per nuclei senza disabili, minori e over 60

“Sono esclusi dalla previsione – si legge – i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Il richiamo operato dalla norma alla disabilità come definita ai fini dell’Isee comporta che sono esclusi dal campo di applicazione del comma 313 le persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza”

La durata massima per l’erogazione del Reddito di cittadinanza alle famiglie nelle quali non ci sono minori, disabili o over 60 è di sette mesi, quindi a luglio si esaurisce la possibilità di avere la misura, precisa l’Inps ricordando che questa misura scade per tutti a fine 2023, mentre dal 2024 entreranno in vigore le nuove regole disegnate nel decreto di maggio.

“Per tali soggetti, oltre che per i minorenni e le persone con almeno sessant’anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza, quindi, la durata della prestazione continuerà a essere quella indicata dal decreto 4/2019. In tutti i casi sopra richiamati, tuttavia, l’erogazione della prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, prevista dall’articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, comporterà l’eliminazione della prestazione”