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Separazione delle carriere: è un presidio di libertà, non un cedimento al potere politico
In un recente intervento su Guida al Diritto, il professor Giovanni Verde ha espresso riserve sulla riforma costituzionale in cantiere, sostenendo che essa non sarebbe destinata a migliorare il servizio della giustizia, ma avrebbe il solo scopo di riequilibrare i poteri dello Stato. È un’affermazione che merita rispetto, ma che, a ben guardare, poggia su un equivoco di fondo: quello di considerare la separazione delle carriere come un tema di potere, anziché come un’esigenza di coerenza sistemica del modello processuale. Il punto di partenza, sia consentito, è un altro: il modello processuale disegna il metodo della conoscenza giudiziaria e ne fissa la grammatica; lo statuto ordinamentale di chi applica quel metodo deve rifletterne i princìpi. In caso contrario, la struttura epistemica e assiologica del processo resta monca.
Come ha lucidamente scritto Glauco Giostra, “giudicare è compito necessario e impossibile”. Necessario, perché una comunità non può essere indifferente a comportamenti che ne minano la convivenza; impossibile, perché nessuno può affermare di possedere la verità. È proprio per questo che il processo è un “itinerario conoscitivo” destinato a produrre decisioni che la società ritiene giuste non in quanto vere, ma in quanto raggiunte con il metodo ritenuto più affidabile. Quando nel 1988 il legislatore adottò il modello accusatorio, scelse una nuova epistemologia del giudicare: abbandonò il principio di autorità e la presunzione di colpevolezza del sistema inquisitorio per affidarsi all’oralità, al contraddittorio, alla parità delle parti e alla presunzione di innocenza. Il giudice, in questo quadro, non è più una parte dell’apparato che accerta la colpevolezza, ma un terzo che decide tra due soggetti in conflitto: accusa e difesa.
Ne consegue che lo statuto ordinamentale dei magistrati non può continuare a riflettere la logica di un modello processuale definitivamente archiviato dal nostro Paese. La carriera unica, concepita per un processo a struttura diadica e autoritaria, mal si concilia con un processo triadico e paritario. Nel sistema inquisitorio, giudici e pubblici ministeri cooperavano verso un obiettivo comune — la condanna del presunto colpevole — e per questo condividevano reclutamento, avanzamento e disciplina. Nel sistema accusatorio, invece, giudice e accusa devono essere separati, non solo nelle funzioni ma anche negli apparati di garanzia che li sorreggono. Col modello accusatorio, ci ricorda Vincenzo Maiello, “il valore da attuare non è la condanna ma la qualità del giudizio, ciò che conta – per usare una metafora – non è la preda ma la caccia, quindi la modalità di acquisizione delle prove e il metodo della decisione”.
Ce lo hanno insegnato bene maestri come Giuliano Vassalli, Giovanni Conso, Franco Cordero, Marcello Gallo, Gian Domenico Pisapia, Delfino Siracusano, fino a Giovanni Falcone: la separazione delle carriere non è un cedimento al potere politico, ma un presidio di libertà. È la condizione perché il giudice sia davvero indipendente, non solo dal potere esecutivo, ma anche dalla parte pubblica del processo. L’unicità delle carriere, invece, ha prodotto negli anni un effetto paradossale: ha indebolito il giudice, esponendolo al rischio (concretizzatosi) di conformismo e di vicinanza culturale alla funzione requirente. Gli esempi non mancano: proroghe d’indagine concesse in modo automatico, decreti intercettivi disposti generosamente, ordinanze cautelari redatte col “copia e incolla”, udienze preliminari prive di reale filtro. Tutto questo non è frutto di malafede, ma del persistere di una mentalità da “corpo unico”, che guarda alla giurisdizione come strumento di attuazione della pretesa punitiva dello Stato piuttosto che come luogo di garanzia della libertà individuale.
Chi sostiene che la separazione delle carriere non migliorerà il servizio della giustizia confonde efficienza con giustizia. La riforma, questa riforma, non si incarica di velocizzare i processi — anche se un giudice realmente terzo può favorire decisioni più solide e ridurre il contenzioso — ma di rafforzare la qualità del giudizio e la fiducia dei cittadini in un processo giusto. Quello stesso “giusto processo” che nel 1999 è entrato a pieno titolo nella nostra Magna Charta, all’art. 111, consacrando il contraddittorio tra le parti, poste in condizioni di parità, e la terzietà del giudice come pietre angolari. È questo il terreno sul quale si colloca il progetto di ammodernamento oggi in discussione. Non un riequilibrio tra poteri, ma il completamento coerente del cammino di civiltà giuridica inaugurato nel 1988. Non è un caso, del resto, se in tutte le democrazie avanzate e liberali, al modello accusatorio si accompagnano statuti ordinamentali a carriere separate (Usa, Canada, Australia, Giappone, India, Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, per citarne alcuni).
La riforma in cantiere, allora, non è manifestazione muscolare figlia della “logica del più forte”, come si vorrebbe incautamente far intendere, ma completamento di un’architettura costituzionale che avrà il merito di rafforzare il modello accusatorio, la presunzione di innocenza e il giusto processo. Come ricordava Giuliano Vassalli, “la separazione funzionale imposta dal modello accusatorio e quella ordinamentale delle carriere sono vasi comunicanti: la prima non può essere effettiva senza la seconda”. È dunque qui la vera posta in gioco: non la conquista di un potere, ma la piena realizzazione di un principio.
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