Sanzioni disciplinari ai giudici: tra intervento normativo e credibilità dell’istituzione

Gentile direttore,
nell’articolo “Pm condannati ma ancora in servizio: la casta intoccabile che si autoassolve”, l’autore mescola in un unico calderone casi molto diversi, relativi a magistrati con i quali la giustizia del CSM sarebbe stata docile. F

Fascetto Sivillo

Dopo la condanna penale in primo grado, in appello arrivano la prescrizione per alcuni reati e l’assoluzione per altri, riqualificati in abuso d’ufficio intanto abrogato. Arrivano pure le sanzioni disciplinari del CSM. Lei ne parla con l’avv. Natoli – componente laica della sezione disciplinare nominata da FdI – che le suggerisce la linea difensiva e, per questo, viene a sua volta sospesa, per poi dimettersi dopo che il TAR rigetta il suo ricorso, mentre il decesso della giudice estinguerà i processi ancora pendenti a suo carico.

Licata

Trasferito a Patti durante il processo penale, viene poi rimosso, ma la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma che imponeva quella sanzione e rimanda gli atti al CSM. Viene quindi sospeso dalle funzioni per due anni, decorsi i quali sarà giudice del lavoro a Torino (non per sua scelta), mentre Silvana Saguto, condannata per corruzione e rimossa, è ancora in carcere.

Ruggiero e Pesce

Anche loro vengono trasferiti e condannati alla sanzione più grave dopo la rimozione, rispettivamente nella misura massima prevista dalla legge e in misura inferiore, in proporzione alla pena irrogata a ognuno in sede penale.

De Pasquale e Spadaro

Vengono condannati in sede penale, per aver omesso il deposito di prove favorevoli alla difesa, da loro ritenute irrilevanti, in un processo conclusosi con l’assoluzione degli imputati. Nell’attesa che si concluda il processo penale, né il Ministro, né il PG chiedono l’applicazione di misure cautelari. Sentenza 8/25-Dalla sua lettura emerge che: l’errore era stato indotto dall’omessa annotazione della data di scadenza nel SICP a cura della cancelleria; proprio dopo l’accaduto, il sistema è stato corretto inserendo un altro alert informatico; neppure il difensore dell’indagato aveva segnalato la scadenza.

Le archiviazioni nulla c’entrano con il CSM. Gli esposti vengono inviati al PG e al Ministro. Quando il primo archivia, il secondo può promuovere l’azione disciplinare, se è di diverso avviso. La sezione disciplinare del CSM interviene solo quando l’azione viene esercitata e, come ogni Giudice, ascolta gli argomenti dell’accusa e della difesa, esamina le prove e decide secondo la legge. Quando condanna, applica una delle sanzioni dalla stessa previste. Tra queste, la sospensione dalle funzioni per due anni è la più grave dopo la rimozione. Le sentenze citate non sono state impugnate dal ministro, che evidentemente ha un’idea diversa da quella dell’avv. Giordano il quale sembrerebbe auspicare la rimozione per tutti.

Stupisce che chi, da giurista, plaude al superamento degli automatismi previsti dalla legislazione antimafia, invochi sempre l’ergastolo per i magistrati che sbagliano, così negando la funzione del processo, il discernimento che sta alla base di qualsiasi giudizio e, con essi, la ragion d’essere della stessa difesa. Se si ritiene di modificare la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari dei magistrati, si intervenga su quella. È una legge ordinaria. Non si stravolga la Costituzione.

 

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La replica della dott.ssa Monfredi è tecnicamente ineccepibile. Ma manca il punto. Non ci siamo mai occupati di automatismi sanzionatori, né abbiamo invocato la rimozione come sanzione unica e obbligatoria. Abbiamo posto una questione più semplice, che qualsiasi cittadino comprende: magistrati condannati — in via definitiva o con sentenze già gravi — per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni hanno continuato a esercitare quelle stesse funzioni. Spesso per anni. Qui non è in gioco il garantismo, che invochiamo quotidianamente nelle aule per i nostri assistiti. È in gioco l’effettività delle sanzioni disciplinari e la credibilità dell’istituzione che le applica. Un sistema che non riesce a sospendere in via cautelare chi è accusato — con elementi seri — di gravi violazioni nell’esercizio del potere giudiziario non difende la presunzione di innocenza: difende sé stesso. Questa, e non altra, è la preoccupazione che il paese reale esprime. Ed è sacrosanta.