Referendum giustizia, le ragioni del Sì e il naturale completamento della riforma del 1999: Tortora e Falcone avrebbero motivo di gioirne

Il 22 e il 23 marzo prossimi tutti noi cittadini avremo la possibilità di esercitare, attraverso il referendum, il diritto più importante di cui, in una democrazia, i cittadini godono, ossia, attraverso il voto, esprimere la propria volontà. Il voto libero e responsabile è un diritto fondamentale che solo gli ordinamenti democratici riconoscono, un diritto conquistato a costo di enormi sacrifici, anche a costo della vita. Del resto gli italiani hanno sperimentato il peso della dittatura, della conseguente privazione della libertà, dei diritti cancellati. Ferite profonde e forse troppo lontane, perché il dolore possa ancora oggi essere avvertito. E’ passata la generazione dei nonni che narravano gli anni del fascismo e le emozioni provate alla riconquista della libertà, al diritto di voto libero, al primo voto delle donne.  Ecco perché tocca a ciascuno di noi valorizzare il voto e superare l’astensionismo. Chi si astiene non partecipa alla vita democratica e consente ad altri di decidere le proprie sorti e quelle del Paese. La democrazia è impegnativa, difendere la libertà è faticoso, in quanto richiede senso di responsabilità, coinvolgimento, il coraggio scomodo di esporsi per sostenere idee diverse da quelle dei propri interlocutori. Mi permetto, dunque, di invitare i cittadini ad andare alle urne e ad esprimere un voto fondato su effettiva conoscenza dei termini della questione e non sugli slogan, dell’una o dell’altra parte politica. Per arrivare preparata al referendum, ho deciso di leggere articoli pubblicati da esponenti esperti, capaci di approfondire le ragioni del Si e le ragioni del No, nella consapevolezza che la verità sta sempre nel mezzo e che ogni scelta presenta aspetti positivi e negativi.

Ho deciso, pertanto, di condividere le ragioni del Sì e quelle del NO, per concludere poi nella definizione di quei principi che hanno un peso maggiore in ordine alla mia sensibilità e alla mia visione della democrazia. Proviamo, allora, ad esaminare i passaggi oggetto del referendum.

Separazione delle carriere

– attualmente la carriera dei giudici e dei PM (assunzione, formazione, nomine, trasferimenti, ecc.) è gestita da un unico organismo, il CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica, organismo nel quale la componente togata ha la maggioranza ed è composta da magistrati eletti tra gli appartenenti alle due categorie. Fanno parte di questo organo anche membri laici eletti dal Parlamento

– la riforma attua la separazione delle carriere dei giudici e dei PM, carriere che saranno gestite da due organismi di vertice distinti: “CSM della magistratura giudicante” e “CSM della magistratura requirente

La separazione delle carriere opera dunque a livello ordinamentale, cioè istituzionale.

Argomenti addotti a favore:

  1. E’ una novità che modifica in modo mascherato la Costituzione? La separazione è coerente con il dettato costituzionale o lo stravolge?

Dopo un’analisi approfondita fondata sulla lettura della Costituzione e sull’analisi del percorso storico degli ultimi trent’anni, risulta per me evidente che non si tratta di una novità calata dall’alto e avulsa dalla realtà. Si tratta, infatti, di un passaggio auspicato dal giudice Falcone e da vari autorevoli esponenti della magistratura lungo questi decenni. La riforma risulta cioè il naturale completamento della riforma del “giusto processoattuata nel 1999 durante il governo D’Alema con la modifica dell’art. 111 Cost. (il “giusto processo” si svolge nel contraddittorio fra le parti in “condizioni di parità” davanti a un Giudice “terzo ed imparziale”), che richiede non solo una separazione delle funzioni, ma anche la gestione della carriera dei giudici e dei PM da parte di due organismi apicali distinti (i due CSM), al fine di evitare reciproche interferenze. Il testo della riforma appare un naturale completamento di un processo che parte da lontano e che lungo questi anni legittimamente esponenti della sinistra e della destra auspicavano.

  1. La riforma accresce le garanzie per i cittadini o le minaccia?  I contrari sono legittimamente preoccupati del rischio di una sottoposizione del pm all’esecutivo, minando uno dei principi fondamentali dello stato di diritto, cioè la separazione e l’indipendenza dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Eppure i tre poteri sono autonomi e indipendenti, in quanto ciascuna funzione è attribuita a organi distinti e autonomi: il Parlamento crea le leggi, il Governo le applica, la Magistratura le interpreta e sanziona i trasgressori.

In realtà l’indipendenza del pm viene addirittura rafforzata dall’art. 104 Cost.  introdotto proprio dalla riforma: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente

  1. Se questo è vero, allora potrebbe esserci un altro rischio, ossia che, separando le carriere, si crei una casta di pm, con un potere enorme?

