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Volevamo mandare in pensione l’ordinamento giudiziario fascista, ma il popolo ha detto ‘No’
In Italia, il giusto processo accusatorio è stato costruito in modo apparentemente bizzarro, partendo dai muri maestri, il codice Vassalli, per poi passare al tetto, la riforma dell’art. 111 Cost., senza però mai gettare le fondamenta della separazione delle carriere. Scelta in realtà profondamente razionale se solo si considera che toccare il ruolo della magistratura significa scontrarsi con un “ostacolo potentissimo e soverchiante”, come denunciava Carrara già a fine 800.
Questa edilizia giuridica top-down ha però prodotto un edificio malfermo, che si è piegato sotto i colpi delle artificiose questioni di legittimità costituzionale degli anni 90, delle pavide scelte del sempiterno legislatore emergenziale e, per finire, del creazionismo giudiziario dominante nel nuovo secolo. Nemmeno la posa tardiva del tetto costituzionale dell’art. 111 è riuscita a raddrizzare un’architettura che oggi ricorda l’estetica visionaria di una casa di Gaudì, tanto apparentemente bella quanto intrinsecamente fragile.
La riforma costituzionale appena bocciata dal voto referendario voleva ripartire dalle basi, mandando in pensione, dopo ottantacinque anni di non proprio onorato servizio, l’ordinamento giudiziario fascista, attuando il distacco organico del pubblico ministero dal giudice, così da rendere reale e tangibile la terzietà di quest’ultimo, somministrando, al tempo stesso, la giusta dose di anticorpi necessari a debellare la recidivante malattia del correntismo, patologia cronica che ha fiaccato il residuo senso etico di una magistratura refrattaria al rispetto della legalità nella gestione delle proprie questioni interne.
In democrazia, l’esito della consultazione popolare va sempre rispettato, meno rispettabile è stato il percorso che ha portato alla formazione del consenso. Il voto è stato condizionato dalla presenza di un nuovo soggetto politico, ANM, in palese conflitto di interessi, in quanto direttamente e professionalmente interessato alla riforma, sceso in campo in rappresentanza del potere giudiziario contrapposto a quello legislativo. Un conflitto istituzionale che non poteva che deflagrare nel corso di una campagna referendaria in cui l’unico argomento utilizzato dagli oppositori della riforma è stata la politica della paura e della mistificazione.
Il timore immaginario del controllo politico della magistratura, agitato proprio quando la magistratura stessa, attraverso ANM, si è fatta soggetto politico, in spregio all’art. 98 Cost.; il procurato allarme per un inesistente attentato alla Costituzione, quando la riforma intendeva dare attuazione alla Carta fondamentale, dalla terzietà del giudice, scolpita inutilmente da un quarto di secolo nell’art. 111 Cost., alla volontà dei padri costituenti di superare l’ordinamento giudiziario fascista (VII disposizione transitoria); lo spettro di una giustizia autoritaria e illiberale, proprio mentre si stavano costruendo i presupposti per l’avverarsi del giusto processo di matrice schiettamente liberale.
Sulle macerie culturali e istituzionali lasciate dal voto referendario è difficile anche solo pensare a una nuova riforma della giustizia penale. È vero che il popolo ha dimostrato uno straordinario interesse per un tema solo apparentemente complesso, ma è altrettanto evidente che il voto democratico ha bocciato la proposta riformista.
Senza cadere nella sindrome reattiva, bisogna ammettere che la conseguenza peggiore non è forse la mancata separazione delle carriere, ormai postergata sine die, quanto ciò che inevitabilmente deriverà nell’immediato dal voto referendario. Anzitutto, è incontestabile il ruolo politico assunto da ANM che segna l’avvio di una nuova Repubblica giudiziaria governata, in materia di giustizia, da una diarchia: la magistratura, da un lato, i partiti, dall’altro. Del resto, nel comunicato della vittoria, ANM ha già dichiarato che questo è solo l’inizio e che arriveranno presto le riforme necessarie, quelle volute dalla magistratura. Dunque, al tavolo riformista le carte verranno date da ANM e probabilmente non ci sarà posto per altri interlocutori non graditi, se non per una politica comunque debole o perché sconfitta al referendum o perché debitrice della vittoria ai magistrati.
Venendo poi al merito, è inutile nascondersi che la coabitazione del giusto processo accusatorio con la carriera unica dei magistrati è una soluzione innaturale, ma oggi imposta dalla scelta popolare. L’alternativa è stingente: cercare una via italiana all’accusatorio di parti contrapposte, che separi nettamente le funzioni nel processo, pur lasciando uniche le organizzazioni di pm e giudice, oppure rassegnarsi al ritorno del rito inquisitorio, molto più confacente alla commistione di ruoli e di funzioni fra magistrati. Guardando alle ultime decisioni della giurisprudenza creativa, che hanno fatto risorgere dalle ceneri dell’incidente probatorio il giudice istruttore, la strada segnata sembra proprio quella che porta alla riedizione di un processo inquisitorio, sempre meno garantito. All’opzione ideologica per un rito di stampo autoritario e paternalista si salda la più recente tendenza all’efficientismo. Quante volte è risuonato negli argomenti del benaltrismo l’insistito riferimento alla durata dei processi? Quello è il segnale di cosa si sta preparando, un processo abbreviato, senza difesa e senza garanzie, affidato al saggio pm inteso come “primo giudice” a tutela dei cittadini.
Che spazio rimane a chi ha ancora a cuore un giusto processo garantista? Probabilmente poco, lo spazio angusto di una trincea scavata a fatica sui valori costituzionali, invocando proprio quella difesa della Costituzione vantata da ANM nel comunicato della vittoria. Bisogna sfidare i vincitori del referendum sul terreno della loro campagna elettorale. Hanno difeso la Costituzione di fronte a pericoli fantasmatici, bene, lo facciano pure nella realtà, tutelando la terzietà del giudice, la parità fra le parti, il contraddittorio come metodo di formazione della prova, la presunzione d’innocenza che rifiuta il doppio binario, l’inviolabilità del diritto di difesa dell’imputato anche di fronte alle pretese punitive della vittima. La Costituzione non può essere invocata solo per tutelare i propri interessi di categoria, va difesa sempre, anche quando afferma princìpi che non piacciono ad ANM.
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