Non è un bello spettacolo quello della politica che prima annuncia di aver improvvisamente trovato un accordo bipartisan per la nuova formulazione del reato di violenza sessuale e subito dopo verifica che l’intesa mostra la sua inadeguatezza, dunque la necessità di un ripensamento. La realtà è che i temi sono assai complessi, che le norme, per essere ragionevoli, debbono essere ponderate e discusse con i tempi del confronto nel quale debbono essere coinvolti anche gli operatori del diritto. Il legislatore non dovrebbe approvare norme simbolo, drammaticamente prive di determinatezza, destinate a rimettere alla giurisprudenza il compito non di interpretare ma di definire il contenuto del precetto. Avrebbe potuto essere questa l’occasione – forse lo potrebbe essere ancora – per un intervento legislativo che non solo superi l’attuale assetto descrittivo ma che, anche tenendo conto delle soluzioni adottate in altri Paesi, costruisca la fattispecie incriminatrice in termini di maggiore certezza. Ammoniva, anche recentemente, la Presidente Cassano che la proliferazione legislativa non giova certo alla chiarezza e alla coerenza del sistema e rischia di ampliare la discrezionalità del Giudice.
L’urgenza oggi è quella di un messaggio prima di tutto culturale che faccia comprendere che le donne sono libere, capaci di interpretare qualsiasi ruolo sociale e padrone della propria sessualità. Non è certo aumentando il catalogo dei reati o svuotando il processo delle garanzie difensive che si interviene nell’interesse delle donne. È invece necessario cambiare il paradigma sociale per sradicare stereotipi di genere. La strada non è quella di riforme “a costo zero”, bisogna investire in termini di risorse umane ed economiche per formare alla cultura del rispetto dell’altro e alla educazione sentimentale che non contempla alcuna subalternità.
Quanto al processo penale, esso non può che essere il luogo della verifica della commissione di un reato che il Giudice deve accertare eventualmente attribuendo responsabilità sulla base di regole e diritti, prima di tutto quello dell’imputato di difendersi. Secondo i princìpi del diritto penale liberale e del giusto processo, la ricostruzione del fatto deve essere sempre rigorosamente verificata attraverso le tecniche proprie del contraddittorio. Così anche la mancanza del consenso, in quanto elemento della fattispecie, deve essere oggetto di stringente accertamento probatorio e deve rimanere onere dell’accusa provarlo al pari degli altri elementi. Norme generiche e poco chiare si risolvono in un vulnus del principio di presunzione di innocenza. Ben venga la riscrittura della norma incriminatrice superando l’attuale modello ma mantenendo saldi tipicità e regole probatorie. Sarebbe invece inaccettabile una norma che contemplasse l’inversione dell’onere della prova del consenso in capo all’imputato.
Del resto, la Convenzione di Istanbul chiede ai Paesi firmatari di perseguire i responsabili di atti di violenza sessuale chiarendo nello stesso art. 36, al comma 2, che “il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”. Dunque, da un lato le modalità dell’accertamento del fatto debbono essere rispettose della persona offesa, dall’altro non è immaginabile un arretramento rispetto alle garanzie difensive.
In questo numero PQM dà spazio alle riflessioni degli studiosi e degli operatori per contribuire al disegno di questo complesso equilibrio e scongiurare la creazione di norme dal forte valore propagandistico, efficaci forse sul piano mediatico ma drammaticamente fallimentari sul piano pratico. Buona lettura!