Si tratta di un problema che, stando alla lettura della riforma, pare non sussista, in quanto l’assetto dei poteri del pm non muta, anche considerando che già oggi il pm ha ben pochi vincoli. Sarebbe interessante comprendere le ragioni di questa preoccupazione che dalla lettura della riforma non emergono. Tuttavia questo mi appare il punto più delicato che presenta qualche ragione al NO. La riforma, se non pare aumentare i poteri del pm, forse potrebbe rafforzarli. E’ indubbio che si andrebbe a creare un corpo di magistrati completamente autonomo, gestito da un organismo apicale autoreferenziale. Affinchè non ci sia uno squilibrio, occorre vigilare perchè non divenga un corpo autonomo di “superpoliziotti”. Questa previsione nefasta è molto difficile da dimostrare e comunque non ha un fondamento giuridico. Infatti, alla luce dell’art. 27, comma 2, Cost. (relativo alla presunzione di innocenza), dell’art. 112 Cost. (relativo all’obbligatorietà dell’azione penale) e del sopra citato art. 358 c.p.p., i processi di selezione e di formazione dei PM dovranno continuare a infondere negli inquirenti i principi della legalità e della ricerca e del rispetto della verità.

  1. La riforma potrebbe forse costituire – secondo alcuni esponenti contrari – il primo passo per cercare di realizzare successivamente la sottoposizione della magistratura inquirente al potere politico.

Certamente il futuro non ci appartiene ma un simile rischio non nasce dall’attuale riforma – che ribadiamo appare un naturale completamento della riforma avviata nel 1999 – ma dal rischio che ogni legge ha in sè. La differenza però la fanno i cittadini attivi e responsabili alle urne.

L’attuale art. 104, comma 1, Cost. dispone: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Il medesimo comma, come riformato, dispone: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Egualmente restano intatte le seguenti parole dell’art. 107, comma 1, Cost. (a garanzia dell’indipendenza del singolo magistrato): «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura …» (nella riforma il riferimento diventa al C.S.M. rispettivo di giudicanti e inquirenti). L’autonomia e indipendenza della magistratura intera, compresi i PM, sono conservate intatte, parola per parola. Ci vorrebbe un’altra riforma costituzionale per mutare l’assetto di tale indipendenza. Quindi l’attuale riforma non ha in sè questo rischio. Personalmente auspico che questa riforma venga implementata con l’introduzione della responsabilità civile dei magistrati. Un conto è l’errore materiale, altro è l’azione scientemente prodotta ai danni dei cittadini. Purtroppo i numerosi errori giudiziari (caso Tortora in primis) e gli scandali emersi dalle dichiarazioni di Palamara non possono non avere conseguenze. Tutti rispondono davanti ai cittadini delle proprie azioni in modo responsabile e l’indipendenza dei tre poteri non può prescindere dalla responsabilità civile di chi agisce. Questo è necessario per restituire lustro alla magistratura che svolge una funzione delicatissima, in quanto decide della libertà e delle restrizioni di cittadini che hanno bisogno di ritornare a credere nell’imparzialità della magistratura.

Creazione di due CSM

Si istituiscono due CSM: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirentepresieduti entrambi dal Presidente della Repubblica (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104, co. 2 Cost. e art. 1 del d.d.l., di modifica dell’art. 87, co. Cost).

Questo passaggio implica che, al vertice dei giudici e dei magistrati, vengono posti due organismi di vertice distinti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e composti per due terzi da tre magistrati estratti a sorte dagli appartenenti alla rispettiva categoria, per un terzo estratti a sorte da professori universitari o avvocati sorteggiati da un elenco approvato dal Parlamento, da un membro di diritto. I membri dei due CSM durano in carica quattro anni. Un passaggio naturale, in quanto la separazione delle carriere richiede anche la creazione di due organismi di vertice autonomi che gestiscono le diverse carriere, al fine di evitare interferenze reciproche di giudici e pm in tale gestione, come appare avvenire oggi. E’ pur vero che la creazione di un autonomo CSM della magistratura requirente finisce per rafforzare i poteri del PM come abbiamo argomentato sopra.

Sorteggio dei membri dei due CSM

Attualmente i magistrati vengono eletti, mentre con la riforma essi verranno estratti a sorte; un sorteggio è previsto anche per i membri laici. E’ indubbio che le correnti dei magistrati si siano trasformate in gruppi di potere con connotazioni politiche e clientelari che preoccupano i cittadini che hanno bisogno di essere certi che, semmai nel corso della loro vita avranno a misurarsi con una inchiesta e un giudizio, possano contare su un pm autonomo che si confronta alla pari con l’avvocato della difesa e che verrà giudicato da un giudice autonomo e indipendente. Ne va della civiltà di un paese di diritto. Io stessa con un certo imbarazzo registro dichiarazioni di magistrati che mi appaiono a volte politicamente di parte. Io devo poter essere libera di votare chi voglio ed essere giudicata da un magistrato che è neutro al di là delle proprie posizioni politiche. Forse non hanno aiutato lungo questi anni certe esternazioni – che definisco imprudenti – da parte di alcuni magistrati, una minoranza che però getta ombre sull’intera categoria. Desidero ardentemente dare luce e visibilità alla maggioranza di quei magistrati che in scienza e coscienza giudicano i cittadini tutelando il Paese, lo stato di diritto. Quindi trovo altamente positivo, in quanto mi pare aiuti in questo senso la magistratura, il sorteggio dei membri togati, unico meccanismo che permette di superare le degenerazioni correntizie nell’attività del CSM da parte della componente togata.

