Stop alle telecamere intelligenti a Bolzano, il Garante blocca il sistema di ripresa del traffico: “La targa è un dato personale”

Foto Enrico Pretto/LaPresse

Il sistema di monitoraggio del traffico realizzato in Alto Adige tramite una rete di telecamere intelligenti capaci di leggere automaticamente le targhe si è scontrato con un limite fondamentale: quello imposto dal diritto alla protezione dei dati personali. Il Garante ha dichiarato illegittimo il trattamento, ha comminato alla Provincia di Bolzano una sanzione da 32mila euro e ha ordinato la cancellazione immediata dei dati raccolti. L’iniziativa, nata da un protocollo d’intesa che coinvolgeva Provincia, Comuni, forze dell’ordine e Questura, prevedeva l’installazione di 124 dispositivi lungo le principali arterie. Un progetto ambizioso, certo, ma privo di una cornice normativa adeguata a sorreggere un monitoraggio così capillare.

La difesa della Provincia: “dati anonimi, strumenti indispensabili”

Durante l’istruttoria, l’amministrazione provinciale ha sostenuto che il sistema fosse pienamente conforme alle competenze istituzionali e che le informazioni non consentissero l’identificazione dei conducenti. Le targhe venivano immediatamente convertite in hash; gli uffici pubblici accedevano solo a report aggregati utili alla pianificazione della mobilità, in particolare nelle aree più delicate come il comprensorio Dolomiti-UNESCO. La Provincia ha ricordato di aver introdotto cartelli informativi, informativa estesa e procedure interne pensate per limitare l’accesso ai dati. Ma, in un’ottica liberale, la buona fede amministrativa non basta: a contare è la verificabilità delle garanzie, non la loro enunciazione.

La valutazione del Garante: trasparenza, proporzionalità, libertà di movimento

L’Autorità ha richiamato un principio semplice quanto essenziale: la targa è comunque un dato personale, anche se sotto uno “pseudonimo”. E un trattamento che consente, potenzialmente, di seguire gli spostamenti di migliaia di persone richiede basi giuridiche chiare, tempi di conservazione minimi e informative comprensibili. Nel caso altoatesino mancavano tutti e tre gli elementi: la normativa di riferimento era troppo generica per autorizzare un monitoraggio sistematico, i due anni di conservazione risultavano sproporzionati e l’informativa, pur presente, non assicurava un’informazione immediata e completa. A ciò si aggiungeva un ulteriore nodo: la collaborazione con la Provincia di Trento, regolata da una convenzione insufficiente a definire ruoli e responsabilità. In un sistema europeo che si fonda sulla responsabilizzazione dei titolari del trattamento, questa opacità non è accettabile.

Il provvedimento: stop immediato e cancellazione totale

Il Garante ha quindi imposto: l’eliminazione senza ritardo di tutti i dati personali raccolti, il blocco dell’intero sistema ANPR, il divieto di utilizzo anche presso enti terzi coinvolti e la trasmissione, entro 30 giorni, della documentazione attestante la conformità. La Provincia potrà pagare in misura ridotta o ricorrere al giudice.

Il nodo politico: innovazione sì, ma con garanzie europee

Il caso Bolzano non è una battuta d’arresto alla modernizzazione, bensì un richiamo allo Stato di diritto. In un Paese che vuole essere pienamente europeo, la digitalizzazione della PA deve poggiare su norme chiare, controlli indipendenti e cultura dei diritti fondamentali.
Innovare non significa sorvegliare di più, ma governare meglio. E questa vicenda dimostra che la tecnologia, senza garanzie, non migliora l’amministrazione: la espone ai rischi dell’arbitrio e mina la fiducia dei cittadini.

La replica

Di seguito, la richiesta di replica, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948, da parte degli avvocati incaricati dalla Provincia per l’opposizione giudiziale al provvedimento del Garante:

Si informa che l’ordinanza-ingiunzione n. 531 del 25.9.2025 del Garante per la protezione dei dati personali emessa nei confronti della Provincia di Bolzano è stata opposta avanti al Tribunale competente in data 6.11.2025, dunque la correttezza giuridica del provvedimento è sub iudice. Inoltre, il Tribunale ne ha deciso, per il momento, la sospensione inaudita altera parte, sospensione che si applica tanto alla sanzione di € 32.000 quanto a ogni altro elemento dell’ordinanza-ingiunzione. Per l’effetto, il Garante ne ha rimosso il testo dal proprio sito istituzionale. Appare pertanto prematuro trarre conclusioni in diritto di qualsiasi tipo in merito ad asserite violazioni dell’Ente.
Ciò osservato, si contesta la correttezza giuridica dell’assunto cardine tanto del provvedimento opposto quanto dell’articolo qui oggetto di replica, secondo il quale “la targa è un dato personale”. Tale assunto risulta infatti contraddetto dal formante giuridico della Corte di giustizia dell’Unione europea, cfr. sentenze del 26.4.2023 Deloitte, T-557/20, e del 4.9.2025, appello Deloitte, C- 413/23 P, che ha escluso che i dati pseudonimizzati siano sempre necessariamente dati personali. Preme sottolineare che, nonostante la diversa prospettazione del Garante, la Provincia ha operato nel pieno rispetto della normativa, su una solida base giuridica costituita dall’art. 19 D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e dalla delibera di Giunta n. 683/19, adottando soluzioni di minimizzazione, dirette unicamente alla comprensione dei flussi di traffico, senza impatti individuali, tanto è vero che le targhe sono cancellate decorsi al massimo 60 secondi dalla loro acquisizione e non sono mai incrociate con il PRA.
Il monitoraggio del traffico non è monitoraggio di persone, non persegue finalità identificative o sanzionatorie di condotte stradali – lo conferma lo stesso Garante -, è anzi espressamente disegnato per non trattare informazioni collegabili a persone, tanto da eliminare prontamente anche i precursori di un ipotetico trattamento, appare pertanto notevolmente fuorviante per il lettore il riferimento alla supposta attività di sorveglianza che spiace leggere nell’articolo oggetto della presente replica”.