Dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 sarà possibile presentare all’Inps le domande per richiedere il bonus se si è genitori separati o divorziati o non conviventi in difficoltà nel mantenimento dei figli. Un contributo introdotto con il decreto Sostegni e poi concretizzato con il Dpcm dell’agosto del 2022. Così è infatti stato istituito il fondo, per “garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento” di 10 milioni di euro. La domanda deve essere inviata attraverso la piattaforma telematica presente sul sito dell’Inps www.inps.it, alla voce “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Servono SPID, CIE o CNS. La domanda non può essere presentata per il tramite di intermediari di fiducia o CAF.

Chi può richiedere il contributo 

Il contributo va “erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza”.

Il genitore “inadempiente” deve avere “cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019”, come ricorda l’Inps nell’ultimo messaggio sul tema.

Il genitore richiedente deve invece dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno. Per rientrare nello “stato di bisogno”, il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro.

L’importo e la durata del contributo

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800  euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro, dettaglia ancora l’Inps.

Redazione

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