  1. Potrebbe il sorteggio dei giudici e dei pm nella logica dell’“uno vale uno”, rappresentare il rischio di scegliere persone totalmente inadeguate?

In realtà cambia solo la selezione (non più elezione ma sorteggio) non muta, mi si passi l’espressione, la materia prima, ossia le persone dei giudici.

La Composizione dei due CSM (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104 Cost.): sorteggio da un elenco, per i laici; sorteggio secco per i togati. In particolare:

  1. un membro togato di diritto: rispettivamente, il primo presidente della Cassazione (CSM giudicante) e il procuratore generale della cassazione (CSM requirente)
  2. un terzo di membri laici estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamentoin seduta comune: devono essere professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. L’elenco è predisposto entro sei mesi dall’insediamento del Parlamento ed è compilato mediante elezione
  3. due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (CSM giudicante) – oltre 7.000 giudici civili e penali – e tra i magistrati requirenti (CSM requirente) – oltre 2.000 pubblici ministeri – “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge” ordinaria
  4. vicepresidente di ciascun CSM eletto dall’organo fra i componenti laicidesignati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune
  5. i componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro annie non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva
  6. i componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale

Mi pare che si tratti di figure di comprovate capacità per poterle mettere in dubbio.

Alta Corte disciplinare

Con questo passaggio la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati (giudici e pm) viene sottratta al CSM e viene demandata ad un organismo autonomo, ossia l’Alta Corte disciplinare. E’ composta da tre membri nominati dal Presidente della Repubblica, da tre membri nominati dal Parlamento in seduta comune, da sei giudici di Cassazione e da tre pm estratti a sorte tra le rispettive categorie, e dura in carica quattro anni. Inoltre è prevista la possibilità di proporre appello avverso la decisione di primo grado alla stessa Corte in diversa composizione, mentre contro la decisione di secondo grado non è possibile ricorrere in Cassazione, questo nell’intento di voler liberare la magistratura dall’influenza delle correnti e restituirle così quelle autonomia e indipendenza necessarie in uno Stato di diritto. Autonomia e indipendenza anche ad intra, e ciò vale molto più per la magistratura. Infatti i magistrati hanno il potere più grande, ossia quello di decidere della vita dei cittadini. Occorre comprendere questo per capire l’enorme responsabilità della magistratura. Quanto è stato bello per me ascoltare il magistrato Stefano Vitelli che nel raccontare i suoi criteri di giudizio sul giovane Stasi (il caso più controverso in Italia degli ultimi 20 anni e che dovrebbe far tremare molti di noi) ha fatto trasparire tutte la sua sensibilità di uomo consapevole che, nell’emettere quella sentenza, si decide della vita di un uomo e di una donna, colpevoli o innocenti che siano. Il magistrato ha una responsabilità enorme e va aiutato attraverso strumenti adeguati a conservarsi libero e indipendente.

Conseguentemente l’attribuzione del potere disciplinare ad un organismo autonomo sembra la soluzione per recuperare la terzietà di chi esercita tale potere, posto che attualmente la giurisdizione disciplinare del CSM è condizionata negativamente da logiche di appartenenza correntizia che si esprimono attraverso “patteggiamenti” tra le diverse correnti.

In estrema sintesi

La scelta tra il SI’ ed il NO non può dipendere da schieramenti politici, da estremizzazioni, da logiche punitive ma solo da logiche di merito. Certamente non sta aiutando i cittadini nel compiere una scelta di voto ponderata il fatto che il referendum è inserito in uno scontro politico volto ad estremizzare le ragioni del SI’ e del NO. Certamente, per aiutare i cittadini a comprendere le ragioni di una riforma che mi appare necessaria e utile, in uno spirito di continuità, in quella trasversalità politica che da sempre auspico, sarebbero necessari toni più equilibrati a sostegno delle ragioni del SI’ e del NO, facendo emergere i punti di forza e di debolezza.

Mi piace poi fare la seguente osservazione: questa riforma, promossa da un governo di centrodestra, sarebbe il naturale completamento della riforma del 1999, promossa da un governo di centrosinistra. Che bella trasversalità! Una trasversalità necessaria su temi vitali, come quello della giustizia. Tortora e Falcone avrebbero motivo di gioirne. I diritti, la libertà non hanno colore politico, attraversano le coscienze e, pur in una legittima alternanza di Governi, sono difesi trasversalmente da tutte le forze che siedono in Parlamento.