Un uomo dimenticato in carcere per quarantatré giorni oltre il termine della sua detenzione. Un magistrato che se ne avvede soltanto dopo più di un mese. Il Consiglio superiore della magistratura che, chiamato a pronunciarsi disciplinarmente, stabilisce non esservi nulla da sanzionare: il fatto è di «scarsa rilevanza». Quarantatré giorni. Milletrentadue ore di libertà personale sottratte per mera distrazione. Per il Csm, evidentemente, la libertà personale vale meno del ritardo nella compilazione di un modulo amministrativo.
Uomo resta in carcere 43 giorni più del dovuto ma il Csm non sanziona il magistrato
Potremmo risparmiarci le declamazioni sull’articolo 13 della Costituzione. Quella Costituzione tanto sbandierata quando si tratta di difendere il corporativismo giudiziario, di costituire comitati per il No ai referendum, di intervenire nella dialettica politica. Quella Costituzione che viene fatta sventolare nelle inaugurazioni dell’Anno giudiziario contiene anche l’articolo 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale. Ma in questo caso si è ritenuto di accordare a tale norma una considerazione più flessibile. Costituzionalismo à la carte: solenne quando serve a difendere le prerogative della magistratura, eludibile quando si tratta di sanzionare i magistrati medesimi. Chi pensa che si tratti di un episodio isolato nutre gravi illusioni. Una ricognizione dei procedimenti disciplinari dischiude uno schema cristallino: le violazioni della libertà personale conducono raramente a sanzioni degne di questo nome. Si è formato un diritto vivente riassumibile brutalmente: la libertà personale del cittadino costituisce un bene di rango inferiore, la cui compressione ingiustificata non integra illecito disciplinare apprezzabile. L’ignominia non si arresta qui. Anche allorché la detenzione illegittima venga accertata, ottenere l’equa riparazione diviene impresa titanica. Troppo spesso queste istanze vengono respinte con la formula della “colpa dell’imputato”: l’errore giudiziario sarebbe stato cagionato dal contegno della vittima medesima. È sempre colpa dell’imputato se il magistrato ha errato. Nessuna responsabilità disciplinare per chi commette l’errore, nessuna riparazione per chi lo subisce.
La punizione che vale per gli imputati, non per i colleghi
Vi è poi la celebrata “cultura della giurisdizione”: il Pubblico ministero deve ricercare anche le prove favorevoli all’indagato, operare con imparzialità. Ebbene, nel caso che ci occupa, questa nobile cultura sembra essersi volatilizzata. Singolare coincidenza: quando si tratta di sanzionare un collega per aver dimenticato un uomo in carcere, quella cultura dell’imparzialità si dilegua. Evidentemente ha confini precisi: vale per gli imputati, non per i colleghi.
Ubi potestas, ibi responsabilitas
La massima latina lo esprime con precisione: ubi potestas, ibi responsabilitas. Il potere di privare un essere umano della libertà è la più tremenda delle prerogative. Eppure questa equazione non vale: il potere sussiste amplissimo, la responsabilità risulta assente. Già nel 1988, attraverso referendum popolare, il corpo elettorale aveva manifestato la volontà di sottoporre i giudici a meccanismi effettivi di responsabilità. Quella legge è rimasta inattuata, svuotata da una giurisprudenza garantista unicamente verso sé medesima.
Ecco perché serve una riforma della giustizia
Ecco perché il referendum sulla giustizia assume un significato che trascende la separazione delle carriere. La riforma introduce un’Alta Corte disciplinare composta da soggetti esterni alla magistratura ordinaria: magistrati di Cassazione a fine carriera, avvocati, docenti universitari. Soggetti senza interesse a proteggere il collega, senza vincoli di solidarietà corporativa. L’attuale Csm è invece un organo corporativo di magistrati che giudicano colleghi con i quali condividono carriera e vincoli associativi. «Ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico», ammoniva Beccaria. Cosa dire di quarantatré giorni di detenzione che non derivano neppure da un atto d’autorità, ma dalla mera oblivione? Montesquieu teorizzava il giudice come «bouche de la loi». Cosa avrebbe pensato di un sistema in cui i giudici divengono bocche mute allorché si tratta di sanzionare sé medesimi? Una democrazia nella quale la libertà personale costituisce fatto di scarsa rilevanza è un ossimoro. E forse dovremmo avere l’onestà di smettere di chiamarla tale.
