Nel dibattito sulla separazione delle carriere, l’Alta Corte disciplinare è diventata il bersaglio preferito di una campagna di allarmismi frutto più di una difesa corporativa che di un’analisi giuridica seria e sostenibile. Si evocano “giudici speciali”, invasioni della politica, riduzioni delle garanzie, come se la riforma fosse un attentato all’indipendenza della magistratura. Parole forti, ma fragili nei fatti.

Prima accusa: l’Alta Corte sarebbe un giudice speciale vietato dall’articolo 102 della Costituzione. È un’argomentazione che si rovescia contro chi la formula, perché la riforma inserisce espressamente l’Alta Corte in Costituzione, eliminando ogni dubbio di specialità. Oggi, invece, la Sezione disciplinare del CSM non è neppure prevista dalla Carta fondamentale: è una sezione interna all’unico organo di autogoverno della magistratura, il CSM, che esercita anche funzioni giurisdizionali. Se davvero si volesse cercare un’anomalia, bisognerebbe partire dall’assetto attuale, non da quello riformato. La riforma fa esattamente ciò che i suoi critici fingono di temere: costituzionalizza il giudice disciplinare e separa in modo netto la funzione amministrativa – nomine, carriere, organizzazione – da quella giurisdizionale. Dov’è il giudice speciale, se è la stessa Costituzione a prevederlo?

Seconda accusa: il Presidente “potrebbe” essere un laico e quindi la politica entrerebbe nel collegio. Anche qui la memoria è selettiva. Oggi la Sezione disciplinare è presieduta di diritto dal Vicepresidente del CSM, che per Costituzione è eletto dal Parlamento, dunque un laico. È così da sempre e non risulta che l’ANM abbia mai lamentato un assalto politico alla giurisdizione disciplinare. La riforma non introduce alcuna invasione, semmai amplia le figure di garanzia prevedendo che il Presidente possa essere scelto anche tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica. Se la presidenza parlamentare non ha mai compromesso l’indipendenza del giudizio disciplinare, perché dovrebbe farlo un modello più equilibrato?

Terza accusa: si ridurrebbero le garanzie per il magistrato incolpato. È vero l’esatto contrario. Oggi contro le decisioni disciplinari è ammesso solo il ricorso per cassazione, con giudizio di sola legittimità, senza una piena rivalutazione dei fatti. La riforma introduce il secondo grado “di merito” davanti alla stessa Alta Corte in diversa composizione, consentendo di riesaminare le prove e le connesse valutazioni. Il ricorso per cassazione per violazione di legge resta sempre garantito dall’articolo 111 della Costituzione, percome più volte ribadito anche dal Ministro Nordio. Sostenere che un doppio grado di merito riduca le garanzie difensive non è solo discutibile: è logicamente insostenibile.

Quarta accusa: ci sarebbe il rischio di una maggioranza laica pronta a “controllare” i magistrati. Anche qui si agita uno spettro senza guardare ai dati. La stessa Costituzione, all’articolo 105 come riformato, fissa un equilibrio preciso nella composizione, prevedendo una quota qualificata di componenti togati pari ai due terzi, così da escludere strutturalmente ogni possibile maggioranza laica. Non esiste, dunque, alcun automatismo che consegni il giudizio disciplinare alla politica. Il modello resta misto e bilanciato, con una netta prevalenza di magistrati e con la presenza di professori ordinari e avvocati di comprovata esperienza a rafforzare la qualità tecnica delle decisioni.

Il nodo vero, allora, è politico: la riforma incide su assetti consolidati e su equilibri interni alla magistratura. È legittimo opporsi per scelta culturale o strategica, meno legittimo trasformare il confronto in una sequenza di paure infondate. La riforma costituzionalizza il giudice disciplinare, separa amministrazione e giurisdizione, rafforza le garanzie con un doppio grado di merito e assicura per dettato costituzionale una maggioranza qualificata di togati nel collegio. Il dibattito può essere acceso, ma se si abbandonano le parole d’ordine e si guardano le norme, le “bufale” si sgonfiano e resta un dato: l’Alta Corte non indebolisce le garanzie, le rende più chiare, più trasparenti e più solide.

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