• Conversazione immaginaria con Domenico Marafioti: l’avvocato descrive già nel 1985 l’Italia di quarant’anni dopo

Secondo Giuliano Vassalli, l’Italia è un Paese a sovranità limitata, quando si tratta di adottare riforme che interessino la magistratura.

Nulla si può toccare, senza il consenso di quella. Condivide?

L’esasperazione della posizione di autonomia e indipendenza del potere giudiziario ha svolto un ruolo rilevante tra i fattori delle tendenze egemoniche, contro ogni ragionevole concezione della distinzione dei poteri e della logica di rappresentanza politica, principio fondamentale su cui si regge l’ordinamento repubblicano.

Per i super citati Padri costituenti (art.49), a determinare la politica nazionale, anche in materia di giustizia, dovevano essere i cittadini, liberamente associati in partiti. A sua volta, l’art. 98 era un presidio di quella libertà. Viste certe modalità di intervento della magistratura organizzata, il perimetro è rispettato?

Se si osserva con il dovuto distacco la condizione odierna del nostro Paese, notiamo che la magistratura si ritiene investita di una funzione di primo intervento, con tutti i rischi di snaturamento dei connotati della funzione giurisdizionale che tale prassi comporta. Allorché, poi, per somma di consensi – fondati più su riflessi emotivi che su scelte razionali – tale funzione viene interpretata anche come ultimo intervento, «ultimo baluardo», si avverte che quella che dovrebbe essere fisiologicamente intesa come esigenza di giustizia e garanzia di libertà, e quindi anzitutto e soprattutto come ricerca e posizione di limiti all’azione dello stesso potere giudiziario, assume le forme del primato e della spinta all’egemonia.

Parolone, il termine egemonia. Nell’antica Grecia, si esplicava soprattutto nel comando militare. Da noi, vira alla toga…

È singolare come l’ordine giudiziario, così segnato da dissidi interni e dalla formazione di correnti contrapposte, allorché cadono in gioco i rapporti verso l’esterno, si ricomponga automaticamente in unità, quasi con modi proteiformi. Alla divisione subentra il sentimento della forza della potente corporazione. Tensioni e conflitti per il sistema di promozione e di nomina dei capi di ufficio, svaniscono d’un tratto e i contendenti si allineano immediatamente, facendo blocco con gli stessi avversari togati all’interno del corpo giudiziario, in difesa delle virtù del potere assunto ad esclusivo, supremo rimedio per la salvezza della repubblica.

I cittadini, però, li sostengono, preferendo declinare da quel ruolo che l’art. 49 Cost. aveva ben scolpito con le parole «metodo democratico».

Il nostro è forse il solo Paese al mondo dove settori della magistratura -anziché badare ad attuare nella giurisprudenza un sistema coerente di valori giuridici ed etico-sociali, come dovrebbe essere proprio della funzione giurisdizionale – si investono dei massimi problemi, di spettanza del potere politico e del parlamento, inerenti perfino i processi di ristrutturazione del potere. Ho sentito teorizzare che «l’indipendenza della magistratura è l’unico momento di controllo pubblico sui modi concreti di esercizio del potere e le relative degenerazioni». E proclamare che «i magistrati scomodi non sono più soltanto alcuni, come una volta. Tutti i magistrati, salvo poche eccezioni, sono diventati scomodi per chi detiene il potere». Voci che promanano dall’ordine giudiziario.

Si affaccia l’idea di un contropotere, di un potere «antagonista»?

Non so quanto chi le pronuncia, pur valoroso e autorevole, avverta la gravità di simili affermazioni. Si è tentati di replicare che, in nome del «primato» del giudiziario, si è imboccata una strada assai impervia e gravida di pericoli, che col tempo imporrà la ricerca di forme e correttivi di reale legittimazione e rappresentatività di ciascun potere dello Stato, nessuno escluso. Ciò sarà necessario fino a tanto che un sistema come il nostro – nonostante ogni discrasìa e disfunzione – conserverà i connotati di un sistema democratico a base rappresentativa e partecipativa.

Molti potrebbero obiettare, e di fatto obiettano, che il rischio di egemonia è il prezzo da pagare a una funzione giurisdizionale interamente affrancata dal potere politico.

Lo fanno, adducendo che questa sorta di superpotere della magistratura è espressione della peculiare funzione di garanzia assegnata ai custodi della legge, inflessibili al punto da non arretrare neppure di fronte a episodi di ritenuta corruzione di esponenti della stessa magistratura, o del potere politico, a qualunque livello.

Sulla retorica delle indagini contro i poteri forti, contro i potenti, si costruisce un consenso che è anche e soprattutto politico. Intendiamoci: qui si mette in discussione la retorica, non la corretta applicazione del principio di eguaglianza anche sul terreno penale.

Occorrono metodologie rigorose sia per la professionalità che per la trasparenza dell’operare dei magistrati, senza smanie di protagonismo e nuovi ruoli di giustizieri, che mal s’addicono all’ordinata convivenza democratica e meno che mai ai suoi magistrati, che devono essere garanti anzitutto della legalità della funzione giurisdizionale.

È preoccupato per l’avvenire?

Ho il timore che la magistratura verrà a trovarsi irretita in una trama che le sarebbe poco congeniale, quella degli apparati di “dominio”, di ricerca del consenso, di formazione del potere e di scelta preliminare dei fondamenti decisionali, secondo archetipi propri della funzione politica e non di quella giurisdizionale. L’art. 101 comma 2 Cost. – la soggezione dei giudici soltanto alla legge – non legittima interpretazioni estensive dei ruoli e degli indirizzi.

 

Grazie avvocato Domenico Marafioti, per aver descritto così bene nel 1985 l’Italia di quarant’anni dopo!

Francesco Iacopino e Lorenzo Zilletti

Autore

Avvocati penalisti