L’inizio della lunga campagna referendaria ha già dato dei segnali chiari. Infatti, tanto per iniziare, possiamo dire che finalmente la c.d. “cultura della giurisdizione” ha mostrato il suo vero volto, autoritario ed inquisitorio.
Eravamo abituati, fino a tempi recenti, ad ascoltare soavi melodie in difesa della “cultura della giurisdizione”, capace di creare un ambiente virtuoso di condivisione di esperienze di vita e di cultura giuridica tra pubblici ministeri e giudici. Ci sentivamo dire che “un buon giudice è colui che prima ha fatto il pubblico ministero ed un buon pubblico ministero è colui che prima ha fatto il giudice”. E ci sembrava persino scortese dover contrapporre la cultura, di matrice liberale, della separazione dei poteri e dell’identità del ruolo perché si correva il rischio di apparire massimalisti, contrari alla condivisione dei valori e delle conoscenze. Anche se poi l’esperienza ci insegna che non sempre è così. Un buon avvocato non è per forza un buon pubblico ministero, così come un buon medico spesso è un pessimo paziente che fuma troppo, un buon figlio non sempre diventa un buon padre.
Ma alle prime crepe di questa rassicurante visione del mondo applicata al sistema giudiziario, i suoi sostenitori hanno cercato, almeno in una prima fase, di essere ancora più accoglienti nella loro apparente filantropia: hanno coinvolto gli avvocati! Del resto, come avrebbe potuto reggere sul lungo periodo una tesi su un “circolo virtuoso” senza dare un qualche ruolo alla difesa. Non sarebbe stato politically correct. Ed allora la condivisione si è estesa all’avvocatura che, difficile negarlo, ha un ruolo essenziale nella tutela dei diritti nel processo penale (e non solo). Ma “in tempi di guerra ogni buco è trincea” ed allora la battaglia politica della magistratura associata impone di rivedere la versione “conciliante” della cultura della giurisdizione per sostenere una versione più mordace e di lotta, capace di contrastare il principio della parità delle parti davanti ad un giudice terzo.
Ed allora, come ha affermato in un confronto televisivo con Gian Domenico Caiazza il Professore Enrico Grosso, docente universitario di diritto costituzionale e presidente del comitato di ANM per il No, la “totale parità è una caricatura del processo” perché il pubblico ministero persegue interessi pubblici e in particolare quello di esercitare l’azione penale che, peraltro, ha come ostacolo il principio di presunzione di innocenza. E ancora si afferma, in articoli e convegni, che il pur legittimo esercizio del diritto di difesa della parte privata conferisce alla stessa un ruolo del tutto diverso da quello del pubblico ministero, incompatibile con l’effettiva parità che sarebbe appunto “caricaturale”, con buona pace del principio sancito dalla nostra Costituzione all’art. 111 (“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità”). Il difensore, si sostiene anche correttamente, ha un obbligo di fedeltà al cliente, parte privata, persegue interessi in conflitto con gli interessi di natura pubblicistica del pubblico ministero e del giudice, ha l’obbligo di non utilizzare prove a carico del proprio assistito, ha persino il legittimo interesse alla prescrizione del reato.
In una lettura superficiale, sembrano tutti obiettivi legittimi (e ci mancherebbe ancora!) ma incompatibili con l’obiettivo pubblicistico di raggiungere la “verità” e la “giustizia”. Di qui l’osmosi tra pubblico ministero e giudice in una posizione processuale sovraordinata e paritaria che ribalta il “triangolo”: il giudice non è più al vertice ma è sullo stesso piano del pubblico ministero con la difesa nell’angolo più basso. È una tesi suggestiva in netto contrasto con la Costituzione. Il difensore, ai sensi degli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione, ha la funzione di tutelare l’interesse pubblico a che il processo si svolga secondo le regole del giusto processo, e quindi del contraddittorio e del diritto alla prova.
L’avvocato è quindi un soggetto privato che assiste una parte privata ma che indirettamente tutela anche un interesse pubblico, compatibile con l’interesse pubblico perseguito dal pubblico ministero di esercitare l’azione penale. Perché la nostra democrazia ha deciso di abbandonare il sistema inquisitorio ed aderire ad un sistema accusatorio, cristallizzato definitivamente con l’art. 111 della Costituzione, e quindi di accertare la verità in ordine all’ipotesi di accusa formulata dal pubblico ministero attraverso un sistema in cui le parti sono poste, sullo stesso livello e con gli stessi diritti e facoltà, di fronte ad un giudice terzo, non appartenente quindi né all’ordinamento del pubblico ministero né a quello del difensore. Questo è l’interesse pubblico perseguito anche dal difensore, che anzi ne è il vero protagonista. Persino la prescrizione non è un espediente difensivo ma trova la sua fonte in una norma imperativa di legge che tutela l’interesse pubblico all’esaurimento nel tempo della pretesa punitiva dello Stato e, indirettamente, alla ragionevole durata del processo.
È quindi con grande sollievo che vediamo crescere di giorno in giorno la schiera dei magistrati favorevoli alla riforma. Significa che c’è aria nuova che libera la magistratura dalla cappa autoreferenziale delle correnti e consente di intravedere un futuro in cui avremo finalmente un’architettura ordinamentale capace di garantire la terzietà del giudice e l’indipendenza del pubblico ministero dalla politica. Ed allora potrà essere ridisegnata anche la cultura della giurisdizione, finalmente ripulita dalle scorie inquisitorie e corporative.
