Lisa Noja rompe il silenzio di Italia Viva: la consigliera regionale in Lombardia, nonché ex deputata, spiega perché voterà sì al prossimo referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Ecco gli stralci più significativi della sua newsletter su Substack.
PERCHÉ SÌ ALLA DIVISIONE DELLE CARRIERE
La riforma costituzionale stabilisce espressamente che la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti (ossia i pm) siano distinte. Oggi, questa distinzione non è sancita dalla nostra Costituzione. […] La questione è che attualmente pm e giudici hanno superato lo stesso concorso, sono governati dallo stesso organo (il CSM), che decide sui loro avanzamenti di carriera, e vivono dunque un naturale rapporto di colleganza. La riforma reciderebbe questo rapporto e stabilirebbe, sin dall’inizio, una distinzione tra magistrato giudicante e requirente.
La domanda è: perché serve questa distinzione netta? […] Ciò è indispensabile per dare pieno compimento a quel fondamentale progresso giuridico introdotto nel nostro ordinamento col passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio. […] Dopo l’approvazione della riforma Vassalli, moltissimi giuristi evidenziarono come fossero cambiate le regole del gioco ma non i giocatori. Difatti, nonostante il pm sia diventato una “parte” contrapposta alla difesa, come visto, egli ha continuato a condividere la stessa carriera del giudice. Io penso che, in un sistema accusatorio, questo sia illogico e dannoso perché ingenera la percezione di una “vicinanza”, una consuetudine tra il PM-accusatore e il giudice-decisore che non accresce, ma compromette la credibilità della magistratura. In un sistema basato sulla “parità delle parti”, infatti, se si sospetta che ci sia, invece, una disparità, a rimetterci è la fiducia nella giustizia nel suo complesso e, in ultima analisi, nell’effettività dello stato di diritto.
PERCHÉ SÌ AI DUE CSM DISTINTI PER PM E GIUDICI
[…] Attualmente, esiste un unico organo di autogoverno della magistratura ordinaria, il CSM, a cui spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti i magistrati, giudici e pm. La modifica costituzionale dividerebbe il CSM in due organi di autogoverno distinti, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura inquirente (pm e procuratori). I membri di un Consiglio non avrebbero voce in capitolo sulla vita professionale dei membri dell’altro. […] Oggi, infatti, l’avanzamento di carriera di un pm è deciso da un CSM dove siedono anche molti giudici e viceversa. Questo rafforza il rischio di contiguità tra magistratura giudicante e inquirente e crea una solidarietà tra soggetti, i giudici e i pm, che invece dovrebbero rimanere ed essere sempre percepiti come distanti. Con due CSM, il rischio della dinamica del “io voto il tuo candidato alla Procura, tu voti il mio alla Presidenza del Tribunale” verrebbe stroncata in radice, perché un giudice non potrebbe più influenzare la nomina di un PM e viceversa.
Per il resto, la disciplina costituzionale dei due organi resterebbe speculare a quella attuale: entrambi manterrebbero la proporzione tra membri togati (magistrati) e membri laici (avvocati e professori eletti dal Parlamento); sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica e nominerebbero un Vicepresidente tra i rispettivi membri laici; manterrebbero sostanzialmente le stesse competenze che oggi spettano al CSM unitario, fatta eccezione per quella a decidere sull’azione disciplinare. Per questa, verrebbe istituita un’Alta Corte Disciplinare, che avrebbe giurisdizione nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti quanto requirenti, e sarebbe composta da quindici membri, di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie in possesso di specifici requisiti. […]
PERCHÉ SÌ AL SISTEMA DEL SORTEGGIO
[…] Al di fuori dei membri di diritto del CSM (Presidente della Repubblica, primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione), gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti magistrati ordinari, tra gli appartenenti alle varie categorie della magistratura (c.d. membri togati), e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (c.d. membri laici). Nonostante le modifiche alla legge ordinaria introdotte recentemente per cercare di favorire le candidature indipendenti, nella realtà il sistema elettorale per i membri togati è considerato ancora fortemente influenzato dai gruppi associativi della magistratura. […] Frequentemente prevalgono, quindi, le logiche della fedeltà correntizia […].
