C’è un filo rosso che attraversa quarant’anni di storia giudiziaria italiana. Ogni volta che il Parlamento mette mano alla giustizia, il copione si ripete identico: allarme, scioperi, appelli al Quirinale, accuse di attentato alla Costituzione. La riforma viene presentata come una minaccia all’indipendenza della magistratura, un vulnus irreparabile, una frattura “irreversibile”. È accaduto con il nuovo codice di procedura penale del 1989, che introdusse nel nostro ordinamento un modello accusatorio moderno, fondato sulla separazione delle parti e sulla centralità del contraddittorio. È accaduto nel 1999, quando il giusto processo venne scolpito nell’articolo 111 della Costituzione, inserendo nella nostra Magna Charta princìpi che il nuovo codice aveva già tracciato: parità delle parti, terzietà del giudice, contraddittorio nella formazione della prova. È accaduto ancora nel 2005, con la riforma dell’ordinamento giudiziario voluta dal ministro Roberto Castelli e attuata nel 2006. Una riforma che interveniva su più fronti – sistema disciplinare, organizzazione delle procure, criteri di valutazione dei magistrati – ma che soprattutto poneva un argine concreto al fenomeno delle “porte girevoli”, limitando i passaggi tra funzioni requirenti e giudicanti.
Non era la separazione delle carriere. Pubblico ministero e giudice restavano comunque uniti nello stesso corpo, nello stesso sistema di autogoverno. Ma si introduceva un principio di coerenza: chi esercita l’accusa non può, con disinvoltura, sedere domani sullo scranno del giudice e viceversa. Si rafforzava la percezione di imparzialità, si consolidava la logica del modello accusatorio.
La reazione fu immediata. L’Associazione Nazionale Magistrati proclamò lo sciopero per il 14 luglio 2005. Si utilizzarono parole dure: “Attacco all’indipendenza”, “norme contro la Costituzione”, “regolamento di conti”. Si chiese l’intervento del Presidente della Repubblica per fermare disposizioni ritenute mortificanti. Si evocò il rischio di effetti “irreversibili”, come se una legge ordinaria potesse travolgere l’architettura costituzionale di una Repubblica fondata su principi rigidi e garantiti.
Poi la riforma entrò in vigore. E non accadde nulla di quanto profetizzato. Nessun crollo della giurisdizione. Nessuna compressione dell’indipendenza. Nessuna deriva autoritaria. Il sistema si adattò. La distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti divenne prassi consolidata. Ciò che era stato dipinto come una minaccia si rivelò un avanzamento di civiltà giuridica. È questo il dato storico che non può essere ignorato: ogni tappa del percorso di ammodernamento della giustizia italiana è stata accompagnata da resistenze drammatiche e da previsioni catastrofiche. E ogni volta la realtà ha smentito gli allarmi, mostrando che l’equilibrio costituzionale non solo non veniva spezzato, ma si rafforzava.
Oggi siamo di fronte al passaggio successivo di quel medesimo cammino. Dopo il modello accusatorio del 1989, dopo il giusto processo costituzionalizzato nel 1999, dopo la limitazione delle “porte girevoli” nel 2005, il superamento definitivo delle carriere unite rappresenta la naturale conclusione di quel percorso già avviato. L’assetto ordinamentale del 1941, voluto da Dino Grandi in epoca fascista e fondato sull’unità della carriera tra requirente e giudicante, è rimasto l’ultimo segmento non ancora armonizzato con la logica del processo accusatorio. Non si tratta di un capriccio politico, né di una ritorsione contro la magistratura. Si tratta di rendere coerente l’ordinamento con il modello processuale. Un processo accusatorio esige parti poste in condizioni di parità e un giudice realmente terzo. Non solo imparziale, ma strutturalmente distinto. La terzietà non è un sentimento soggettivo o un requisito affidabile all’etica individuale: è un dato di assetto e di struttura.
In tutte le democrazie mature, pur nella diversità dei modelli, l’organo dell’accusa e l’organo giudicante appartengono a statuti distinti. L’Italia rappresenta un’eccezione storica, figlia di un impianto ordinamentale concepito in un contesto politico radicalmente diverso da quello costituzionale attuale. Anche quella odierna, dunque, non è una riforma “contro” qualcuno. È una riforma “per” il sistema: per una giustizia più coerente con il modello accusatorio che essa stessa proclama, per un giudice più chiaramente terzo, per un equilibrio istituzionale più trasparente e maturo. Ancora una volta, però, si levano allarmi e si evocano pericoli per l’indipendenza. Ecco perché sono indispensabili le lenti della storia: negli ultimi quarant’anni il refrain è stato sempre lo stesso e la realtà ha puntualmente dissipato gli scenari apocalittici, dimostrando che il cambiamento non indebolisce l’indipendenza, ma la rafforza; non mortifica la magistratura, ma ne accresce la credibilità. Le istituzioni non si difendono irrigidendosi, ma evolvendosi. Non si preservano cristallizzando assetti nati in un altro tempo, ma armonizzandoli con i princìpi che nel frattempo abbiamo scolpito nella Costituzione.
La storia non è un’opinione, né una suggestione retorica. È la prova dei fatti. E i fatti ci dicono che ogni passaggio di modernizzazione della giustizia italiana, inizialmente avversato, è divenuto col tempo patrimonio condiviso. Per questo, la vera domanda è se oggi siamo disposti a seguire il filo della storia e a completare il percorso iniziato quasi quarant’anni fa, portandolo alla sua naturale coerenza. Perché le riforme possono essere osteggiate, ma quando sono radicate nella logica e nella prassi virtuosa della storia, finiscono per affermarsi. A noi la scelta da che parte stare: portare a compimento un percorso di civiltà iniziato nel ’88, o cedere alle suggestioni retoriche di chi evoca scenari apocalittici solo per mantenere lo status quo. La risposta è limpida. La strada è già tracciata. Ce la indica la storia. E la storia non mente. Mai.
