Nell’ambito dello scontro politico di questi giorni, un argomento controverso è quello relativo alla condizione delle madri detenute con prole al seguito. Il PD aveva presentato una proposta di legge con l’intento dichiarato di migliorare la condizione dei figli e delle madri. La maggioranza ha presentato al testo alcuni emendamenti che sono stati valutati dalle opposizioni peggiorativi rispetto alla situazione attuale. La conseguenza è stata quella del ritiro della legge. In particolare, il centro destra intendeva modificare l’attuale previsione dell’art. 146 c.p. che prevede il differimento obbligatorio delle pene per le madri incinte o con figli di meno di un anno.
L’obiettivo dei proponenti è stato sintetizzato da Salvini “Detenzione per borseggiatrici incinte. Stop allo sfruttamento della gravidanza”. Un argomento molto delicato è stato trasformato in terreno di scontro a colpi di slogan e questo è sbagliato in quanto non si dovrebbe avere a che fare con l’ideologia o con la ricerca del consenso, ma con un sacrosanto principio di umanità. Cominciamo allora con il dire che ad oggi nel nostro ordinamento esiste una disciplina articolata e, tutto sommato, esaustiva quanto al regime detentivo delle madri incinte o con prole. Essa riguarda sia la esecuzione della pena che il regime di custodia cautelare. Poi, i numeri sono davvero esigui e non destano particolare allarme sociale: stiamo parlando di 23 situazioni che complessivamente riguardano 26 bambini.
Quanto alla esecuzione della pena, l’art. 146 del codice penale prevede il differimento obbligatorio nel caso di donna incinta o con figli di età inferiore ad un anno. Il successivo art. 147, il differimento facoltativo per la madre con prole di età inferiore ai 3 anni. Quanto al regime detentivo, poi, si prevede in generale la possibilità di detenzione domiciliare per le madri con prole fino a 10 anni per pene da eseguire fino a 4 anni (art. 47 ter op). Inoltre, l’art. 47 quinquies, in vigore da anni, disciplina una forma di detenzione domiciliare speciale dopo aver scontato almeno un terzo di pena o 15 anni in caso di ergastolo. Con riferimento all’iniziale terzo è prevista poi (ad eccezione di determinati reati) la possibilità di esecuzione della pena in istituti a custodia attenuata dove le madri sono addirittura supportate da qualificati educatori.
Circa la custodia cautelare in carcere, è applicabile alla donna incinta o con prole di età inferiore ai tre anni soltanto ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. A parte alcuni regimi preclusivi, che riguardano in astratto certi reati e non la situazione in concreto, e che in questa materia sono assolutamente demagogici, le leggi esistenti non sono male. Più che di nuove leggi, ci sarebbe semplicemente bisogno: a) di riconoscere come universalmente acquisito il principio secondo cui è giusto che i minori non vivano il trauma di un regime carcerario inumano, b) che ci siano le risorse perché quanto già previsto dalle leggi vigenti venga pienamente attuato.
