Apertura alle seconde case solo per il nucleo familiare. E’ quanto emerge nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. In attesa che le nuove faq di Palazzo Chigi in via di aggiornamento chiariscano la questione, c’è una possibile apertura verso le seconde case anche fuori regione: nel comma 4 degli articoli che vietano gli spostamenti nelle regioni è presente la limitazione ad andare verso le seconde case che si trovano nelle regioni dove non si risiede.
Nel nuovo Dpcm si dice soltanto che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” senza, sottolinea il Corriere della Sera, l’esclusione relativa alle seconde case. Il giornale cita fonti di Palazzo Chigi che confermano che “per ‘abitazione si intende dunque anche una seconda dimora, anche in affitto’, che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. L’unico limite riguarda il fatto che potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare”.
SPOSTAMENTI – Oltre al divieto di spostamento tra regioni, anche in zona gialla (con l’eccezione di quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”), sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