Il sistema del sorteggio mira a risolvere queste deviazioni che hanno determinato una gravissima crisi di credibilità della magistratura italiana e, per questo, io lo condivido. Con il sorteggio, infatti, il componente di ciascuno dei due CSM non dovrebbe ringraziare nessuno, poiché la sua nomina deriverebbe esclusivamente dal caso. Questo lo renderebbe più libero nel giudicare promozioni o trasferimenti dei suoi colleghi. […]
PERCHÉ MI SEMBRANO INFONDATI GLI ARGOMENTI A FAVORE DEL NO
– Si sostiene che la divisione delle carriere non occorre perché, nei fatti, già oggi i giudici sono autonomi rispetto ai pm.
[…] Quando si parla di un tema delicato come le decisioni riguardanti la libertà delle persone, non contano solo i fatti, ma anche le percezioni: anche solo il sospetto di “vicinanza” tra accusatore e giudice è inaccettabile. E la Carta costituzionale ha proprio questo compito: sancire principi indefettibili che valgono sempre e per tutti. […]
– Si sostiene che, già oggi, in pochissimi casi, i magistrati passano da una funzione all’altra e, quindi, la riforma è inutile.
[…] Le attuali regole riducono drasticamente i passaggi di funzione da PM a giudice e viceversa. Da questa circostanza, molti traggono la conclusione che la modifica costituzionale non serva. A mio avviso, è un argomento debolissimo per tre ragioni. Le funzioni e le carriere non sono la stessa cosa. La separazione delle funzioni riguarda cosa fa il magistrato durante la sua vita lavorativa, mentre la separazione delle carriere (al centro della modifica costituzionale oggetto del referendum) riguarda chi è il magistrato fin dal primo giorno di concorso. […] Le norme ordinarie che limitano i passaggi di funzione non sono sufficienti a garantire il principio di “terzietà del giudice”. Non conta se, in concreto, il passaggio di funzione avvenga solo in dieci, cinque, due casi in tutto. Conta che il principio della terzietà, non solo praticata dal giudice, ma anche e soprattutto percepita da entrambe le parti del processo, non può ammettere eccezione alcuna. Si chiamano princìpi di diritto proprio per questo. […]
– Si sostiene che la separazione delle carriere minerebbe l’autonomia della magistratura.
Molti argomentano che, se fosse approvata la divisione delle carriere, la conseguenza ineluttabile sarebbe la perdita di autonomia della magistratura e la compromissione della divisione dei poteri: i magistrati verrebbero sottoposti al Governo e, quindi, al potere esecutivo. Anzitutto, è bene evitare di parlare genericamente di “magistrati”, creando una confusione strumentale tra giudici e PM. Con la separazione delle carriere, infatti, l’autonomia dei giudici non solo non è messa in discussione, ma è accresciuta, perché ne viene rafforzata l’immagine di soggetto terzo, con conseguente crescita della fiducia dei cittadini nella specchiata indipendenza del loro operato. Per portare avanti un dibattito corretto, insomma, l’oggetto di discussione non può essere se i giudici rimarranno liberi di condannare o assolvere senza intromissioni politiche, ma tutt’al più se il PM rimarrà libero di indagare sul potere politico.
Da questo punto di vista, l’esistenza di un automatismo tra separazione delle carriere e sottomissione del PM al Governo resta del tutto indimostrata. I sostenitori del NO dicono: “andrà così, è inevitabile”. Tuttavia, non sono in grado di spiegare in che modo e perché ciò dovrebbe avvenire. In realtà, a leggere il testo della Costituzione, anche dopo la modifica, si trae la conclusione esattamente contraria. Infatti, l’articolo 104, primo comma, della Costituzione sancisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Questa disposizione non viene modificata dalla riforma. Semplicemente si aggiunge che la magistratura “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” […].
– Si sostiene che la riforma mini la “Cultura della Giurisdizione”.
Secondo questa espressione, i pm devono condividere la stessa forma mentis dei giudici e la stessa finalità ultima: la ricerca della verità e il rispetto della legalità, piuttosto che la vittoria in aula. In quest’ottica, il fatto che il PM abbia la medesima formazione del giudice, superi lo stesso concorso e appartenga alla stessa unica carriera del magistrato giudicante è una garanzia del fatto che non ragioni come un poliziotto (il cui fine è catturare il colpevole), ma come un organo di giustizia che valuta le prove con lo stesso rigore e lo stesso distacco che userà il giudice.
