Economia
Influencer finanziari e patentino coreano. Poche tutele, ma da noi la Consob si limita a “raccomandare”
«Cattivi sono i tempi in cui si deve difendere l’ovvio» scriveva Bertolt Brecht. Lo ha fatto poco tempo fa Consob, allorché, nel comunicato del 12 gennaio 2026 ha rilanciato l’avvertimento ESMA ai cosiddetti influencer finanziari: raccomandare investimenti sui social network può integrare consulenza riservata, per cui i semplici disclaimer potrebbero non essere sufficienti, sussistendo invece precisi obblighi di disclosure di benefici e conflitti di interesse, nonché divieti messaggi ingannevoli o avventati. Il tutto a tutela dei potenziali investitori influenced, che dovrebbero astenersi (ma va?) dal seguire consigli finanziari appresi su TikTok et similia.
Un approccio molto distante (non solo geograficamente) da quello della Corea del Sud, dove dal 15 dicembre 2025, per sottoscrivere strumenti finanziari particolarmente rischiosi su app e siti di trading on-line non basta più un clic. Le piattaforme devono bloccare l’ordine se il risparmiatore non inserisce un codice che attesta la partecipazione a una formazione (anch’esso on-line) di un’ora. Per i derivati esteri la soglia sale: almeno tre ore di simulazione obbligatoria. È la risposta a una stagione di trading retail spinto, spesso su indici e big tech statunitensi. Si tratta, come si vede, di una scelta di politica del diritto diametralmente opposta: un costo di ingresso minimo, poi responsabilità individuale, secondo un approccio genuinamente liberale. In Europa la tutela ha preso un’altra forma: la profilazione MiFID. Questionari su esperienza, obiettivi, capacità di sostenere perdite; poi regole di condotta e, soprattutto, responsabilità dell’intermediario. Nella pratica, però, l’incentivo è difensivo: la consapevolezza diventa modulistica, il questionario finisce per essere un rito e la tutela solo formale.
Al contrario, il “pedaggio” coreano è uguale per tutti e rende esplicito il prezzo della libertà. La profilazione europea è più invasiva quando, attraverso la responsabilità, spinge l’intermediario a filtrare: il cliente racconta sé stesso, e poi altri decidono quanto rischio gli sia “consentito”. Si dirà che la soluzione coreana del “patentino” lascia comunque aperti dubbi: un’ora di corso non è sufficiente per acquisire competenze effettive e può alimentare un bias comportamentale di overconfidence. Sposta però l’asse: meno formalismo procedurale, più consapevolezza minima. È la differenza tra una tutela che prepara e una che si sostituisce.
Torna allora centrale il problema dell’educazione finanziaria. In Italia i livelli sono bassi: l’Edufin Index 2025 segna 56/100 (sufficienza 60) e solo il 40% della popolazione traduce conoscenze in comportamenti coerenti; gli analfabeti finanziari sono circa il 10%. La Banca d’Italia, con metodologia OCSE/INFE, stima per il 2023 un indicatore complessivo di 10,7/20. La trasparenza, quando diventa produzione seriale di documenti, genera rumore; l’educazione serve a rafforzare l’autotutela, anche contro l’overconfidence che pesa perfino nella profilazione. Beninteso, l’educazione non è il pretesto per attenuare i doveri degli intermediari, ma dovrebbe diventare lo strumento per raggiungere quella consapevolezza necessaria a declinare in modo effettivo il paradigma morale di libertà (e quindi responsabilità) individuale.
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