Contributo unificato, se non passa questa norma si torna indietro di secoli

Occorre una levata di scudi dell’avvocatura tutta avverso la formulazione dell’articolo 192 del Ddl Bilancio 2022, il quale prevede la modifica dell’articolo 16 del DPR 115/2002 nel senso che, in caso di omesso pagamento del contributo unificato o di versamento dello stesso in misura non congrua al valore dichiarato della causa (valutazione lasciata alla discrezionalità del cancelliere), essa non potrà essere iscritta a ruolo. In sintesi: prima i denari, poi (forse) la giustizia!

La norma riformatrice ha scatenato forti polemiche tra gli operatori giuridici, in special modo nell’ambiente forense, confluite in svariati comunicati a firma delle Unioni regionali, dei Consigli degli ordini territoriali e delle più rappresentative associazioni di categoria e, in primis, dall’Organismo Congressuale forense e del Consiglio nazionale forense. Da una mera lettura della disposizione emerge il suo chiaro contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, laddove tale norma subordina l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini all’assolvimento di un adempimento di natura meramente fiscale, che ben poco ha in comune con il diritto alla giustizia costituzionalmente garantito. È (tristemente) chiaro l’intento deflattivo (recte: deterrente!) della norma in esame, la quale ci riporta a un sistema giudiziario censuario, ad un balzo indietro di qualche secolo: il cittadino più abbiente paga il contributo unificato e accede alla giustizia, il cittadino meno abbiente non potrà che ricorrere al duello o altri strumenti medievali per tutelare i suoi diritti.

Già allo stato attuale, sono sensibili le difficoltà economiche che un cittadino incontra per accedere alla giustizia, per gli esosi costi dei contributi unificati. Senza poi tener conto delle difficoltà di ordine pratico che la norma comporterebbe, con un aggravio di responsabilità a carico del professionista che potrebbe non veder iscritte a ruolo le cause proposte per difendere i suoi assistiti o, peggio, vedersele addirittura eventualmente rigettate per non aver correttamente assolto ad un onere tributario. Peraltro, il nostro ordinamento già prevede un rapido ed efficace sistema di recupero del contributo unificato. Difatti, la norma si pone in netto e irragionevole contrasto con quanto già previsto dal DPR 634/1972, che prevede l’obbligo per il cancelliere di inviare gli atti all’Ufficio del Registro ove questi constati che l’imposta non sia stata versata, garantendo la giusta prevalenza del diritto alla giustizia rispetto al diritto dello Stato alla riscossione dell’imposta.

Un sistema giustizia così modellata non è certo congrua ai principi di uno stato di diritto, che deve prevedere il libero ed equo accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini. Nell’attesa di un dietrofront da parte del Governo, che sarà dall’Organismo congressuale forense invitato, unitamente al Ministro della Giustizia, ad essere più attento alla tutela dell’effettività della giurisdizione, ci prepariamo alla proclamazione dello stato di agitazione nazionale dell’avvocatura.