Onestamente, questa mi pare il cuore della questione su cui siamo chiamati a scegliere. Io penso che, con l’adozione del sistema accusatorio, la concezione della “Cultura della Giurisdizione” debba inevitabilmente essere superata perché, altrimenti, restiamo in mezzo al guado. Proprio la volontà di preservare questa cultura comune attraverso l’unicità delle carriere, infatti, mantiene il pericolo di un’eccessiva vicinanza “psicologica” tra pm e giudici. Il giudice rischia, infatti, di tendere a fidarsi a prescindere del “collega” magistrato più che dell’avvocato perchè lo sente come “affine”, accomunato dalla stessa sensibilità, diversa da quella dell’avvocato. Questo compromette in partenza l’equidistanza dalle parti del processo.
A mio avviso, in un sistema accusatorio, immaginare un pm che ragiona con la testa del giudice e non con quella dell’accusatore è, da un lato, illusorio e, dall’altro, contraddittorio. Nel sistema accusatorio, infatti, la massima garanzia per il cittadino non deve essere un’accusa che si senta anche un po’ giudice, quanto piuttosto un giudice terzo e distinto, che sia, si senta e sia percepito da tutte le parti coinvolte come un arbitro equidistante. Insomma, se si ritiene di mettere in dubbio l’impianto concettuale del processo accusatorio, è del tutto legittimo farlo. Ciò che non mi pare fondato, invece, è pretendere di mantenere in piedi un sistema ibrido e incoerente.
– Si sostiene che il sistema del sorteggio differenziato tra togati e laici sia un “favore” alla politica
La modifica costituzionale prevede due varianti del sorteggio, distinte a seconda che si tratti di membri togati o laici dei CSM. Premesso che i dettagli precisi dovranno essere disciplinati dalle leggi attuative, i componenti laici di entrambi i CSM dovrebbero essere estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio votato dal Parlamento in seduta comune. I togati, invece, sarebbero sorteggiati, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti. Io penso che questa differenziazione sia non solo logica, ma anche costituzionalmente fondata, se non necessaria.
Anzitutto, nel caso dei membri togati il sorteggio avverrebbe entro una platea definita e omogenea: tutti i magistrati hanno superato un concorso pubblico, sono soggetti a valutazioni periodiche e, inevitabilmente, hanno competenza in materia di ordinamento giudiziario. […]. Per i membri laici, la platea è infinitamente più ampia, perché si parla di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Secondo le stime ci si riferirebbe a oltre centomila persone, contro meno di diecimila magistrati ordinari in Italia.
[…] L’inserimento nel CSM dei membri laici eletti dal Parlamento è stata una precisa scelta, frutto di un lungo dibattito tra i Costituenti che volevano una magistratura indipendente e autonoma, ma non autoreferenziale e isolata. […]. Prevedere il sorteggio secco dei laici, senza un passaggio parlamentare, significherebbe svuotare completamente di senso quella scelta dei Costituenti che, con il voto per i laici da parte del Parlamento, in seduta comune, hanno precisamente voluto inserire un collegamento tra magistratura e società.
Vi ho spiegato le ragioni del mio SÌ. […] Qualunque sia l’esito del referendum, il 24 marzo, certamente i molti problemi che riguardano l’efficienza della giustizia saranno ancora lì. Allo stesso tempo, la nostra democrazia sarà viva e vegeta. Lo scrivo perché trovo indecente il modo in cui, sin qui, si è sviluppato il confronto mediatico, con le posizioni per il SÌ e per il NO argomentate prevalentemente a suon di reciproche accuse di condotte antidemocratiche, offese e condanne morali. Al punto da aver reso necessario l’intervento del Presidente Mattarella.
[…] Il vero tradimento dello spirito costituente non sta nella contrapposizione referendaria, ma nell’abbrutimento di chi se ne proclama rappresentante. E tutto questo indebolisce la nostra democrazia molto più di qualunque modifica costituzionale. […] Parafrasando ciò che disse Calamandrei in un appassionato intervento in Assemblea Costituente, è un errore decidere della nostra Costituzione “collo sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionanti, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell’immediato avvenire” in mezzo alle quali viviamo: la “Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope”.
