Politica
Un’ondata di populismo penale su ddl stupri: il diritto prevalga sull’emotività della piazza
È di questi giorni la notizia del vile linciaggio ai danni della senatrice Giulia Bongiorno, “colpevole” di una revisione del ddl Stupri nel corso dell’iter parlamentare. Se, infatti, nella formulazione precedentemente licenziata dalla Camera dei Deputati la violenza sessuale veniva definita come atto compiuto “senza il consenso libero e attuale”, ora nel testo ratificato dal Senato si parla di atto compiuto “contro la volontà della persona”. È bastata, quindi, questa sfumatura lessicale a scatenare l’ira di attiviste appartenenti a movimenti femministi, che sotto la bandiera del movimento “Non una di meno” hanno scaricato depositi di letame davanti allo studio milanese della senatrice.
Un’immagine che ha del paradossale: femministe, che a parole si proclamano paladine dei diritti delle donne, irridono con un gesto così brutale un’altra donna. E – si badi – non una donna che può essere tacciata di essere misogina e ultrareazionaria, ma la senatrice Bongiorno, da sempre impegnata nella lotta alla violenza di genere. Basti ricordare che da parlamentare si è battuta per l’approvazione dello stalking, del “codice rosso” e del femminicidio. Da avvocato ha, tra le altre cose, fondato la Onlus “Doppia Difesa”.
Le polemiche non sembrano, però, destinate a placarsi. Sono già stati indetti cortei e giornate di mobilitazione; ed è sempre su quest’onda emotiva che a Bologna è stata boicottata la presentazione del libro “Donna si nasce”. Simili episodi dimostrano – se ancora ce ne fosse bisogno – come il dibattito si sia ridotto a uno sterile antagonismo di bandiera, del tutto slegato dal merito della questione. In effetti, dietro gli slogan di questo implacabile movimento femminista si celerebbe il timore di un presunto arretramento normativo nella repressione degli stupri. Preoccupazione che, però, non ha alcuna ragion d’essere per almeno tre ordini di ragione.
Anzitutto, nella proposta di legge contestata figura un consistente inasprimento sanzionatorio per tutti gli atti sessuali commessi con violenza, minaccia e abuso di autorità: non più da 6 a 12 anni di reclusione, bensì da 7 a 13 anni di reclusione. In secondo luogo, in aggiunta alle condotte di cosiddetta costrizione violenta, si sanzionano altresì tutti gli atti sessuali “compiuti contro la volontà della persona”, così adeguandosi agli ultimi approdi giurisprudenziali.
Resta, infine, da considerare la differenza lessicale tra il testo del ddl approvato alla Camera dei Deputati e il testo licenziato dal Senato: “dissenso”, anziché “consenso”. Si è valutato più rispettoso delle garanzie difensive dell’imputato, presunto non colpevole fino alla condanna definitiva, richiedere che sia l’accusa a dimostrare l’intervenuta manifestazione di “dissenso” all’atto sessuale. Fatta salva, in ogni caso, la punibilità dell’aggressore anche quando la vittima si trovi nell’impossibilità “di esprimere il proprio dissenso”, ad esempio perché paralizzata dalla paura o perché colta dai cosiddetti atti “a sorpresa”. Da troppo tempo si assiste a un ricorso diffuso al populismo penale, spesso dai toni rancorosi, che rischia di condizionare negativamente la politica criminale del nostro Paese. Ben venga, quindi, il rigore del diritto rispetto all’emotività della piazza.
© Riproduzione riservata







