Abbiamo già affrontato le problematiche connesse agli atti donazione immobiliare.

La donazione, in quanto atto suscettibile di essere impugnato con azione di riduzione dagli eredi legittimari lesi, costituisce una provenienza scomoda, rischiando il terzo acquirente di essere privato del bene acquistato.

Il periodo entro il quale è circoscritto detto rischio è di 10 anni dalla morte del donante (momento a partire dal quale la rinuncia diviene possibile) o di 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Pur in assenza di rinuncia, decorsi detti termini, il rischio viene in ogni caso meno e l’immobile ricevuto in donazione torna ad essere facilmente vendibile.
Ma cosa accade laddove il donatario voglia vendere il bene ricevuto prima del decorso dei detti termini? Quali gli strumenti a garanzia del terzo acquirente?
Se il donante è ancora in vita, potrà stipularsi un atto risolutivo della donazione. Ossia un atto tra donante e donatario che risolve la donazione retroattivamente.
Una volta eliminata ab origine la provenienza donativa, il donante, tornato proprietario, è libero di vendere e, se desidera beneficiare il donatario del prezzo così ricevuto, potrà comunque procedere alla donazione della somma di denaro in suo favore.Cosa accade invece se il donante sia deceduto o non possa o voglia risolvere la donazione compiuta a suo tempo?

In tal caso il donatario, allo scopo di rendere immediatamente vendibile il bene ricevuto, potrà stipulare una polizza assicurativa (cd. donazione sicura) che garantisca il terzo acquirente (e la banca mutuante che sul bene iscrive ipoteca) dal danno derivante dall’esercizio vittorioso a suo carico dell’azione di restituzione del bene.Alla luce delle superiori considerazioni, si può concludere che il donatario che debba o voglia vendere il bene ricevuto prima del decorso del termine decennale dalla morte del donante o ventennale dalla trascrizione della donazione, potrà facilmente farlo facendo ricorso ai detti strumenti.