Il dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura, con l’avvicinarsi della data del referendum, diventa sempre più serrato, talvolta fuoriuscendo dal perimetro del testo normativo per degradare in speciose dicotomie ideologiche e schematizzazioni politiche. La stella polare del confronto dialettico dovrebbe essere unicamente il testo della legge di revisione costituzionale che, paradossalmente, in molti dibattiti televisivi e sui social media, diventa accessorio. Per quanto mi riguarda, senza remore né artifici retorici, voterò per il “SI”.
La separazione delle carriere dei magistrati è il naturale completamento della transizione verso il sistema processuale accusatorio voluto da Giuliano Vassalli. Affermare che la riforma ponga la magistratura sotto il controllo dell’esecutivo è clamorosamente falso perché smentito dallo stesso testo riformato dell’art. 104 della Costituzione. L’art. 111 della Costituzione preconizza un giudice terzo e imparziale. Ma mentre l’imparzialità è, in concreto, assicurata attraverso la disciplina codicistica dell’astensione e della ricusazione, il diverso requisito della terzietà, che presuppone l’equidistanza dell’organo giudicante dalle parti, è rimasto un mero enunciato. Non è in discussione la professionalità dei tanti magistrati che esercitano correttamente le rispettive funzioni nei Tribunali e nelle Procure italiane e con cui noi avvocati ci interfacciamo quotidianamente. Il punto è un altro; il cittadino sottoposto a procedimento penale deve potersi fidare non soltanto dei singoli magistrati-persona ma della magistratura – istituzione e, in primis, del suo complessivo assetto ordinamentale. Deve confidare nella rigorosa simmetria, apparente e sostanziale, tra il suo avvocato e il pubblico accusatore, oltre che nella loro equidistanza da chi giudica.
Attualmente, giudici e pubblici ministeri condividono il medesimo CSM, la stessa associazione (l’ANM), si valutano (e, quasi sempre, si promuovono) nei Consigli giudiziari. In pratica, le progressioni di carriera, i trasferimenti, le nomine alle funzioni apicali nell’ambito dei rispettivi uffici sono vicendevolmente influenzate. Come può sostenersi che ciò non infici, quantomeno sul piano “estetico”, la doverosa distanza del giudice dalla pubblica accusa? Non si comprende perché l’ANM neghi che la serenità di giudizio del giudice possa essere, anche solo astrattamente, compromessa dalla partecipazione e dal voto dei suoi colleghi pm nei Consigli giudiziari. Il problema non sono i passaggi di funzione da pm a giudice, ormai numericamente esigui. Il problema è a monte, è nella commistione strutturale.
I sostenitori del No paventano anche lo spauracchio della formazione di un super – pm plenipotenziario e giustizialista in quanto, dicono, verrebbe estromesso dalla cultura della giurisdizione. Questa obiezione appare contraddittoria perché l’assunto di partenza è sbagliato. Confonde il concetto di esercizio della giurisdizione, che compete esclusivamente al giudice, con quello di cultura della giurisdizione, che si sostanzia nella consapevolezza e nell’accettazione delle regole processuali. Ma tale assunto è, a prescindere, patrimonio comune di giudici, pubblici ministeri e avvocati.
Dunque, la separazione delle carriere, al limite, reciderebbe ogni tentazione ermeneutica di attribuire una incostituzionale valenza giurisdizionale agli atti del pm, senza intaccarne la relativa cultura, che è invece propria anche degli avvocati, quantunque questi ultimi non facciano neppure parte dell’ordinamento giudiziario. Quanto al tema del sorteggio dei membri togati dei due CSM, esso mira a sottrarli dal giogo delle correnti, su cui è persino superfluo soffermarsi, che, allo stato attuale, è indirettamente legittimato dalla legge. Proprio l’attuale uomo simbolo del fronte del No, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, nel 2021 sosteneva che il sorteggio puro fosse il metodo migliore per superare il correntismo e le connesse storture. Si può essere legittimamente in disaccordo con l’introduzione del sorteggio, ma farlo, come pure ha azzardato qualcuno, equiparando il CSM al Parlamento, ai Consigli Comunali o alle Assemblee condominiali è fuorviante. Perché esso, in quanto organo di garanzia, non è strumento di rappresentanza politica e democratica delle toghe.
Tutte le posizioni e i ragionamenti hanno diritto di cittadinanza, è lapalissiano. Ed è legittimo in democrazia che ciascuno renda le sue opinioni, anche cercando di orientare l’elettorato nella propria direzione. L’auspicio, però, è che ciò avvenga attraverso argomentazioni che non valichino l’oggettivo perimetro testuale e applicativo della riforma. È un dovere che grava su tutti, sostenitori del Si e del No, e sui mezzi di informazione. Ed è ancora più doveroso per noi operatori di giustizia: avvocati, magistrati e cattedratici.
