La nostra Costituzione è la più bella del mondo! Così da tutte le forze politiche, che però negli anni passati l’hanno manomessa pesantemente con l’abolizione dell’immunità parlamentare, che i Padri Costituenti avevano previsto per equilibrare i rapporti tra politica e magistratura, e con il dannoso stravolgimento del suo titolo V, oggi malvisto anche da chi lo aveva proposto e approvato. Concluso il referendum con la vittoria del NO, sarebbe comunque opportuno che governo e opposizione lavorino insieme per far sì che la Giustizia funzioni meglio nel nostro Paese e che eventuali violazioni di norme costituzionali vengano eliminate. Una di queste violazioni è costituita dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Sì, proprio da quella Sezione disciplinare che la riforma costituzionale bocciata dagli elettori aveva tentato di eliminare con l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.

Ma in cosa consiste questa violazione? La risposta è semplice: la Sezione disciplinare del CSM viola l’articolo 102, comma 2, della Costituzione che vieta l’istituzione di giudici speciali. Qualcuno chiederà: ma detta Sezione, istituita con legge ordinaria, è un giudice speciale? La risposta non può che essere affermativa: lo è perché l’ha sostenuto la Corte costituzionale, prima con la fondamentale sentenza n. 12 del 1971, e poi con la più recente decisione n. 289 del 1992, e perché le sue “sentenze” sono ricorribili alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Che si tratti di sentenze lo dice la stessa legge regolatrice della materia dal momento che l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006 stabilisce che “la Sezione disciplinare provvede con sentenza”, mentre l’articolo 24 dello stesso provvedimento legislativo afferma che “l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre… contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale”.

Qualcuno potrebbe però obiettare che il termine “sentenza” adottato dal Legislatore è improprio perché in definitiva saremmo di fronte a un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, a dispetto anche di quanto la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato.
Ma se così fosse, sarebbe allora violato il disposto dell’articolo 113 della Costituzione secondo cui contro gli atti amministrativi è sempre ammessa la tutela giurisdizionale innanzi agli organi di giurisdizione amministrativa o ordinaria. Del resto è proprio questo quello che avviene nelle ipotesi di provvedimenti disciplinari presi nei confronti di tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione: in estrema sintesi, per il personale rimasto in regime di diritto pubblico, quale quello delle forze armate, delle polizie, delle prefetture, dell’avvocatura dello Stato, della carriera diplomatica è infatti previsto il ricorso al TAR e l’impugnazione al Consiglio di Stato, mentre per gli altri dipendenti è previsto il ricorso al giudice del lavoro, il relativo appello e il ricorso per cassazione.

Cosa fare dunque per attuare il dictum della nostra Costituzione con riferimento alla questione della Sezione disciplinare del CSM?
Ebbene, si potrebbe prevedere una nuova disciplina della materia con legge costituzionale. La via non sembra praticabile (e neppure utile), dopo la bocciatura dell’Alta Corte disciplinare al referendum; ma si potrebbe, con legge ordinaria, definire il provvedimento della Sezione disciplinare quale atto amministrativo, consentendo il ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. Una tale normativa sarebbe ben più garantista di quella attuale, giacché renderebbe possibile l’impugnazione anche nel merito della questione, consentendo ai giudici amministrativi di vagliare pure i fatti di causa, cosa oggi esclusa dal ricorso per cassazione che è previsto esclusivamente per violazione di legge. E forse, sapendo che qualche giudice “terzo” potrà valutare anche la ricostruzione in punto di fatto della vicenda che ha dato luogo al procedimento disciplinare, i componenti di quella Sezione saranno sicuramente ben più attenti a emettere – nel bene e nel male – le loro “sentenze”.

Pietro Antonio Sirena

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