Prima richiedeva il beneplacito dell'autorità giudiziaria, in via esclusiva
Volontaria giurisdizione, nuovo ruolo del notaio: ora idoneo all’autorizzazione per minori e incapaci
– Il notaio rogante diviene competente ad autorizzare atti per conto di minori di età o incapaci
– Prima era richiesta la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria
– Con la riforma assistiamo ad una semplificazione e ad una riduzione dei tempi (20gg)
– L’attività di valutazione compiuta dal notaio non si sostituisce ma si affianca a quella del Giudice
La legge di riforma della Giustizia Civile (D.lgs.149/2022) ha emendato la disciplina della volontaria giurisdizione semplificandola e attribuendo un nuovo ruolo al notaio rogante che diviene competente, in via concorrente con il Giudice Tutelare, ad autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione per conto di minori di età o incapaci o di atti aventi ad oggetto beni ereditari. Acquistare un immobile o accettare una donazione per conto di minori o incapaci. Compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse di minori o incapaci o aventi ad oggetto beni ereditari.
Prima, il compimento di questi atti richiedeva la previa autorizzazione in via esclusiva dell’autorità giudiziaria che, investita con ricorso proposto dall’interessato (personalmente o per tramite di un legale), era chiamata ad un’istruttoria lunga e complessa, svolta attraverso l’assunzione di documenti o informazioni e volta a verificare la necessità o utilità dell’atto nell’interesse dell’incapace o del minore. Il tutto determinava una dilatazione dei tempi e un aggravio delle procedure per il compimento dell’atto negoziale. Con la riforma assistiamo ad una semplificazione.
Alla competenza del Giudice, si affianca quella del notaio rogante. Può essere direttamente il notaio incaricato della stipula dell’atto (il collegamento con l’atto da stipulare è l’unico criterio individuato dal legislatore per stabilire la competenza) a rilasciare l’autorizzazione al suo compimento, laddove ritenga sussistano le condizioni di legge. La procedura si semplifica e si snellisce e si accorciano i tempi per il compimento dell’atto.
Anzitutto, perché in tal caso l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione è più veloce, essendo agevolata dall’aver il notaio già acquisito, al momento del conferimento dell’incarico di stipulare l’atto, le informazioni e i documenti necessari e valutato già in quella sede gli interessi sottesi. In secondo luogo, il provvedimento di autorizzazione del notaio diviene esecutivo dopo solo venti giorni dal deposito presso i competenti uffici. Quindi in un arco di tempo contenuto.
La semplificazione della procedura soddisfa sia gli interessi del privato a definire velocemente la vicenda, avendo peraltro come unico interlocutore un solo operatore del diritto, sia l’interesse generale ad alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali in sede non giudicante. Una semplificazione che non avviene però a discapito della sicurezza dei traffici giuridici e della tutela dei soggetti “deboli” che ne sono coinvolti, che anzi ne viene rafforzata.
Infatti, l’attività di valutazione compiuta dal notaio non si sostituisce ma si affianca a quella del Giudice, innanzi a quale è possibile proporre reclamo. L’autorizzazione notarile non è dunque immediatamente efficace. Solo in assenza di reclamo, avendo così superato anche un secondo step del controllo di legalità e meritevolezza, diviene esecutiva decorsi venti giorni dal suo deposito presso gli Uffici competenti.
© Riproduzione riservata




