Il Medioevo ha reso chiaro che una società si regge con un ordine giuridico, detto appunto ordinamento. In verità lo si era constatato già con Roma, ma il Medioevo lo ha reso evidente: si può rinunciare ad avere uno Stato, ma non ad avere un ordinamento con i suoi meccanismi di vincolo. Insomma, una società si regge se ha un perno, un ordine. Per dirla con Dante, “le cose tutte quante hanno ordine fra loro” (Paradiso, I, 103). Cosa vuol dire allora, in concreto, reggersi su un ordine? Che ogni società, al pari di una porta, ha bisogno di un asse di coerenza, di un cardine; in Toscana si direbbe di un ganghero. Ne discende, quindi, che una porta senza cardine è sgangherata e analogamente una società senza ordine, senza meccanismi di vincolo, è sgangherata.
La società senza ordine per capire le ONG
Ma perché strutturare un ragionamento di questo tipo? Perché può esser utile a capire il ruolo delle Ong negli assetti contemporanei dei poteri costituzionali. Quello delle Ong non è un fenomeno nuovo: già nel 1933 le si studiava, e L.C. White le classificò in 4 categorie secondo un criterio strutturale. B. Stošić nel 1964 contrappose uno funzionale, distinguendo fra quelle che hanno lo scopo di difendere gli interessi dei propri membri e quelle intese a promuovere un fine puramente ideale. So far, so good. Ma in parallelo sono emerse le prime perplessità: già nel 1967 G. Cassoni iniziò a rilevare lo stridente contrasto fra categorie politiche e categorie giuridiche nell’azione delle Ong: insomma, che finalità politiche (pur meritorie, spesso) erano perseguite sorvolando non di rado sui vincoli giuridici. Con i decenni successivi, le Ong sono vieppiù divenute gruppi di pressione internazionale: si pensi ad Amnesty International, cui nel 1977 fu conferito il Premio Nobel per la pace.
Il problema delle ONG
Ed ecco che emerge il problema del cardine (di cui sopra): a fronte di una rilevanza elevata nel forgiare la normativa della società, a fronte dell’influenza nell’incidere sui processi decisionali delle istituzioni, a fronte di consistenti finanziamenti di denaro pubblico si impone – per assicurare un “ordine nelle cose” – il rispetto di qualche requisito. È necessario che esse operino rispettando certi vincoli: una risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 2024 ha infatti esortato a una maggiore trasparenza e a un rafforzamento dell’obbligo di rendiconto per i finanziamenti, che ammontano nel biennio 2021-23 a 7,4 miliardi di euro. Sulla questione si è soffermata anche la Corte dei Conti europea – l’11 aprile di quest’anno nella “Relazione speciale 11/2025” – ponendo in evidenza innanzitutto il concetto sfuggente di Ong (pag. 14 della relazione, dove viene sottolineato che “[…] le organizzazioni considerate Ong alla luce della definizione dell’Ue non sempre sono ritenute tali dai rispettivi Stati membri”): per cui si è indotti a constatare che si erogano miliardi di euro ad organismi dalla natura non sempre chiarita. La Corte ha inoltre rilevato un approccio frammentario che ostacola la trasparenza e limita gli approfondimenti sul ruolo delle Ong; in particolare, che i gestori dei fondi Ue si basano su semplici autocertificazioni, cioè non sottoposte a controlli contabili.
Il sospetto di operato
Nel Parlamento italiano (Senato, Commissione Difesa, presidente Nicola Latorre) si tenne nel 2017 un’indagine conoscitiva sui flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto delle attività delle Ong. Emersero elementi sui quali pure merita riflettere: le Ong si occupano di soccorso in mare in forza di un “mandato umanitario auto-attribuitosi e dai contenuti parimenti auto-determinati”; le Ong non sono accreditate presso istituzioni, pertanto si reputano legittimate a non ospitare a bordo polizia giudiziaria, né a sottoporsi a forme di controllo delle capitanerie (organi dello Stato). Ebbene, posta la rilevanza pubblica e quindi imparziale che si richiede alle Ong, come si concilia con la funzione di arbitrato morale che numerose Ong si auto-attribuiscono, senza però rispondere a controlli pubblici? Sarebbe opportuno dissipare il sospetto che operino in modo non imparziale. Sarebbe coerente con il sistema giuridico che esse, pur meritorie, operino con spirito sereno e non partigiano (inteso come “di parte”, cioè come una parte contro un’altra). Troppi indizi, troppe notizie aprono invece a perplessità. In conclusione, il vivere in comunità richiede il rispetto dei vincoli, di perni per garantire l’ordinamento. Altrimenti non è ordine, ma solo emozionalità.
