Una norma di legge è una specifica regola di condotta, generale e astratta, emanata dal Parlamento per l’ordinamento degli assetti istituzionali, il comportamento dei cittadini, imponendo doveri e garantendo diritti, con l’obbligo di rispettarla e la previsione di una sanzione in caso di violazione.
Questa definizione può anche essere letta al contrario: il comportamento dei cittadini al pari di quello delle istituzioni deve essere regolato da una norma di legge che abbia il medesimo rilievo, nella gerarchia delle fonti, dei diritti e degli interessi tutelati. Se si applica questo principio fondamentale del diritto al dibattito sul referendum per la separazione delle carriere dei magistrati (e dintorni) emergono in tutta evidenza le menzogne di cui è intessuto il principale argomento del fronte del No ovvero che sia violata l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero che diventerebbe soggetto subordinato al governo di turno.
Per realizzare un’operazione di tale portata ci vorrebbe quanto meno uno straccio di norma per di più – vista la posta in gioco – di rilievo costituzionale. Infatti, laddove è prevista la separazione delle carriere, le norme lo affermano con estrema chiarezza. Prendiamo il caso della Francia. L’Ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: les magistrats du siège (ovvero la magistratura giudicante di cui all’articolo 4) e les magistrats du parquet (ovvero la magistratura requirente di cui all’articolo 5). Anche nella definizione si vede la diversa considerazione di cui godono le due funzioni: i giudici terzi stanno in alto sul loro seggio; i pm in basso con le altre parti del processo. I primi, senza il loro consenso, sono inamovibili anche in caso di promozione ad incarico più importante; i secondi sono sottoposti alla direzione e al controllo dei loro superiori gerarchici e all’autorità del ministro Guardasigilli (della Giustizia). A loro è riconosciuta solo la libertà di parola (ovvero di requisitoria) in udienza. Mentre la prima disposizione è analoga a quanto è previsto dalla legge fondamentale del 1948, della seconda non vi è traccia nell’ordinamento. Anzi l’articolo 104 Cost. scolpisce nel bronzo che tanto i magistrati della carriera giudicante quanto di quella requirente costituiscono un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Dove starebbe, allora, l’assoggettamento alla politica? Esistono forse le norme “in pectore” al pari dei cardinali? Ma c’è di più.
Per effetto della riforma Nordio il pm diventa più indipendente ed autonomo di prima, perché questo status gli viene riconosciuto da una norma di rango costituzionale. È la tesi che ha sostenuto Augusto Barbera nell’intervento svolto a Firenze in occasione dell’iniziativa della sinistra per il Si. Della medesima opinione anche Sabino Cassese in alcune interviste. Il testo di riforma, infatti, riferendosi in modo specifico ai magistrati “sia requirenti sia giudicanti”, introduce una garanzia rafforzata rispetto al testo del 1948, il quale (all’ultimo ultimo comma dell’art.107) affida alla legge ordinaria, non alla legge costituzionale (come nel nuovo testo), le guarentigie per assicurare forme e modi dell’indipendenza del Pubblico ministero.
Barbera risale alle origini del processo legislativo nella Costituente. Durante i lavori preparatori, su impulso di Calamandrei, l’Assemblea accolse un emendamento Grassi-Leone rivolto a non porre sullo stesso piano nel testo costituzionale – oggi ultimo comma dell’art. 107 – le garanzie di indipendenza dei giudici e quelle dei magistrati del Pubblico ministero, e di rinviare per queste ultime alla legge sull’ordinamento giudiziario. Da qui la formula dell’art. 101, “i giudici sono soggetti solo alla legge”, correggendo la proposta della Commissione dei 75 che faceva riferimento a tutti i magistrati, sia ai Giudici sia ai Pubblici ministeri.
Quanto al sorteggio è il caso di notare che in questa prospettiva il sorteggio si tratta comunque di uno strumento non estraneo alla stessa Costituzione la quale, ad esempio, all’art. 135 prevede l’estrazione a sorte per i 16 giudici che dovrebbero integrare il Collegio per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica (oltre che per la composizione del Tribunale dei Ministri e per la formazione delle Corti d’assise). Barbera ha ricordato, poi, che proprio in conseguenza dei due differenti statuti – la Corte costituzionale ammise i referendum radicali e regionali sulla separazione delle carriere nel 2000 (sentenza. n.37) e nel 2022 (sentenza n.58) con un’analoga formula in ambedue le sentenze: “La Costituzione non contiene alcun principio che imponesse o al contrario precludesse la configurazione di una carriera unica”.
