Correva l’anno 1890, i laureati in legge non volevano fare il magistrato e meno che mai il pubblico ministero. Da avvocati si guadagnava molto meglio e bisognava pregare vecchi avvocati o giudici prossimi alla pensione per andare nelle procure circondariali. Geniale trovata di Zanardelli, allora, quella di parificare le due carriere e renderle “uguali e promiscue”. Concorso unico e soprattutto unica graduatoria; parità di trattamento economico, progressione di grado in base all’anzianità, onde consentire “tramutamento di funzione”, sempre nel rispetto dell’avanzamento di carriera. Una riforma del pubblico ministero dettata dalla “necessità di provvedere a mantenerne alto il prestigio ed elevata la funzione sua”. Zanardelli mai avrebbe potuto prevedere l’assurda ultrattività di un’iniziativa volta ad incoraggiare la fuoriuscita dal limbo in cui si trovava, causa evidente diversità dal giudice, anche a prescindere dal modello processuale. Tantomeno una unità delle carriere blindata nel 1941 da Dino Grandi, con ideologia coeva all’autoritaria pretesa di cooperazione tra p.m. e giudice nella ricerca dell’obiettivo inquisitorio della verità sostanziale.

Assurdo come l’anomalia abbia resistito ad usura del tempo, avvicendamenti di regimi politici, radicali mutamenti di sistemi processuali; impermeabile all’avvento della democrazia, alla crisi del modello processuale misto-inquisitorio e all’approvazione di un nuovo processo penale ad ispirazione accusatoria. Neppure la Befana del 2000 che porta il “giusto processo” in Costituzione ci regala la fisiologica separazione di status tra accusa e difesa. Cosicché, l’unicità segno distintivo di inimitabile Made in Italy… La riforma costituzionale in materia sancisce finalmente l’ovvio corollario: sistema accusatorio e giusto processo significano anche accusa e giudice distanti a livello ordinamentale. Finale amaro, anche se abbiamo chi festeggia con iattanza. Libero ognuno di individuare le ragioni. Il necessario raccordo tra volontà popolare e organizzazione delle istituzioni giudiziarie mediante referendum confermativo fallisce.

Ma davvero l’aspirazione suonava incostituzionale salto nel buio, sfigurava una Carta intangibile sul punto, rappresentava inammissibile pretesa di una maggioranza politica arrogante, occasionalmente affiancata da un’avvocatura barricadera, ancorché impreziosita dal sostegno di giuristi, magistrati ed intellettuali illuminati di indubbia estrazione progressista? Dovremo mica rassegnarci all’allarme lanciato oltre trent’anni fa da Domenico Marafioti (“Nel declino delle ideologie, dovremmo ora subircene una, anch’essa ripugnante alla concezione dello stato liberal-democratico, vale a dire una ideologia del p.m. italiano, il quale pretende di assumersi un compito immane, anzi impossibile”)? Non può subirsi passivamente che tale ideologia animi opposizioni senza aneliti di riforma e politicamente eterodirette in materia, riempia palinsesti televisivi con invidiabile share, guidi per sempre in modo non più occulto ogni politica legislativo-giudiziaria e, addirittura, sia serbatoio per incarichi istituzionali, in authority, in società commerciali partecipate o meno, sia prevalente fonte di ispirazione per artisti e intellettuali, più o meno organici

Tutto questo mentre proprio la Costituzione, brandita come sacra scrittura da conservatori vecchi e nuovi, si limita banalmente a prevedere che “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Allora, la distinzione tra le carriere, sardonicamente definita “nobile etichetta” dai suoi detrattori, resta possibile mediante semplice legge ordinaria, come ripetuto da oppositori occasionali ed opinionisti a buon mercato. In tal modo, “la Costituzione non si tocca”; eppure si accompagnano, finalmente, sistema accusatorio e giusto processo. Niente game over. Piuttosto, arrivederci alla prossima puntata…

Luca Marafioti

Autore

Professore ordinario di procedura penale