Estrazione a sorte dei giudici: perché anche nel Tribunale dei Ministri è espressione di trasparenza e indipendenza

La cronaca di questi giorni, con particolare riferimento al prevedibile epilogo parlamentare della vicenda Almasri, induce qualche riflessione sul piano della riforma costituzionale in corso di approvazione. Il Tribunale dei Ministri è composto da giudici estratti a sorte. Non è stato sempre così. Nella sua originaria formulazione, l’art. 96 della Costituzione prevedeva che, per i reati commessi dai membri del governo, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri stessi potessero essere messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, e giudicati dalla Corte costituzionale in una speciale composizione. Con la Legge Costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, che segue al referendum abrogativo del 1987, il giudizio sulla responsabilità penale dei Ministri è stato devoluto alla giurisdizione ordinaria, individuata in un Tribunale dei Ministri “composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto” (art. 7).

La modifica nasce, dopo il cosiddetto “scandalo Lockheed” – che in Italia coinvolse alcuni ministri della Repubblica per fatti di corruzione legati alla fornitura degli aerei militari – sulla spinta della volontà popolare di sottrarre ad una giurisdizione speciale la competenza sui reati ministeriali, fino ad allora percepita come privilegio a favore dei ministri. L’estrazione a sorte dei componenti del Tribunale dei Ministri serve, appunto, a garantire la massima imparzialità dell’organo giudicante nella più delicata forma di estrinsecazione della funzione di controllo giurisdizionale sul potere politico, e dimostra che, nella nostra tradizione giuridica, il sorteggio costituisce la massima espressione del concetto di trasparenza, indipendenza e non condizionabilità della decisione demandata al giudice in una tipologia di processo connotata da indubbia criticità. Non si rinviene, ad avviso di chi scrive, una migliore dimostrazione della validità del meccanismo di selezione del giudice, a maggior ragione ove esso sia applicato all’esercizio di ben più banali competenze, quali sono indubbiamente quelle dei consiglieri superiori, chiamati a decidere le vicende di carriera dei singoli magistrati e a scrivere la normazione secondaria degli uffici giudiziari.

La scelta risponde alla medesima necessità di garantire trasparenza ed imparzialità, e di sottrarre al rischio di condizionamento dei gruppi organizzati i compiti di gestione demandati al Consiglio Superiore della Magistratura, dopo i noti scandali del recente passato e il sempre più deleterio riflesso che essi hanno avuto sulla credibilità dell’ordine giudiziario.

Non è di ostacolo al sorteggio la cosiddetta rappresentatività dei Consiglieri superiori, che, come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, null’altro è che la rappresentanza percentuale per categorie di magistrati, non certo quella elettiva per orientamenti culturali. Il recupero di credibilità dell’ordine giudiziario passa necessariamente attraverso la prioritaria esigenza di garantire, attraverso il sorteggio dei consiglieri, l’indipendenza interna dei singoli magistrati, e non pare procrastinabile a fronte di un declino di autorevolezza cui la magistratura non ha saputo porre rimedio dal suo interno. Sono di questi giorni le dichiarazioni del Ministro Nordio secondo cui i giudici del Tribunale dei Ministri avrebbero fatto “strazio delle norme” in occasione della vicenda Almasri. Il giudizio espresso dall’incolpato non sarà ricordato per la compostezza istituzionale dei toni utilizzati. Ma non è su di esso che ci si vuole soffermare, bensì sulla impermeabilità del Tribunale dei Ministri rispetto a qualsivoglia sospetto di condizionamento, che nemmeno il Ministro, nelle sue estemporanee esternazioni, avrebbe mai potuto adombrare.

Nell’impossibilità di utilizzare il refrain della magistratura politicizzata, non gli è rimasta che l’evocazione dei codici “schizzati”. Schizzati sì, ma dalle mani di giudici imparziali. Che dire, in fondo, se non sperare che questa parte della riforma passi, nonostante chi l’ha concepita, nonostante i toni dello scontro, nonostante le esternazioni del Ministro?